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venerdì 20 maggio 2016

Trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con riferimento ai soli redditi personali, anche se all'epoca del compimento del 65° anno di età questi superavano i limiti di legge


Posto un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Sentenza n° 424/2016, G.L. d.ssa Fabiana Colameo), in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con i soli redditi personali.
Nel corso del giudizio l'Inps si è fortemente opposto alla trasformazione agevolata, deducendo che parte ricorrente non poteva beneficiare di tale possibilità in quanto, all'epoca in cui sarebbe dovuta avvenire, i redditi percepiti superavano i limiti di legge.
Per l'Istituto, quindi, l'assistita avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di assegno sociale, perdendo il diritto alla trasformazione dell'invalidità civile goduta e quindi l'agevolazione del requisito reddituale personale anzichè coniugale. 
Giustizia è stata fatta!!! 

Carmine Buonomo  





martedì 12 aprile 2016

Invalidita' civile e prova in giudizio del requisito reddituale (Cassazione, Sez. L, sentenza n° 4871/2016)



Quando la prestazione di invalidità civile è riconosciuta in corso di giudizio, si deve far riferimento al reddito dell’annualità dal quale decorre la prestazione stessa e non deve considerarsi mai tardiva la produzione di documentazione reddituale in corso di giudizio.
Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo, procuratore nel giudizio de quo, per il prezioso materiale messo a disposizione.


sabato 26 dicembre 2015

Pensione di inabilità, in assenza dei requisiti il giudice può concedere l’assegno di invalidità civile (Cassazione, Sentenza n° 17452/2014)

In assenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, il giudice può comunque riconoscere al ricorrente l’assegno mensile di invalidità, «per l’implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato».
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17452 del 31 luglio 2014, bocciando il ricorso dell’Inps.
IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro (che ne aveva rigettato la domanda, nel contraddittorio con l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il riconoscimento dello status di invalida al 100% con necessità di assistenza continua, per difetto di prova del requisito della iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro), accertava il diritto della ricorrente all’assegno di invalidità civile, condannandone l’Inps all’erogazione con decorrenza dal 20 marzo 2007, con maggiorazione per interessi legali dei ratei maturati da ogni singola scadenza.
A motivo della sentenza, la Corte riteneva la sussistenza del requisito di riconosciuta ed incontestata invalidità civile al 76% dal 10 maggio 2004, di quello reddituale dal 2005 e, infine, di quello di iscrizione alle liste speciali dal 20 marzo 2007, ravvisando l’ammissibilità della produzione di quest’ultimo documento, in quanto sopravvenuto alla decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’Inps, per avere la Corte territoriale...

domenica 20 dicembre 2015

La pensione di inabilità può essere convertita in assegno sociale, anche se non fruita: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25204/2015



Corte di Cassazione, Sezioni Unite
sentenza 3 novembre – 15 dicembre 2015, n. 25204 
Presidente Roselli – Relatore Nobile 

Svolgimento del processo 

Con sentenza n. 230/2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda proposta da V.A.M. nei confronti dell’INPS, dichiarava il diritto della V. a beneficiare, a decorrere dal 1-8-2009, della pensione sociale (recte: “assegno sociale”, v. art. 3 legge n. 335/1995 – così intendendosi, indubbiamente, la detta pronuncia -) in sostituzione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 19 della legge n. 118 del 1971. 
L’INPS proponeva appello avverso la detta sentenza) lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la V. (che aveva presentato la domanda amministrativa in data 28-7-2009, un giorno prima del compimento del 65^ anno di età) avesse maturato il diritto alla pensione di inabilità in data antecedente al 1-8-2009, presupposto indefettibile per accedere al beneficio della “sostituzione”, di cui all’invocato art. 19. La V. si costituiva tardivamente e resisteva al gravame. 
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 16-1-2013, in accoglimento dell’appello dell’Istituto rigettava la originaria domanda. 
In sintesi la Corte territoriale affermava che la V. , nata il 29-7-1944, a prescindere dall’età anagrafica alla data della domanda amministrativa, aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di decorrenza del beneficio preteso (il primo giorno cioè del mese successivo alla presentazione della domanda) ragion per cui, non avendo conseguito, alla data del 1-8-2009, in difetto del predetto requisito anagrafico, il trattamento pensionistico spettante agli infrasessantacinquenni, non poteva beneficiare neppure della pensione (recte: “assegno”) sociale in sostituzione di tale trattamento. 
Per la cassazione di tale sentenza la V. ha proposto ricorso con un unico motivo, dolendosi che la Corte di merito, in difformità dall’insegnamento di Cass. 24-3-2009 n. 7043, non avesse distinto il momento di maturazione del diritto da quello di decorrenza della prestazione monetaria. 
L’INPS ha resistito con controricorso. 
La Sesta Sezione di questa Corte, innanzi alla quale la causa è stata dapprima chiamata, con ordinanza interlocutoria n. 18159/2014 l’ha rimessa alla pubblica udienza della Sezione Lavoro, in difetto di una giurisprudenza unitaria sulla questione oggetto del giudizio. 
La Sezione Lavoro con ordinanza n. 2562/2015 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando che “il delineato contrasto, seppure formatosi sull’indicata specifica fattispecie, investe una questione di massima di particolare importanza, essendo pertinente, anche in termini generali, all’individuazione del momento in cui deve essere riconosciuta l’insorgenza del diritto alle prestazioni assistenziali”. 
La causa è stata quindi rimessa dinanzi a queste Sezioni Unite Civili. 
Infine l’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 

Motivi della decisione 

venerdì 7 novembre 2014

Trasformazione invalidita' / inabilita' civile in assegno sociale e redditi di riferimento


Al compimento dei 65 anni e 3 mesi gli invalidi civili perdono l'assegno o la pensione in godimento per acquisire automaticamente l'assegno sociale.
L'INPS, con la Circolare n° 86/2000 modificò l'orientamento tenuto sino a quel momento, riconoscendo che "in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà far riferimento al reddito percepito dall'interessato (SENZA QUINDI NESSUN RFERIMENTO AL REDDITO CONIUGALE) nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione". 
Successivamente dal 01/06/2010 il riferimento per i soli redditi da pensione è all'anno in corso.
La cosa assurda è che, ancora oggi, l'INPS, in totale dispregio della normativa di riferimento e della propria circolare interna, nelle domande di trasformazione da INVCIV in AS, continua a prendere come riferimento i redditi coniugali (marito e moglie) e non quelli strettamente personali.
Dopo il salto, quindi, ho provveduto ad allegare tre interessantissimi precedenti giudiziari sull'argomento - gentilmente messi a disposizione dall'amico avv. Roberto Avallone - che sanciscono inequivocabilmente il criterio reddituale "personale" nelle trasformazioni da invalidità / inabilità civile in assegno sociale.

Carmine Buonomo

martedì 23 settembre 2014

Prestazioni assistenziali ed innalzamento dei requisiti anagrafici: Messaggio INPS n° 16587/2012


Anche se questo Messaggio INPS risale ormai ad un paio di anni fa, è sempre importante ricordare che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 214/2011, le prestazioni assistenziali di invalidità ed inabilità civile possono essere chieste fino all'età di 65 anni e 3 mesi (e dall'anno 2018 fino a 66 anni).

giovedì 6 febbraio 2014

Invalidità ed inabilità civile: si considera il reddito netto o lordo?



Articolo dell'amico Carlo Giacobini, Direttore di Handylex.org.

La domanda di fondo rimane quella che riguarda anche le altre prestazioni riservate agli invalidi civili: la risposta cela una dei veri e propri «misteri» della nostra burocrazia assistenziale.Un po’ di storia non guasta, per capire meglio.

L’ORIGINE - Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti vengono erogate delle provvidenze economiche rapportate al loro grado di invalidità. Uno degli elementi che determina la concessione è il limite reddituale. Prima di concedere o confermare pensioni, assegni o indennità di frequenza, viene quindi verificato il reddito personale annuo dell’interessato. Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale. 

Ma a quale reddito si deve far riferimento? La normativa di riferimento per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33: “i limiti di reddito […], sono elevati a L. […] annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”. Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell’IRPEF, oppure considerare ilreddito imponibile ai fini IRPEF. La differenza ovviamente è sostanziale.

martedì 14 gennaio 2014

I nuovi requisiti di reddito per la pensione di inabilita' civile


Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013. 

Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi. 

Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27812/2013

Interpretando la nuova norma del D.L. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso. 

lunedì 23 dicembre 2013

Invalidita' / Inabilita' civile: più facile "ritentare" a seguito di variazione delle condizioni reddituali

Se a risposta di una prima domanda di invalidità o inabilità civile la rendita è negata per mancanza del requisito reddituale, quando l’invalido presenterà una seconda domanda perché sono mutate le sue condizioni di reddito, NON dovrà sottoporsi nuovamente a verifica medica. 
L’ha stabilito l’Inps nel messaggio n. 15972/2013. 


Un solo accertamento sanitario.
Lo status di invalido civile, cieco civile e/o sordo civile dà titolo ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, etc.). 
Per conseguire il diritto a tali prestazioni economiche sono richiesti diversi requisiti, oltre a quello sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale (cioè il fatto di essere invalido civile o cieco civile oppure sordo civile). 
Tra questi ulteriori requisiti, i quali sono rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione economica mentre non incidono sullo stato invalidante, c’è quello reddituale, ossia la necessità che l’invalido richiedente la prestazione possegga un reddito entro certi limiti prefissati per legge. 
Secondo la prassi attualmente in uso la domanda per richiedere le prestazioni economiche coincide (è unica) con quella dell’accertamento sanitario dell’invalidità. 
In pratica, quando un cittadino fa richiesta di riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o sordo civile, con la stessa istanza fa pure richiesta di liquidazione della prestazione economica.

domenica 11 agosto 2013

Legge n. 99/2013 e pensione di inabilità civile: finalmente il limitereddituale e' personale



Nella Legge n. 99/2013 (conversione del D.L. n. 76/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti"), è stata inserita un'importantissima disposizione che pone finalmente fine all'annosa questione dei redditi da considerare per la concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente all'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali"), comma 5, si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF, CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Al successivo comma 6 si specifica, inoltre, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Carmine Buonomo  

lunedì 22 luglio 2013

In tema di pensione di inabilità civile, ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione (Cassazione civile sez. VI, 08 luglio 2013, n. 16972)


La Corte d'appello di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da un disabile con riferimento all’inesistenza dell'indebito che, secondo l'Inps, si era formato a suo carico per superamento del limite di reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971, secondo i Giudici della Corte d’appello, invero, tra i redditi da prendere in considerazione non andava computato quello della casa di abitazione. L’inps ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nella ordinanza qui commentata, in primis evidenzia le norme applicabili al caso di specie e la loro evoluzione nel tempo. L’art. 8 della legge n. 114/1974, di conversione del D.L. n. 30/1974, stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall'art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale, mentre il succitato articolo 3, dopo avere condizionato il diritto alla pensione a determinati limiti di reddito, prevedeva che dal computo del reddito fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. L’art. 14 septies comma 4 del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, successivamente elevava i limiti di reddito di cui al suddetto articolo, ma non modificava la disposizione che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge.

lunedì 1 luglio 2013

Pensione di inabilità civile e limite reddituale personale: art. 10, commi 5 e 6, D.L. 28/06/2013 n° 76



Nel Decreto Legge 28/06/2013 n° 76 ("Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti")  è stata inserita un'importantissima disposizione che porrà fine (se convertita in legge) all'annosa questione sui limiti reddituali da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente al comma 5 dell'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali") si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Ma il Governo si spinge anche a specificare, al successivo comma 6, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto  provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

mercoledì 26 giugno 2013

Pensione di invalidità, Governo chiarirà su cumulo redditi


Il Governo potrebbe anticipare già nel CdM di domani la proposta di legge 538, che ha l’obiettivo di sanare la questione che versa in un caos interpretativo. A fine 2012 l’Inps aveva introdotto il criterio del “reddito familiare” ma la decisione era stata messa in standby dal ministero dopo le proteste delle associazioni

Il Governo deciso a fare chiarezza sulla questione del cumulo dei redditi per la pensione di invalidità civile.
Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbe arrivare la proposta di introdurre una norma chiarificatrice per sanare la situazione, che versa in un caos interpretativo.
Lo ha annunciato il viceministro alle Politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, intervenendo a Roma alla presentazione del rapporto di Cittadinanzattiva. 
Il nostro obiettivo é accelerare il percorso del disegno legge 538 per fare chiarezza sui criteri, sottolinea Guerra.

Ma stiamo anche cercando di anticiparlo introducendo una norma per sanare la situazione interpretativa. 
La discussione su questo punto potrebbe andare nel Consiglio dei ministri di domani.

giovedì 6 giugno 2013

Invalidità: assegnata la proposta di legge sui limiti reddituali


Il 20 maggio scorso la FISH ha chiesto formalmente alla presidente della Camera, Laura Boldrini, e a molti Parlamentari di procedere rapidamente all’assegnazione e alla calendarizzazione della proposta di legge n. 538 presentata alla Camera nel marzo scorso.
L’intento della proposta (prima firmataria Margherita Miotto) è raggiungere una interpretazione autentica e una definizione della querelle che riguarda migliaia di pensioni di invalidità.
Come la FISH annota, a causa del sovrapporsi scoordinato di successive normative in materia di provvidenze assistenziali, e a conseguenti interpretazioni contraddittorie di Cassazione (2011 e 2013), chi eroga la pensione (270 euro) agli invalidi civili, e cioè INPS, ha stabilito di non considerare più solo il reddito personale dell’interessato, ma anche quello del coniuge creando assurde e inaccettabili disparità di trattamento. La disposizione era contenuta in una Circolare di fine 2012. Questa decisione, assunta non in forza di una norma del Parlamento, è stata opportunamente, ma solo temporaneamente, sospesa dal Ministero del Lavoro nel gennaio scorso, in attesa di istruttoria il cui esito è incerto.
Notizia di queste ore: la proposta di legge che dovrebbe risolvere in Parlamento, e non già nelle aule di tribunale, la questione è stata formalmente assegnata alla XII Commissione Affari sociali.

lunedì 25 marzo 2013

Pensioni di invalidità e limiti di reddito: appello al Parlamento



Giungono alla FISH forti segnali di preoccupazione dopo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili.
La Corte, dopo indicazioni di segno opposto, afferma che il reddito a cui fare riferimento non è solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente. Ribadisce, quindi, quanto già affermato nella Sentenza del 2011 (Sezione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011).
La Sentenza non è legge e non incide immediatamente sulle prestazioni di milioni di invalidi civili, ma potrebbe condizionare il confronto in corso fra INPS e Ministero del Lavoro proprio su questo tema.
Ricordiamo che a fine 2012 INPS aveva emanato una circolare che già prevedeva il computo del reddito coniugale (e non più individuale) ai fini della concessione della pensione. In seguito alle proteste delle Associazioni e dei Sindacati e al conseguente intervento del Ministero del Lavoro, la circolare era stata ritirata da INPS in attesa, appunto, di un’istruttoria fra il Dicastero e l’Istituto.

sabato 23 marzo 2013

Per l'inabilità civile si fa riferimento al reddito familiare (Cassazione, sentenza 7320/2013)


Per la concessione della pensione agli invalidi civili si deve terne conto del "cumulo dei redditi familiari". Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 7320/2013, respingendo il ricorso di una signora della provincia di Roma, volto ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla pensione di inabilità.


E secondo il Supremo collegio non ricorrano neppure i presupposti “per il sollecitato intervento delle Sezioni unite sulla questione controversa, ove si consideri che le conclusioni espresse nelle decisioni di questa Corte numero 5003 e 4677 del 2011 costituiscono il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo” al punto che “può dirsi ormai superato il denunciato contrasto giurisprudenziale e consolidato l’orientamento” adottato nel caso concreto.

Il principio
Per i giudici di Piazza Cavour, dunque, "deve ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge 118 del 1971, articolo 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma".

lunedì 18 marzo 2013

La Corte Costituzionale dice si alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno


La Corte Costituzionale dice si alla pensione di inabilità civile e all’indennità di accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno: incostituzionale una norma della finanziaria 2001 che la negava. 
Con una sentenza destinata a far scalpore la Corte Costituzionale ha stabilito che l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a chi non è titolare della carta di soggiorno purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia. 
La sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di un comma dell'articolo 80 della legge 388/2000 (legge finanziaria del 2001).