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venerdì 10 agosto 2018

La prescrizione dei contributi a percentuale dei lavoratori autonomi (Cassazione, Sentenza n° 19640/2018)


Ho il piacere di segnalare questo importantissimo precedente della S.C. che chiarisce, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale costante, come va individuato il momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale dei contributi a percentuale dei lavoratori autonomi.

Questo precedente è molto utile per tutti gli avvocati in particolare ed i lavoratori autonomi in generale che hanno "subito" d'ufficio l'iscrizione alla gestione separata da parte dell'INPS (c.d. Operazione Poseidone) nonostante la prescrizione del diritto dell'Istituto in tal senso.  

In particolare la Cassazione (Sentenza n° 19640/2018) specifica che il momento di decorrenza della prescrizione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335 del 1995, deve individuarsi esclusivamente con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito. 

E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall'INPS secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l'Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo che l'Agenzia delle Entrate ha accertato d'ufficio che il lavoratore autonomo avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. 


Carmine Buonomo



venerdì 3 agosto 2018

Anche per il Tribunale di Roma è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento

Ringrazio il collega avv. Vincenzo Calarco del foro di Roma per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

E' particolarmente degna di nota la parte dell'ordinanza in cui il Giudice, pur menzionando la recentissima sentenza della Cassazione n° 14764 del 7 giugno 2018, statuisce insindacabilmente la nomina del CTU pure in assenza di spunta delle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

giovedì 26 luglio 2018

In tema di invalidità civile, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (Cass. Ord. 19481/2018)

In tema di invalidità civile, sussiste sempre l'interesse ad agire in giudizio anche se l'aspirante invalido non completa la documentazione medica richiesta dalla commissione Asl; difatti, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (cass. ord. 19481/2018).

Ringrazio gli amici avv.ti Gaetano Irollo, Vincenzo Boccarusso e Gaetano Bosone per l'interessantissimo precedente trasmessomi.

Carmine Buonomo

lunedì 23 luglio 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza di cui alla CTU, ritiene di non compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc

Allego con immensa soddisfazione un interessantissimo precedente del Tribunale di Cassino in cui - in un giudizio di ATPO patrocinato dal nostro studio - il G.L. d.ssa A. Gualtieri, pur in presenza di CTU con spostamento della decorrenza rispetto alla domanda originaria, ritiene di non procedere alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa".

In questo caso l'Illuminato Giudice ha rispettato la qualità e la quantità del lavoro svolto dell'avvocato che, importantissimo sottolineare, sono le stesse sia in caso di riconoscimento totale che parziale delle ragioni degli assistiti.

Se a qualcuno fosse sfuggito, segnalo che già la Corte di Cassazione (ordinanza n° 24956/2017) con un encomiabile ragionamento logico-giuridico, aveva limitato, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK). 

Carmine Buonomo




giovedì 19 luglio 2018

Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (Cassazione, sentenza n. 26302/2018)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.


Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.



Carmine Buonomo


Dopo la Corte Costituzionale, anche Strasburgo boccia la "class action" sulle pensioni

Non posso che complimentarmi ancora una volta con me stesso per non aver voluto patrocinare nemmeno un giudizio, nonostante le centinaia e centinaia di richieste pervenuteci da tutta Italia. 

Carmine Buonomo

Fonte: TGCOM24

La Corte europea dei diritti umani ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di 10.059 pensionati contro il decreto Poletti (2015) sulla perequazione delle pensioni dal 2012. 

Nella decisione, che è definitiva, i giudici di Strasburgo affermano che le misure prese dal governo e dal legislatore non violano i diritti dei pensionati.

I pensionati, rappresentati tutti dall'avvocato Pietro Frisani, avevano presentato ricorso a Strasburgo all'inizio dell'anno contro il decreto Poletti (n.65/2015) sostenendo che il provvedimento, adottato per rimediare alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale di quanto previsto dal decreto "salva-Italia" del 2011, avrebbe "prodotto un'ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 2013 e permanente per effetto del blocco sulle rivalutazioni successive". 

Inoltre, secondo i ricorrenti, la misura "non ha perseguito l'interesse generale, è sproporzionata" e avrebbe violato il loro diritto alla proprietà.


La Corte di Strasburgo gli ha dato torto. 


Nella decisione d'inammissibilità i giudici sostengono che la riforma del meccanismo di perequazione delle pensioni è stata introdotta per proteggere l'interesse generale. 

In particolare per "proteggere il livello minimo di prestazioni sociali e garantire allo stesso tempo la tenuta del sistema sociale per le generazioni future", e questo in un periodo "in cui la situazione economica italiana era particolarmente difficile". 

In secondo luogo la Corte osserva che "gli effetti della riforma del meccanismo di perequazione sulle pensioni dei ricorrenti non sono a un livello tale da esporli a delle difficolta' di sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla convenzione europea dei diritti umani".

Anche per il Tribunale di Nola è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento (Ordinanza G.L. d.ssa F. Di Palma, RG 4215/17)

Ringrazio la collega avv. Marianna Benincasa del foro di Nola per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Altri provvedimenti del medesimo tenore, li troverete QUI.

Carmine Buonomo

mercoledì 11 luglio 2018

Sempre sulle fatidiche crocette...

Condivido l'interessantissimo articolo pubblicato sulla Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" dall'amica e collega avv. Maria Paola Monti dello Studio Legale Zurolo e Monti di Roma.
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Anche nell'imperversare delle reazioni negative alla sentenza apparentemente restrittiva della Cassazione (Cass. n. 14764/2018) in tema di domanda di indennità di accompagnamento, si resta convinti della bontà delle argomentazioni a sostegno della non necessità di selezionare, nel certificato medico telematico, una delle due opzioni di non autosufficienza.

Si pubblica l'ordinanza della Dott. Amalia Savignano della sezione lavoro del Tribunale di Roma, la quale assume a fondamento della propria decisione di procedere comunque alla nomina del CTU, la inequivocabile circostanza che la legge prevede esclusivamente l'indicazione, nel certificato allegato alla domanda, della natura delle infermità invalidanti.
Si segnala inoltre che la Suprema Corte non si è soffermata sulle modalità di presentazione della domanda, vero punto focale della vicenda, ma si è limitata a statuire che l'azione giudiziaria, per ottenere l'indennità in parola, debba essere preceduta da una domanda amministrativa.

Si allegano altresì i due modelli di domanda precedenti a quello telematico, attualmente vigente, nonché un necessario excursus legislativo accompagnato da nostre considerazioni in merito, speriamo utili a delineare il quadro normativo.

mercoledì 4 luglio 2018

Anche per il Tribunale di Cassino (Fr) è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

In riferimento al titolo, allego due interessantissime ordinanze rese dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino (G.U. d.ssa Gualtieri e G.O.P. d.ssa La Ricca) in cui per l'ennesima volta si prende posizione, dichiarando l'ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del Foro di Cassino per l'interessantissimo materiale trasmessomi. 

Carmine Buonomo

1) Ordinanza d.ssa Gualtieri

martedì 3 luglio 2018

Il Tribunale di Nola, senza procedere alla nomina del CTU, dichiara il diritto all'assegno di incollocabilità INAIL dalla domanda amministrativa e non dal ricorso provinciale

Segnalo questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola (Sentenza n° 1138/2018, RG 7072/2015).

Nel caso specifico l'INAIL aveva rigettato la domanda di assegno di incollocabilità di un assistito del nostro studio e, solo dopo la ricezione del ricorso amministrativo, aveva concesso il beneficio stabilendo, però, la decorrenza dalla data del ricorso stesso.

Nel ricorso introduttivo il nostro studio stigmatizzava il gravissimo comportamento dell'INAIL facendo rilevare la mancanza di motivazione dello spostamento di decorrenza e soprattutto che i requisiti richiesti ex legge erano presenti ed ampiamente documentati sin dalla presentazione dell'istanza amministrativa. 

Il G.L. d.ssa Francesca Fucci così motiva egregiamente: "Ebbene, sul punto va rilevato come l’INAIL del tutto immotivatamente ha riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità al ricorrente da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, atteso che come risulta dalla documentazione agli atti il sig. X già all’epoca della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. verbale ASL del 23-4-2010 che riconosceva un’invalidità del 100% e decreto di omologa del 13-6-2016 che confermava tale percentuale a seguito di revisione, nonché provvedimento della Provincia del 31-7-2012 di cancellazione dalle liste del Centro per l’Impiego, comunicazione di liquidazione dell’INAIL in cui si fa riferimento all’inabilità del 40% con decorrenza dal 24-4-1981). In conclusione va accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno di incollocabilità sin dal 1-3-2014 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) con condanna dell’INAIL al pagamento degli arretrati oltre accessori come per legge.

L'aspetto più interessante della questione è che il Tribunale ha deciso positivamente la causa senza istruttoria, ritenendo quindi superfluo l'ausilio di un CTU. 

Anche questa volta giustizia è stata fatta contro l'arbitrio ed i deliri di onnipotenza di alcuni enti previdenziali.

Carmine Buonomo

Nuova PEC Direzione Coordinamento Metropolitano (ex Direzione Provinciale) INPS Napoli

Parecchi amici e colleghi ci hanno segnalato che da ieri le pec indirizzate alla Direzione Provinciale INPS di Napoli (direzione.provinciale.napoli@postacert.inps.gov.it), ritornavano indietro con il messaggio "casella postale inibita alla ricezione".

Da visura effettuata in data odierna sul sito INPS risulta, infatti, che la Direzione Provinciale di Napoli (Via Alcide De Gasperi n° 55), è attualmente stata trasformata in "Direzione Coordinamento Metropolitano" e pertanto la nuova PEC a cui inviare le comunicazioni è direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it

Per quanto riguarda la Direzione Provinciale di Caserta, invece, non è cambiato nulla.

Ricordo che la PEC va utilizzata dagli avvocati per le richieste degli onorari e per le comunicazioni stragiudiziali; i CTU devono utilizzarla per inviare le bozze e comunicare le date di accesso peritali.  

Per le notifiche PEC invece, ad oggi, purtoppo non è ancora possibile operare nei confronti dell'INPS (Leggi articolo)


Carmine Buonomo

venerdì 29 giugno 2018

Giornata di studio in Diritto Previdenziale: Tribunale Napoli, sala convegni UIF, 02/07/2018 dalle ore 11,30

Vi aspettiamo numerosi al prossimo incontro che si terrà lunedì 02 luglio 2018 dalle ore 11,30 presso la sala convegni UIF del Tribunale di Napoli. 
E' prevista l'attribuzione di n° 2 crediti formativi.

Carmine Buonomo 

Ennesimo provvedimento sulla ininfluenza delle spunte di non autonomia nei giudizi per l'indennità di accompagnamento

Con il provvedimento a seguire, il Tribunale di Napoli (ordinanza del 26/06/2018, G.U. dott. Umberto Lauro) per l'ennesima volta prende posizione sull'ininfluenza della mancata spunta delle voci di non autonomia nei giudizi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Carmine Buonomo  

giovedì 21 giugno 2018

La titolarità di partita IVA non è di per sé incompatibile con l’assegno sociale, che resta condizionato unicamente al rispetto dei requisiti reddituali (Tribunale Marsala, sentenza n° 434/2018)

In via amministrativa l’Inps riconosceva l’assegno sociale con decorrenza novembre 2017 anziché maggio 2017 (data della domanda amministrativa), con la motivazione che la successiva cancellazione della partita IVA presupponesse che la stessa sia stata produttiva di reddito “quantomeno sommerso” per il periodo pregresso alla chiusura.
La partita IVA in oggetto, invece, era sempre stata improduttiva di reddito, come del resto risultava anche all’amministrazione finanziaria; l’Inps nel giudizio in oggetto, ovviamente non ha dimostrato né prodotto prove a sostegno della propria presunzione in merito.
Interessanti le conclusioni del magistrato: l’INPS ha l’onere di accertare e provare se quanto dichiarato da ogni richiedente prestazioni economiche risponda al vero o no; all’Istituto non è conferito il potere di riconoscere o meno il diritto a prestazioni sulla scorta di mere presunzioni non suffragate da dati reali.
Il fatto che un soggetto sia titolare di partita IVA non determina affatto l’automatismo che ciò possa generare reddito e quindi influire sul riconoscimento della prestazione assistenziale in questione o sulla decorrenza della stessa.
Ringrazio il collega avv, Erasmo Foraci del foro di Caltagirone per l'interessantissimo precedente segnalatomi.
Carmine Buonomo

mercoledì 13 giugno 2018

L'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del CTU (Provvedimento CEM Tribunale Napoli)

L'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello ci segnala questo interessantissimo provvedimento sul principio della "ragionevolezza della legge" in ambito CEM, con conseguenziale revoca del decreto di omologa errato.

Nel caso specifico, sebbene la CTU fosse positiva per l'assistito, il Giudice aveva erroneamente emesso un decreto di omologa negativo, in difformità alle incontestate conclusioni rese dal consulente.



Il Giudice egregiamente motiva "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente

È importante evidenziare che a seguito del CEM, il giudice ha anche attribuito le spese di lite; sovente capita che venga corretta la sola parte relativa alla prestazione, lasciando inalterata la compensazione integrale delle spese motivando che, solo per quel capo, bisogna ricorrere in Cassazione. 

Complimenti a Massimo, e complimenti al dott. Diego Vargas, come sempre magistrato corretto, serio ed attento alle istanze dell'avvocatura.

Carmine Buonomo

martedì 22 maggio 2018

E' ammissibile il giudizio di merito non preceduto da osservazioni critiche alla CTU impugnata (Cassazione, ordinanza 5796/2018)


Il mancato invio di osservazioni critiche alla CTU negativa non pregiudica la trasmissione dell'atto di dissenso e la proposizione del successivo ricorso di merito (Cassazione ordinanza n° 5796/2018, massima non ufficiale).

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'interessantissima segnalazione.


 

mercoledì 9 maggio 2018

Indennità di Accompagnamento, più celere il riconoscimento per chi ha 66 anni e 7 mesi (Messaggio INPS n° 1930/2018)


Semplificate le modalità per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Lo comunica l'Inps nel messaggio 1930/2018 (Link) pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza. 

L'Istituto informa che nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non più in età lavorativa, cioè che hanno raggiunto l'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), che presentano una domanda di invalidità civile. 
Nei loro confronti sarà semplificato il procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. 
Le modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande di invalidità civile trasmesse dai Patronati.

La semplificazione

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare la comunicazione dei dati relativi al pagamento dell'indennità di accompagnamento già al momento della presentazione online della domanda di invalidità civile. 
In questo modo la prestazione potrà essere posta in pagamento automaticamente in occasione dell'accertamento del requisito sanitario. 
In particolare il richiedente potrà comunicare le informazioni contenute nel modello AP70 relative ai dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica; all’eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro G) e in favore delle associazioni (quadro H); nonchè la modalità di pagamento dell'indennità di accompagnamento (quadri F1 o F2 del modello AP70).
Nella fase di avvio resta salva, comunque, la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria. 
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. 
Riducendo pertanto i tempi di concessione dell'indennità di accompagnamento. 
Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

lunedì 7 maggio 2018

L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è vincolata a requisiti rigidamente previsti ex lege e non può essere desunto esclusivamente da elementi di carattere fiscale (Tribunale S. Maria C.V. , Sentenze n° 919 e 922/2018)

Con le due Sentenze "gemelle" che ho il piacere di allegare (pubblico solo la n°  919, in quanto la n° 922 è perfettamente uguale), gentilmente messe a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alfonso Vassallo e Giulio Russo, il Tribunale di S.Maria C.V. fa un interessantissimo excursus sui criteri che obbligano all'iscrizione alla gestione commercianti INPS. 


In particolare si controverteva sull'illegittimità di avvisi di addebito Inps per altrettanto illegittima iscrizione nella gestione contributiva commercianti di clienti quali soci/amministratori di una Snc esercitante quale unica attività quella di concessione in locazione a terzi di un immobile di proprietà della Società medesima.

Carmine Buonomo