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mercoledì 28 ottobre 2015

Decreto Ingiuntivo: ammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, dr. P. Ucci, decreto del 08/06/15)




IL POTERE DI CORREZIONE È ASSORBITO IN QUELLO DI RIESAME

Art. 12 comma 2 disp. att. c.c. e art. 287 c.p.c.


Il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Pasquale Ucci, con decreto dell’8 giugno 2015.

Nel caso di specie, la banca proponeva ricorso per la correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., di un provvedimento monitorio.

Sul punto, si richiama preventivamente la sentenza n. 393 del 17.11.1994, con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non menzionava i decreti ingiuntivi tra i provvedimenti che possono essere sottoposti a correzione.

La norma di cui all’art. 287 c.p.c. include, infatti, tra i provvedimenti suscettibili di correzione, su ricorso di parte e dallo stesso giudice che le ha pronunciate, solo le ordinanze e le sentenze, qualora l’Autorità Giudiziaria sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 

Nonostante la mancata inclusione dei provvedimenti monitori tra i provvedimenti di cui alla sopra citata norma del codice di rito per la correzione di errori materiali, di calcolo o omissioni, essi lo sono ugualmente ex lege, vista la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tali provvedimenti alle sentenze di condanna, per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti.

Il giudice ha pertanto ritenuto che il potere di correzione debba considerarsi intrinseco al potere di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo), rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

In conclusione

giovedì 17 luglio 2014

Istanza richiesta esecutorieta' Decreto Ingiuntivo per trasmissione telematica

Un sentito ringraziamento va alla Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per aver messo a disposizione dei colleghi questo utilissimo facsimile