Visualizzazione post con etichetta part-time. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta part-time. Mostra tutti i post

giovedì 3 dicembre 2020

Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)


In tema di indebiti previdenziali, e precisamente di richiesta restituzione somme percepite a titolo di indennità Naspi, allego una interessantissima Sentenza del Tribunale di Bari, G.L. d.ssa A. Vernia, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Francesco Luigi de Cesare dell'omonimo foro. 

Questi, in estrema sintesi i fatti:

  • Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
  • In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
  • Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla fruizione della stessa;
Nel caso di specie, a prescindere dall’estrema genericità degli addebiti INPS e della singolarità del comportamento dell’Istituto (che dapprima accerta la sussistenza dei requisiti di legge, erogando l’acconto NASPI, e poi ne nega l’esistenza (reclamandone la restituzione), è possibile che l’addebito dell’INPS derivi dall’errore commesso dal ricorrente che, all’atto della compilazione della domanda amministrativa, non aveva segnalato l’esistenza di altro rapporto di lavoro part-time con la ditta "B", che, pur non ledendo il diritto alla NASPI, ne avrebbe giustificato una percezione ridotta. 
Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che l’Istituto era ben a conoscenza di tale circostanza, in quanto, come si evince dall’estratto contributivo INPS, il rapporto di lavoro con "B" era in essere sin dal 1.1.2013, ragion per cui gli uffici amministrativi dell’Ente di Previdenza, che riceve ogni 15 giorni gli Emens da parte dal datore di lavoro, con indicazione della forza lavoro impiegata, oltre ai relativi contributi (come risulta dal citato estratto), avrebbero potuto accertare l’esistenza dello stesso, e ridurre proporzionalmente l’indennità NASPI.  
Invece essi dapprima hanno accertato la sussistenza di tutti i requisiti, e poi, a distanza di quasi un anno, li hanno negati.   

Buona lettura
Carmine Buonomo