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martedì 15 febbraio 2022

E' illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva che stiano scontando la pena fuori dal carcere (Corte Costituzionale, Sentenza n° 137/2021)


Al fine di comprendere meglio la decisione della Consulta di cui all'oggetto, pare opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall’art. 2, commi da 58 a 61, della
L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali: indennità di disoccupazione, assegno sociale e prestazioni per gli invalidi civili.

Il comma 59 stabilisce che l’erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell’interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.

Il comma 60 impone l’obbligo di tempestiva comunicazione all’ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

Il comma 61, infine, prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.

Come si vede, il legislatore, prevede, nelle disposizioni su riportate, uno speciale statuto di indegnità connesso alla commissione di reati di particolare gravità, la quale dovrebbe giustificare, durante l’esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell’intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati; la ratio della norma, inoltre, si rinverrebbe anche nella considerazione che ai reati ostativi alla fruizione dei benefici faccia da sfondo l’accumulazione, o comunque il possesso, di capitali illeciti, con quei benefici incompatibili.

giovedì 9 gennaio 2014

La nuova durata dell'Aspi


Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta. 
Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario. 



La nuova “indennità di disoccupazione”.

L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria». 

Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. 

Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato. 

Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. 
L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione;
2. involontarietà dello stato di disoccupazione;
3. due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;
4. un anno di contribuzione previdenziale.

giovedì 21 febbraio 2013

ASPI e Mini ASPI: come cambia la disoccupazione dal 2013



A partire dal 01/01/2013 a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato verrà applicata la nuova indennità di disoccupazione chiamata ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego).

L'ASPI e la mini-ASPI andranno a sostituire tutte le forme di disoccupazione: DS Ordinaria non agricola a requisiti normali, DS Ordinaria non agricola a requisiti ridotti, Disoccupazione speciale edile e mobilità.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato ed i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di lavoro stagionale.

REQUISITI

Per averne diritto occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione
- che la disoccupazione sia involontaria (rimane in vigore il diritto alla disoccupazione in caso di dimissioni volontarie per giusta causa).
- si possano far valere almeno due anni di assicurazione per DS
- si possa far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.