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lunedì 12 settembre 2022

Contributo Unificato in Cassazione per i ricorsi lavoro e previdenza (Consiglio di Stato, Sentenza 3298/2019)




La disciplina del Contributo Unificato in Cassazione sulle materie di diritto del lavoro, ha subito una modifica abbastanza recente.
Infatti, fino a poco tempo fa, era dovuto in Cassazione il contributo unificato per tali materie, non valendo l'esenzione in base al reddito prevista, invece, per il primo grado.
La disciplina ha subito un drastico cambiamento a seguito della decisione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 che, accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali ha affermato il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi il ricorrente in Cassazione, se in possesso di un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla S.C. che, fino a quel momento, era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.

A seguire il testo del citato provvedimento, liberamente scaricabile.

giovedì 10 aprile 2014

Parere del Consiglio di Stato: contributo unificato giudizio ottemperanza in materia assistenziale e previdenziale

Allego parere del Consiglio di Stato relativo al versamento del Contributo Unificato per i ricorsi per l'ottemperanza del giudicato.
Accogliendo le controdeduzioni dell'avv. Cesare Formato, il Consiglio di Stato ha confermato l'esenzione dal pagamento del contributo per la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile inferiore a tre volte il reddito previsto dall'art. 76 del T.U, mente nel caso contrario è dovuto un contributo di € 37,00.
Ringrazio l'amico avv. Roberto Avallone per la preziosa segnalazione.