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giovedì 29 marzo 2018

Il governo delle spese nei decreti di omologa non è emendabile con istanza CEM (Tribunale Napoli Nord, decreto del 28/03/2018)

Come tutti voi saprete l’art.445 bis cpc definisce espressamente il decreto di omologa "non impugnabile nè modificabile".

La stessa Cassazione ha confermato che la censura sul governo delle spese costituisce un motivo di impugnazione, da far valere esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

La S.C. infatti riconosce l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide sui diritti soggettivi patrimoniali e presenta i caratteri della decisorietà e definitività in quanto non altrimenti impugnabile (ex plurimiis Cassazione ordinanze 11919/15, 12028/16, 16515/16). 

Purtroppo, però, sono all’ordine del giorno i casi in cui l’Inps presenta istanza CEM (Correzione Errore Materiale) al fine di sollecitare il giudice a rettificare il provvedimento, revocando l’attribuzione delle spese e provvedendo quindi alla compensazione integrale delle stesse; ciò anche quando quando alla base non ci sono assolutamente i presupposti fattuali. 

Nel caso specifico, infatti, trattasi di istanza CEM nei confronti di un decreto di omologa su ctu totalmente positiva per percentuale minima del 46% ai fini del collocamento speciale, e consequenziale condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite.

Con l’allegato decreto il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Acquaviva Coppola, ha rigettato l’istanza CEM dell’Istituto, statuendo categoricamente che “non si rinviene nell'omologa alcun errore materiale ex art. 287 e 288 cpc".

Immaginate cosa sarebbe invece potuto succedere se un giudice meno attento avesse accolto la immotivata e superficiale istanza dell'Inps: dopo un anno dalla pubblicazione, con l'inevitabile spirare dei termini per la Cassazione, sarei stato costretto a restituire dei soldi che mi spettavano di diritto per una causa totalmente vinta. 

Questo sempre nel rispetto della tanto invocata correttezza e collaborazione tra le parti processuali!!!! 

Carmine Buonomo


mercoledì 14 marzo 2018

Ennesima ordinanza del Tribunale di Napoli circa l'irrilevanza della spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Anche per la dott.ssa Marisa Barbato, Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, l'eventuale spunta di una delle due voci di non autonomia ai fini della richiesta dell'indennità di accompagnamento è ininfluente.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.
Altri provvedimenti sull'argomento, li troverete QUI.

martedì 13 marzo 2018

mercoledì 7 marzo 2018

Accentramento peritale ASL Aversa - Comunicazione UIF di rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa INPS / Tribunale di Napoli Nord



In data odierna l'UIF sezione di Napoli Nord ha comunicato formalmente a mezzo pec al Presidente del COA e, per conoscenza, ai Presidenti del Tribunale e della Sezione Lavoro di Napoli Nord, la ferma opposizione dei propri iscritti e quindi il rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l'accentramento delle CTU presso l'ASL di Aversa.

A seguire il messaggio inviato. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.


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L’Unione Italiana Forense (U.I.F.) sezione di Napoli Nord, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti del 06/02/2018, comunica formalmente la propria contrarietà alla sottoscrizione del protocollo di intesa siglato lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con cui quest’ultima metteva a disposizione alcuni suoi locali per consentire l’accentramento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc; ciò al solo, e nemmeno celato, fine di agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti;

I motivi di tale, ferma opposizione, sono svariati.

Non è superfluo infatti ricordare che sono già tanti i privilegi concessi dalla legge all’INPS a discapito del cittadino: si pensi solo alla norma che prevede l’obbligo per il CTU di comunicare all’INPS, anche se contumace in giudizio, la data di inizio delle operazioni peritali, pena la nullità della consulenza rilevabile d’ufficio; o ancora, la creazione da parte dell'INPS del “Portale del CTU” per avere una comunicazione “riservata” con i CTU; 

Ad avviso della scrivente Associazione non è necessaria un’ulteriore spesa per la collettività (l’ASL metterebbe a disposizione solo i locali mentre le spese di gestione e manutenzione sarebbero comunque a carico delle “altre parti”), solo per consentire solo al C.T. dell’INPS di partecipare “comodamente” alle operazioni peritali. 

Inoltre il sistema dell’accentramento incide, in modo negativo, sulla celerità del procedimento.

L’esperienza disastrosa dei Tribunali di Nola e Santa Maria C.V. (che già da tempo utilizzano lo strumento dell’accentramento peritale con risultati pessimi per i tempi di fissazione della visita medico-legale) dovrebbe essere presa come monito dalla Presidenza, anche per non vanificare gli sforzi dei magistrati della sezione lavoro che, privi di mezzi e di personale e con grossi sacrifici, nel tempo sono riusciti a ridurre drasticamente i tempi di definizione dei procedimenti pendenti.

È vero che saranno messi a disposizione otto gabinetti medici per ospitare circa 8.000 consulenze l’anno (pari al numero di procedimenti iscritti a ruolo in materia di ATP) che, secondo le stime (ottimistiche), non dovrebbero incidere sui tempi dell’ATP; ma è sufficiente solo ipotizzare un contrattempo (ad esempio l’impossibilità sopravvenuta del periziando o del CTU a partecipare alla visita peritale) per far saltare tutto il sistema e penalizzare la tempistica di tutti procedimenti.

Altre perplessità, inoltre, sono legate ai locali dell'ASL che sono privi di mezzi e strumentazioni necessari ai CTU (computer, stampanti, separè per la privacy, bilance pesapersone, misuratori di pressione, visualizzatori per le radiografie, etc.), che non permettono un corretto espletamento delle operazioni peritali;

A ciò si aggiunga che, per poter rispettare la tempistica auspicata dalla Presidenza, le consulenze dovrebbero durare al massimo mezz’ora cadauna: tempo insufficiente per l’espletamento di una CTU, a meno che non lo si voglia utilizzare lo stesso metodo svolto in sede amministrativa, in cui viene raccolta solo la documentazione medica senza effettivamente controllare le condizioni di salute degli invalidi.

La nostra contrarietà è stata già manifestata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di napoli Nord, al quale la Presidenza del Tribunale ha chiesto un atto di responsabilità nel sottoscrivere il protocollo: siamo fermamente convinti che i problemi del processo previdenziale ed assistenziale siano tutt’altri e non si risolvono certamente con l’accentramento peritale. 

In sintesi, nel confermare il fermo rifiuto della UIF sezione di Napoli Nord alla sottoscrizione del suddetto protocollo, si chiede che il COA di Napoli Nord voglia rendersi parte attiva, eventualmente anche presentando un esposto alla Corte dei Conti per segnalare alla magistratura contabile questo ennesimo ed ingiustificato sperpero di denaro pubblico, per scongiurare una misura dannosa sia per l’ingiustificato esborso economico a carico della collettività, sia per l’incontrollata dilatazione dei termini processuali (con i consequenziali ed inevitabili risvolti risarcitori, sempre a carico dei contribuenti, ex Lege Pinto). 

Il Presidente avv. Gaetano Irollo
Il Segretario avv. Carmine Buonomo

giovedì 1 marzo 2018

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale


Con Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/208 in G.U. n° 49 del 28/02/2018, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato abbassato ad € 11.493,82 (precedente importo: € 11.528,41). 

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.493,82 x 2 = € 22.987,64 
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex 

CONTR. UNIFICATO: € 11.493,82 x 3 = € 34.481,46

Importante precisazione per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento (LINK)

Carmine Buonomo

martedì 26 dicembre 2017

Tabelle 2018 importi pensioni / limiti di reddito (Circolare INPS n° 186 del 21/12/17)

Clicca per ingrandire


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2018 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n° 186 del 21/12/2017.

Con l'aumento dell'inflazione, gli importi delle prestazioni tornano a crescere dell'1,1% rispetto al 2017.

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


Carmine Buonomo