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mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

Altri post sull'argomento li troverete QUI

giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...

giovedì 29 settembre 2022

Nuovo bonus 150 euro anche agli invalidi civili. Requisiti e beneficiari



Il decreto Aiuti ter (D.L. 114/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, agli articoli 18 e 19 ha introdotto un nuovo bonus di 150 euro riservato ad alcune categorie di pensionati e lavoratori. 
Si tratta di una erogazione una tantum che verrà elargita nel mese di novembre e, appunto, per una sola volta. 

BENEFICIARI PENSIONATI

All’articolo 19 vengono specificati i requisiti di accesso al beneficio da parte dei pensionati 
Per quest'ultimi, è previsto un bonus di 150 euro, erogato una tantum, a persone residenti in Italia che, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, siano titolari di:
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
- pensione o assegno sociale,
- pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
- trattamenti di accompagnamento alla pensione,
che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
· i trattamenti di fine rapporto,
· il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus...

giovedì 14 luglio 2022

Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)

In tema di indebito assistenziale ho il piacere di condividere questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.

Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:

"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".

Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.

giovedì 12 maggio 2022

Il reddito di riferimento per il diritto alle prestazioni assistenziali è quello certificato dall'Agenzia delle Entrate ed è al netto delle spese deducibili (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1865/2022)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una pensione di inabilità civile il cui pagamento era stato improvvisamente sospeso dall'INPS per un non meglio specificato "superamento dei limiti reddituali".

Nel provvedimento allegato, l'impeccabile G.L. dr. Giannicola Paladino, dopo un'interessantissima ricostruzione normativa della provvidenza in oggetto, condanna l'INPS al ripristino del pagamento della prestazione economica in considerazione della circostanza che dalla certificazione reddituale ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il ricorrente avesse dichiarato un reddito al netto delle spese deducibili inferiore ai limiti massimi stabiliti annualmente per legge.

Un altro articolo sull'argomento lo troverete QUI.

Buona lettura.

Carmine Buonomo 

 

lunedì 9 maggio 2022

Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)

Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20): 

"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".

Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3): 

"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".

Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.

Finalmente giustizia è fatta!!!

LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022 

Carmine Buonomo  

giovedì 21 aprile 2022

Il provvedimento di revoca successivo al verbale sanitario di revisione, è impugnabile con giudizio di ATPO (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 5469/2021)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.

Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.

Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.

Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.

Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:

1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;

2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.

Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";

Carmine Buonomo


martedì 15 febbraio 2022

E' illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva che stiano scontando la pena fuori dal carcere (Corte Costituzionale, Sentenza n° 137/2021)


Al fine di comprendere meglio la decisione della Consulta di cui all'oggetto, pare opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall’art. 2, commi da 58 a 61, della
L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali: indennità di disoccupazione, assegno sociale e prestazioni per gli invalidi civili.

Il comma 59 stabilisce che l’erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell’interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.

Il comma 60 impone l’obbligo di tempestiva comunicazione all’ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

Il comma 61, infine, prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.

Come si vede, il legislatore, prevede, nelle disposizioni su riportate, uno speciale statuto di indegnità connesso alla commissione di reati di particolare gravità, la quale dovrebbe giustificare, durante l’esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell’intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati; la ratio della norma, inoltre, si rinverrebbe anche nella considerazione che ai reati ostativi alla fruizione dei benefici faccia da sfondo l’accumulazione, o comunque il possesso, di capitali illeciti, con quei benefici incompatibili.

mercoledì 29 dicembre 2021

Invalidi civili: l'assegno mensile è finalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 12-ter L. 215/2021 - Messaggio INPS 4689/2021)

L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro. 

Lo rende noto l' INPS nel Messaggio n. 4689/2021 pubblicato in seguito dell'entrata in vigore della L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021.

L’ art. 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il requisito della INATTIVITA' LAVORATIVA di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che si intende soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui (rivalutati annualmente).

Di conseguenza sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio n. 3495/2021 lo scorso 14 ottobre 2021. 
In tal sede, si ricorderà, l'INPS adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva negato il diritto all'assegno mensile in presenza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito.

Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtu' del precedente orientamento saranno riesaminate d’ufficio in autotutela dall'INPS sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

giovedì 2 dicembre 2021

L'assegno mensile di invalidità torna cumulabile con i redditi da lavoro



L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.

Lo prevede un emendamento al disegno di legge conversione del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) approvato durante l'esame in Senato.

La modifica supera così l'indirizzo interpretativo seguito da un paio di sentenze della Corte di Cassazione e recepito recentemente dall'INPS con il Messaggio n. 3495/2021

L’intervento chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito massimo (circa € 4900 annui) previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo.

martedì 12 ottobre 2021

In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)

Con riferimento all'annosa questione "verbale di revisione negativo / nuova domanda amministrativa" negli ultimi tempi l'INPS, a seguito delle continue "batoste" ricevute dai vari Tribunali del Lavoro italiani (LINK agli articoli) ha provato ad affinare gli artigli, modificando la propria strategia offensiva.
Cosa succede in pratica?
A titolo meramente esemplificativo, con verbale di revisione l'INPS comunica la mancata conferma del requisito sanitario con la sospensione dei benefici (economici e non) e contemporaneamente avvisa della possibilità di ricorrere in Tribunale con giudizio ex art. 445 bis cpc nei 6 mersi dalla notifica.
E fin qui nulla quaestio!!!
La cosa grave, invece, è che a distanza di un periodo variabile da pochi giorni a 2/3 mesi dalla notifica del verbale sanitario, l'INPS PROVVEDE - IN MANIERA TOTALMENTE IRRITUALE ED ILLEGITTIMA - ANCHE AD ADOTTARE E COMUNICARE la REVOCA della prestazione.
In questo modo, credendo di trovarsi di fronte ad un magistrato poco attento e ad un avvocato stupido, l'Istituto, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto della domanda per intervenuta revoca.
Anche mia figlia che ha appena nove anni sa benissimo che LA REVOCA FORMALE PUÒ (anzi DEVE) ESSERE ADOTTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL VERBALE SANITARIO NON VIENE IMPUGNATO ENTRO SEI MESI OPPURE SE, L’EVENTUALE GIUDIZIO DI ATPO VIENE DEFINITO CON ESITO SFAVOREVOLE AL RICORRENTE.
Lo sa mia figlia, lo sa il mio vicino di casa, lo sa anche il mio cagnolino, ma - guarda caso - all'INPS non lo sanno o, più probabilmente, fanno finta di non saperlo!!!
Fortunatamente esistono i magistrati e gli avvocati (si perdoni l’autocelebrazionismo): i primi deputati a far rispettare la legge ed i secondi a denunciare alla magistratura le storture del sistema e gli abusi di potere come questo or ora denunciato!!!
Con l'allegata ordinanza resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, a seguito delle note di trattazione scritta, la sempre attentissima e preparatissima d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare la strampalata eccezione INPS di improponibilità per intervenuta revoca ha formalmente provveduto alla nomina del CTU con la seguente motivazione: 

martedì 13 ottobre 2020

L'indebito assistenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei succesivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Tribunale Palermo, Sentenza 3896/2019)

In riferimento all'oggetto ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Palermo, gentilmente condiviso dal collega avv. Erasmo Tarantino e diffuso dall'amico e collega avv. Claudio La Cavera sulla propria pagina Facebook "Invalidità Civile - Gratuito Patrocinio - Palermo e Provincia".

Nel caso specifico si controverteva su un ingente indebito su prestazione di invalidità civile (circa € 19.500,00).

Il Tribunale di Palermo, ispirandosi al principio delineatosi da Cassazione, Sentenza n° 28771/2018 e successivamente confermato da Cassazione, Sentenza n° 10642/2019 ha annullato la richiesta di indebito avanzata dall'INPS, affermando che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso di dolo.

Carmine Buonomo 


martedì 19 novembre 2019

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, sono ripetibili solo le somme versate successivamente all'accertamento del superamento dei requisiti (Tribunale Nola, Sentenza n° 1880/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, G.L. d.ssa F. Di Palma, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un ingente indebito su prestazione di invalidità civile, scaturito dal superamento (per soli € 100,00 annui) dei requisiti reddituali.

A seguito di una particolareggiata ricostruzione logico-giuridica il giudice dichiara irripetibili le somme, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato.

Nella motivazione si legge che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Carmine Buonomo

martedì 5 novembre 2019

Avverso il verbale negativo di revisione sanitaria è possibile proporre ricorso giudiziario nei termini di legge e non è richiesta una nuova domanda (Cassazione, sentenza n° 28445/2019)


Circa un mese fa avevo postato un mio articolo (LINK), relativo ad una contestatissima eccezione processuale frequentemente sollevata dall'INPS nei giudizi di ATPO avverso i verbali negativi di revisione sanitaria.

In particolare, secondo l'INPS, sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale, quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

Nel post avevo evidenziato la ovvietà di quanto stabilito dalla Cassazione sottolineando, però, che IL VERBALE NEGATIVO DI REVISIONE SANITARIA NON EQUIVALE CERTAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE GODUTA e che la revoca stessa, che deve essere preceduta per legge da un provvedimento di sospensione, teoricamente sarebbe potuta intervenire solo in caso di mancata proposizione del ricorso per ATPO nei sei mesi o in caso di ATPO negativo.

Fortunatamente a distanza di pochi giorni è intervenuta la Cassazione che, in un giudizio patrocinato dall'amico e collega avv. Stefano Pannone, pur rigettando il ricorso per un mero vizio formale, non fa altro che formalizzare la mia ricostruzione logico/giuridica.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della "illuminante" Sentenza n° 28445/2019 depositata il 05/11/2019, si legge:



18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, la revoca è preceduta dalla sospensione cautelativa della prestazione, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.



19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata.



E anche in questo caso, non ci resta che dire.... "et fuit lux!!!"



Carmine Buonomo

lunedì 7 ottobre 2019

Revoca prestazione assistenziale e necessità di una nuova domanda amministrativa (Cassazione, ordinanza n° 4788/2019)

La Cassazione cristalizza la normalitá ma, come spesso accade, l'Inps interpreta le sentenze a suo piacimento: a pagar le spese sono sempre i più deboli!!! (cit. avv. Danilo Albano)
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Prima di entrare nel merito del post, desidero segnalare che queste brevi osservazioni derivano da un interessantissimo scambio di idee con l’amico storico avv. Alessandro Faggiano, Presidente della Camera Previdenziale Napoletana che ringrazio, come sempre, per la sagacia, l’esperienza e la disponibilità da sempre spesi nell’interesse della categoria degli avvocati previdenzialisti. 

Fa discutere gli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’INPS secondo cui – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione, ord. 4788/2019) – quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

E quindi??? Dov’è il problema??? Il principio è chiaro ed anche sacrosanto!!!
La Cassazione ha assolutamente ragione, non avendo fatto altro che “scoprire l’acqua calda”.

E’ normalissimo che quando una prestazione viene REVOCATA, per ottenerne il ripristino, bisogna necessariamente presentare una nuova domanda.

C’è però da dire, e non me ne voglia a male nessuno, che “quando il saggio (leggasi Cassazione) indica la luna, lo stolto (INPS) guarda il dito”!!!

Il problema, infatti, è far capire allo stolto INPS la SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA IL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI VERIFICA ED IL SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE SINO A QUEL MOMENTO GODUTA.

La revoca di una prestazione assistenziale, infatti, è un provvedimento amministrativo che:
1)   Segue un verbale sanitario di mancata conferma della permanenza del requisito sanitario diventato definitivo (e cioè, non impugnato in tribunale nei 6 mesi dalla notifica oppure, qualora impugnato, con giudizio conclusosi con esito negativo per il ricorrente);
2)   Deve essere emesso in forma specifica dall’amministrazione;
3)  Deve essere formalmente comunicato all’interessato, il quale ha precisi termini e modalità – stabiliti dalla legge – per impugnarlo.   

giovedì 5 settembre 2019

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile (INPS, messaggio n° 4570/2018)



L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale.



Ne consegue che, a decorrere dal gennaio 2018 , il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’ assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei (sessantasette da 1/2019) rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.



Ad esso occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Inoltre, per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo anno d’età.

Si precisa che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018 o sessantasette prima del 1° gennaio 2019, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale.

Costoro, pertanto, anche qualora presentino domanda successivamente, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.


Carmine Buonomo