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giovedì 14 febbraio 2013

Cassazione e limiti reddituali: cosa c’è di vero?


Negli ultimi giorni alcune testate giornalistiche hanno informato che presso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è pendente l’ennesima causa fra INPS e un cittadino riguardo alla questione del calcolo dei limiti reddituali da considerare ai fini della corresponsione della pensione e dell’assegno di invalidità civile.

Alcuni di questi articoli (in particolare di Repubblica e Italia Oggi) contengono affermazioni scorrette e distorte. Ma per capirlo ricostruiamo la vicenda.

Nella Circolare INPS n. 149/2012 era previsto un grave elemento di novità che riguardava i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato è quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 sarebbe stato considerato anche quello del coniuge.
Questa decisione amministrativa di INPS non si basava su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza della Corte di Cassazione, nemmeno pronunciata a sezioni unite, del 2011 ( Sezione Lavoro 25 febbraio 2011, n. 4677). Peraltro esistono altre sentenze della stessa Corte di Cassazione di segno opporto.

mercoledì 13 febbraio 2013

Pensione invalidi civili, vale il cumulo dei redditi familiari


Per calcolare la pensione degli invalidi civili "vale il cumulo dei redditi familiari". Lo sostiene il sostituto procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Servello. La decisione odierna della sezione Lavoro di piazza Cavour presieduta da Gabriella Coletti De Cesare non arriverà prima di un mese, visto che in materia civile l'esito è legato al deposito delle motivazioni della sentenza, ma sull'argomento sembrano esserci pochi margini di possibilià per una decisione favorevole al ritorno al calcolo sul reddito individuale: esiste infatti una "consolidata giurisprudenza" che sostiene che nel calcolare la pensione di invalidità si debba "calcolare il cumulo dei redditi familiari".

giovedì 25 ottobre 2012

Invalidità civile e assegno sociale: i nuovi requisiti anagrafici dopo la riforma Fornero ( Inps, Messaggio 12.10.2012 n. 16587)

Si fa seguito a quanto anticipato con circolare n.35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali. A decorrere dall’1.1.2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, pertanto, tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi. Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi.