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mercoledì 2 settembre 2020

Notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dall' IPA ex art. 28 D.L. 76/2020: facsimile nota di accompagnamento e relata di notifica

Come detto già QUI, l’art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

A tutt'oggi, mentre l'INAIL già dal 2016 ha regolarmente comunicato la propria PEC univoca al Registro PP.AA. ("notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it") (LINK), questo non è avvenuto per l'INPS.

Va da sè che, ai fini della valida notifica a mezzo PEC ed in attesa che l'INPS si decida a comunicare la propria PEC al registro PP.AA., i colleghi potranno tranquillamente utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Ricordo, inoltre, che la prova in giudizio dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, negli uffici giudiziari abilitati al processo telematico, non può assolutamente essere fornita con la semplice stampa delle ricevute di consegna e di accettazione.

In questi casi infatti, bisogna salvare le relative ricevute in formato .eml o .msg ed inviarle (con una nota di accompagnamento in formato .pdf) nel relativo fascicolo telematico: solo così, infatti, il Giudice potrà "accedere materialmente" nella pec inviata e verificare i files trasmessi, gli indirizzi destinatari e data, ora ed esito della notifica.

Ritenendo di fare cosa gradita, provvedo quindi ad allegare un facsimile della nota di accompagnamento dei files in formato .eml e di una relata di notifica.

venerdì 7 agosto 2020

Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta? Capirlo con due click

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del Decreto Legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. 

Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta.

Ringrazio il fraterno amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex per l'impagabile servizio reso.

LINK AL SERVIZIO



Assegno sociale: è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Corte Appello Genova, Sentenza n° 72/2020)

In riferimento all'annosa questione assegno sociale / assegno mantenimento, ho il piacere di condividere un interessantissimo precedente gentilmente messo a disposizione dalla collega Dina Fedi del Foro di La Spezia.

Degna di segnalazione è la parte in cui il collegio conclude che "... la circostanza che l'appellata in sede di divorzio abbia rinunciato all'assegno divorzile non possa essere ricondotta ad un intento di abusare della copertura assistenziale quanto, invece, alla consapevolezza che le condizioni economiche dell'ex coniuge non avrebbero concretamente consentito di provvedere al mantenimento di entrambi".

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 5 agosto 2020

Indebito pensionistico, genericità della richiesta e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991 (Tribunale Bari, Sentenza n° 2205/2020)

In tema di indebito previdenziale, allego un interessantissimo precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari (Sentenza n° 2205/2020, G.L. d.ssa Angela Vernia), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Francesco de Cesare.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

A ciò si aggiunga un excursus normativo e giurisprudenziale sulla sanantoria ex art. 13 L. 412/1991 secondo cui l'INPS non può recuperare somme indebitamente corrisposte, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. 

Carmine Buonomo

lunedì 20 luglio 2020

Maggiorazione sociale per gli invalidi civili al 100%: depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n° 152/2020


Post del carissimo amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex.org

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha depositato poco fa la Sentenza 152/2020 (LINK) assunta nella seduta del 23 giugno scorso.

La Sentenza riguarda - detto molto sommariamente - l'aumento delle provvidenze agli invalidi civili attualmente fissate a 286 euro mesili.
La sentenza infatti dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 38,comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».


Quell'aumento oggi è di euro 651,51, per tredici mensilità con i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato.

Nei prossimi giorni approfondiremo con una specifica analisi.

Nel frattempo attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ormai imminente.
Nel frattempo:
1) non è necessario presentare nessuna domanda;
2) l'aumento spetterà solo agli invalidi civili totali (non parziali);
3) l'aumento seguirà la medesima logica di quello previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 (limiti redituali).
Per il resto, manteniamo la pazienza: arriveranno le rituali specifiche da INPS. Prima molte risposte sarebbero approssimative.
Alla lettura della sentenza appaiono ancora più evidenti molte approssimazioni e commenti pubblicate in queste settimane da stampa generalista ma anche da testate e siti specificamente rivolti alla disabilità.



venerdì 12 giugno 2020

Sospensione indennità Naspi per blocco codice fiscale nella piattaforma SCUP (Tribunale Catania, Sentenza n° 1178/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giudiziario gentilmente condiviso dal collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania.


Degna di nota è la parte in cui il Giudice adito si pronuncia, rigettando, l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS ex art. 4 L. 438/1992.

Per quanto invece riguarda la sospensione del pagamento per l'eccepito blocco del codice fiscale del ricorrente nella piattaforma SCUP (Sistema di Controllo Unificato dei Pagamenti) l'attento magistrato rigetta anche quest'ulteriore eccezione, rilevando come l'INPS non abbia fornito prova dell'esistenza di una sentenza di condanna con la quale fosse stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di disoccupazione, assegni sociali o pensioni di invalidità civile.

martedì 19 maggio 2020

Nella dichiarazione ex art. 152 d.a. cpc non è richiesta la specifica indicazione del reddito (Cassazione, ord. 8316/2020)


In relazione alla dichiarazione di esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza di cui all’art. 152 disp. att. cpc, la Suprema Corte conferma il principio in virtù del quale al ricorrente NON E’ IMPOSTA L'INDICAZIONE SPECIFICA DELL'ENTITÀ DEL REDDITO NELLA PRESCRITTA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per l'interessante precedente segnalato.



lunedì 18 maggio 2020

Studio Legale Buonomo inserito tra gli “Studi Legali dell’anno 2020”, area Diritto del Lavoro e Welfare.

Studio Legale Buonomo inserito tra gli “Studi Legali dell’anno 2020”, area Diritto del Lavoro e Welfare.
Fonte: Il Sole 24 Ore, edizione di lunedi 18/05/2020.



mercoledì 13 maggio 2020

Tribunale di Napoli Nord: vademecum per la trattazione scritta nei giudizi previdenziali ed assitenziali

Come da titolo del post, ho il piacere di condividere con i lettori questo utilissimo vademecum, gentilmente predisposto dal fraterno amico e collega nonchè Presidente della Uif Napoli Nord avv. Nino Irollo.

Il vademecum, oltre alle linee guida, contiene interessantissimi facsimile utilizzabili sia dagli avvocati che dai CTU a seconda delle diverse fasi procedurali.

Per ingrandire le immagini: cliccarci sopra con il tasto sx del mouse.
Per stampare le immagini: salvarle prima sul proprio pc (tasto dx sull'immagine ingrandita e poi "salva immagine con nome...").

Carmine Buonomo


mercoledì 6 maggio 2020

Covid-19: sospese le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità civile fino al 31 luglio (Messaggio INPS n° 1831/2020)


Prosegue sino al 31 luglio 2020 la sospensione delle visite medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità; sino alla medesima data, inoltre, le attività delle commissioni mediche dell'INPS continueranno ad essere svolte a distanza, in regime di lavoro agile. 

Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1831/2020.
Come noto il recente DPCM 26 Aprile 2020 ha stabilito che durante la fase di emergenza sanitaria il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Pertanto, spiega l'Inps, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (attualmente fissata al 31 luglio 2020), o alla diversa data indicata dall'Autorità Pubblica, le visite mediche per l'accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità resteranno sospese e la presenza del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili. 

lunedì 4 maggio 2020

Facsimile note per la trattazione scritta ex D.L. 18/2020

L'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. ha stabilito che i capi degli uffici giudiziari possono stabilire, testualmente, "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".
Ritenendo di fare cosa gradita ai colleghi, allego modello di note per la trattazione scritta (alcuni elementi da inserire sono essenziali) che, ovviamente, andranno personalizzate caso per caso con le relative istanze.

Carmine Buonomo 



sabato 2 maggio 2020

Camera Previdenziale Napoletana: osservazioni alla bozza di protocollo della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli

Tutti i colleghi che, esercitando presso i Tribunali di Napoli e Napoli Nord, sono interessati alle attività della C.P.N. e desiderassero associarsi, sono invitati a contattarmi in privato.

Carmine Buonomo

giovedì 2 aprile 2020

Rassegna analitica dei requisiti per l'indennità di disoccupazione NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 19/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte in cui la sempre impeccabile d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente tutti i requisiti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio e negata dall'INPS.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo

martedì 31 marzo 2020

Studio Legale Buonomo eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020” da Il Sole 24 Ore

“Gli Studi Legali dell'anno 2020” è un elenco composto da circa 300 studi legali italiani che sono stati riconosciuti come eccellenze nel proprio settore di specializzazione. 


Negli scorsi mesi IL SOLE 24 ORE, in collaborazione con GUIDA AL DIRITTO e STATISTA, ha svolto per il secondo anno consecutivo il sondaggio “Gli Studi Legali dell’anno 2020” allo scopo di individuare le eccellenze del panorama legale italiano secondo le indicazioni di avvocati, clienti e professionisti del settore.


A seguito dell'indagine effettuata, lo Studio Legale Buonomo è stato eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020”, nella sezione Lavoro e welfare.

La lista completa degli Studi premiati sarà pubblicata in un report speciale in uscita il 18 maggio 2020 su Il Sole 24 ORE e online sul sito www.ilsole24ore.com

Ringrazio di vero cuore i professionisti del diritto che, segnalando il nostro studio, ci hanno permesso di raggiungere questo ambitissimo traguardo a livello nazionale.

Carmine Buonomo






domenica 22 marzo 2020

L'INPS e la possibilità di proporre istanza di correzione di errore materiale: due pesi e due misure!!!

Come tutti voi saprete, l'art. 445 bis cpc definisce il decreto di omologa "non impugnabile né modificabile", se non per ricorso per Cassazione.

Questa rigidità normativa, che avrebbe creato non pochi problemi se applicata alla lettera, col tempo è stata fortemente mitigata dai nostri amati Tribunali.

Sarebbe stato impensabile, ad esempio, dichiarare immodificabile il decreto di omologa in presenza di problematiche di semplice definizione (si pensi ad un errore materiale sui dati anagrafici di parte ricorrente, sul codice fiscale, sulla prestazione e/o decorrenza riconosciuta, etc.).

Il Tribunale di Napoli, ad esempio, ha provveduto ad emendare un'omologa errata (CTU positiva / decreto negativo), con una condivisibilissima motivazione: "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente. (LINK)

Purtroppo, però, un funzionario dell'INPS stanziato a Napoli Nord (fortunatamente un caso isolato, visto che l'Istituto può vantarsi di annoverare tra le proprie fila tantissimi collaboratori sempre correttissimi e deontologicamente impeccabili) ha ritenuto di poter stravolgere il tutto a proprio uso e costume.

Questo funzionario, in particolare, quando l'errore del magistrato è stato (teoricamente) in  sfavore dell'Istituto, ha ritenuto pacificamente presentabile la relativa istanza CEM: si veda questo mio precedente articolo in cui segnalavo un episodio raccapricciante in materia di spese di giudizio (CTU parzialmente positiva / istanza CEM INPS per invocare la compensazione integrale delle spese di giudizio), accaduto proprio al Tribunale di Napoli Nord.  

Viceversa lo stesso funzionario, quando l'involontario errore del magistrato è stato in sfavore della parte ricorrente (decreto di omologa totalmente positivo / spese compensate), con formale memoria difensiva si è opposto duramente alla presentabilità dell'istanza CEM. 

Come diceva una persona a me cara: "alcune persone hanno due pesi, due misure, due facce, ma soprattutto due attributi che non usano mai"!!!
A voi lettori le amarissime considerazioni...
Carmine Buonomo

domenica 8 marzo 2020

Emergenza covid-19 e Decreto Legge 8 marzo 2020 n° 11: nuovi obblighi telematici per gli avvocati


In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. 

Il D.L. n° 11/2020, pubblicato in G.U. Edizione Straordinaria del 08/03/2020 (LINK), entra immediatamente in vigore da oggi. 

Tra le altre disposizioni, il citato D.L. statuisce (art. 2, comma 6) che, dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020, nei Tribunali e nelle Corti d’Apello che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti introduttivi (ovvero gli atti diversi da quelli endoprocessuali) ed i relativi documenti, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; a ciò si aggiunga che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria vanno assolti con sistemi telematici di pagamento. 

Ritenendo, pertanto, di fare cosa gradita - considerata soprattutto l'urgenza con cui bisogna adeguarsi al nuovo dettato normativo - allego alcune indicazioni di massima sia per il deposito telematico di un ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445-bis cpc con il famosissimo software gratuito SLPCT, che per il pagamento telematico del C.U. e delle relative marche da bollo. 


1) DEPOSITO TELEMATICO DI UN RICORSO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445-BIS CPC 



In primis bisogna scaricare il software gratuito SLPCT (erroneamente chiamato “redattore”, ma più correttamente definibile “imbustatore”, visto che non serve a redigere l’atto ma a creare la busta telematica) all’indirizzo: www.slpct.it



Una volta installato il software ed aver predisposto l’atto e scannerizzato i documenti da allegare, bisogna procedere come segue.

Per depositare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) ex art. 445-bis cpc nell'ambito del diritto del lavoro è necessario scegliere il ricorso generico come da immagine 1.

sabato 7 marzo 2020

Nuove ordinanze dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.



Questa volta è il turno dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro con tre interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dai colleghi avv.ti Giacomo Felli del foro di Avezzano (Aq), Francesco Luigi De Cesare del foro di Bari e Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.

Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.


giovedì 20 febbraio 2020

Formazione permanente diritto previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020

Ho il piacere di invitarvi ad una serie di interessantissimi corsi di formazione in diritto previdenziale nati dalla sinergia tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Previdenziale Napoletana di cui ho il piacere di esserne componente del direttivo ed addetto alle comunicazioni sociali. 

Gli incontri si terranno per sei venerdì consecutivi (dal 06/03 al 10/04), ore 11 - 13, presso le sale Metafora e Girardi del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.

Non mancate.

Carmine Buonomo