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mercoledì 20 marzo 2019

Assegno sociale e requisito reddituale: irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma con due provvedimenti emessi da due collegi diversi, conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.

Ringrazio sentitamente il collega avv. Andrea Occhione del foro di Viterbo per le due sentenze, nonchè l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani",  per aver messo pubblicamente a disposizione il suddetto materiale. 

Carmine Buonomo

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

venerdì 15 marzo 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento e decadenza azione giudiziaria) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 52/2019)

In un mio precedente articolo segnalavo il messaggio INPS n° 968/2018 nel quale l'Istituto (vergognosamente) conclude che "indipendentemente dai predetti oneri processuali (eccezioni nella memoria di costituzione e giudizio di merito post dissenso), i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici".

In pratica l'INPS, con immenso rispetto del ruolo della magistratura (e questo vorrei farlo notare a chi per partito preso si erge a paladino dell’ente pubblico), dichiara espressamente che se il giudice ha ritenuto infondate le proprie eccezioni, il relativo provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Istituto sarà considerato “carta igienica” e quindi al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i conseguenziali costi a carico della collettività. 

Orbene su quest'ultimo aspetto vi segnalo un altro interessantissimo precedente reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio presso il Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. G.A. Rippa, dove l'INPS negava la liquidazione della prestazione connessa al requisito accertato con decreto di omologa sia per l’assenza della famosa "spunta" per l'accompagnamento, sia per la presunta decadenza dall'azione giudiziaria dal momento che la parte avrebbe presentato il giudizio oltre il termine semestrale concesso per legge.

Inutile dire che l'attento magistrato ha ovviamente disatteso le eccezioni dell'INPS ed ha condannato l'istituto convenuto al pagamento della prestazione con una condanna alle spese di giudizio davvero esemplare.

Altri precedenti del medesimo tenore, resi in giudizi sempre patrocinati dal nostro studio, li troverete ai seguenti link:

Carmine Buonomo




lunedì 11 marzo 2019

Atp e requisiti socio-economici: l'Inps (NON) prende atto delle indicazioni della giurisprudenza: Messaggio INPS 968/2019

L'Inps si adegua (solo in parte) alle indicazioni della Cassazione sulla natura e funzione del procedimento di Atp previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., in particolare rilevando che:
- il procedimento non statuisce sul diritto alla prestazione, ma si limita all'accertamento del dato sanitario;
- il giudice, sommariamente, procede alla verifica dei requisiti socio economici alla prestazione, per esigenze di economia processuale e non perché essi siano oggetto della decisione;
- l'Inps è tenuto ad eccepire l'insussistenza dei requisiti socioeconomici e quindi l'inammissibilità dell'Atp, nella prima difesa e (qualora si sia comunque proceduto alle operazioni peritali) anche nel successivo giudizio di merito, previo deposito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Ctu;
- indipendentemente dai predetti oneri processuali, i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici.

In pratica, e mi riferisco ovviamente all'ultimo - vergognoso -  punto, l'INPS dichiara e nemmeno tanto velatamente (e mi si perdoni il paragone poco felice) che i provvedimenti giurisdizionali che non recepiscono le proprie eccezioni, ai fini pratici hanno la stessa valenza della "carta igienica".

All'istituto in poche parole, poco importa se la Cassazione (ordinanza n° 22949/2016) ha stabilito a chiare lettere che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione e che in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.


Per l'INPS un giudice può pensare e scrivere quello che vuole, tanto i propri funzionari non liquideranno mai la prestazione connessa all'accertato requisito sanitario se c'è stato un proprio ricorso in opposizione post dissenso e, per ipotesi, il magistato stesso lo abbia rigettato.

Al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i consequenziali costi a carico della collettività.

Questa è l'Italia!!! 


Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la gentile segnalazione sul proprio sito internet.




Carmine Buonomo

Giudizio per l'accertamento della non rivedibilità del requisito sanitario: si procede con ATPO (Cass. ord. 2757/2019)


Fonte: sito web Studio Legale Aquilani

Per la S.C. il giudizio sulla esonerabilità o meno da future visite di revisione dello stato invalidante, è pur sempre un giudizio di natura medica, il quale, attinendo alla materia dell'invalidità civile, è riservato alla procedura speciale dell'Atp ex art. 445-bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile 

ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Sussistenza di malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza dello stato invalidante - oggetto di controversia rientrante tra quelle riservate alla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. (Sintesi non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2757 Anno 2019
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 30/01/2019
ORDINANZA
sul ricorso 11207-2017 proposto da:
A*** M***, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PETRALIA;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Rilevato che:

martedì 5 marzo 2019

Modalità trasmissione fatture elettroniche all'Ufficio Giudiziario competente a seguito della liquidazione compensi CTU

Ringrazio il dr. Raffaele Iorio per il materiale gentilmente messo a disposizione.
Ovviamente questi chiarimenti operativi valgono solo per i provvedimenti emessi al Tribunale di Napoli Nord e relativamente ai ricorrenti residenti nella provincia di Napoli.

Carmine Buonomo

lunedì 4 marzo 2019

La Cassazione affronterà la questione del segno di spunta nel certificato medico introduttivo della domanda amministrativa (Cass. ordinanze nn. 5773 e 5774 del 27.2.2019)



Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774

Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)

Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale. 

Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.

La questione viene quindi rimessa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.

Corte di Cassazione-Sentenze Web


link all'ordinanza 14764/2018

link all'ordinanza 5773/2019

link all'ordinanza 5774/2019


lunedì 21 gennaio 2019

Comunicazione PEC ricevuta in data odierna dall'INPS: risposta del nostro studio!!!

Il responsabile di una sede INPS campana (per correttezza non specifico quale), a seguito di una diffida ad adempiere inoltrata a mezzo PEC dal nostro studio, in data odierna mi scrive:

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"Egregio Avvocato, la prestazione del suo assistito è stata lavorata in data ... e con il mese di marzo p. v. saranno accreditati i ratei.
Ci tenevo a sottolineare che queste sue continue minacce non le fanno certamente onore, anche perché questa Agenzia cerca di lavorare in modo trasparente e con il massimo rispetto degli utenti, tenendo conto del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale.
La saluto sperando che Lei assumi un comportamento più consono verso una Pubblica Amministrazione quale siamo."



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A seguire il messaggio di risposta con la scansione delle relative PEC.... Buona lettura!!! C.B.



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"Alla c.a. ... Gentilissimo ........

In primis La ringrazio vivamente per aver perso del suo prezioso tempo a rispondere alla mia ennesima pec di "minaccia". 

In secundis, da persona istruita e colta qual'è, saprà benissimo che definire "continue minacce" il legittimo e sacrosanto esercizio dei propri doveri (soprattutto quando vengono espletati nel rispetto della legge), integra il reato - penalmente rilevante - di ingiuria, aggravato anche dal fatto che - a futura memoria - ha ben pensato di metterlo addirittura per iscritto. 
Mi insegna che l'INPS, quale Pubblica Amministrazione, a differenza di un soggetto privato, ha ben 120 giorni (4 mesi) per lavorare e liquidare una prestazione riconosciuta da un Ufficio Giudiziario, soprattutto in considerazione - come giustamente osserva - "del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale". 
Potrei capire, ma non accetto assolutamente, il suo sfogo se le "continue minacce" del mio studio arrivassero dopo pochi giorni (e comunque prima di 120 giorni) dalla notifica del titolo con AP70; ma ovviamente questo non accade nè è mai accaduto!!!! 
Il mio studio aspetta senza dare alcun fastidio il 120 giorno imposto dalla legge, nonostante i clienti vengano quotidianamente ad accusarci che vogliamo perdere tempo per guadagnarci di più, e solo molto tempo dopo - a volte quasi dopo un anno dalla notifica - ci permettiamo di inviare a mezzo PEC una banalissima diffida ad adempiere per dimostrare agli assistiti che, come si dice a Napoli, non stiamo facendo "addurmì a' criatur (addormentare il bambino)". 
E, guarda caso, pochi giorni dopo la nostra diffida la prestazione viene prontamente lavorata e liquidata!!!
Quindi non Le consento assolutamente di definire il mio operato "continue minacce", nè Le permetto in alcun modo di invitarmi ad assumere un comportamento più consono verso una P.A. 
Sono un avvocato e, come tale, ho il diritto-dovere di tutelare i miei assistiti in tutti i modi CONSENTITI DALLA LEGGE!!!! 
A questo punto solo per correttezza, visto che la mia professionalità e disponibilità non è stata in alcun modo apprezzata, Le faccio presente che procederò sistematicamente per ogni procedura (e non solo per gli assistiti più esigenti) - al decorrere dal centoventunesimo giorno ad inoltrare la formale diffida per omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. ed, in caso di mancata risposta nei termini di legge, consiglierò all'assistito di agire conseguenza.
Mi dispiace dover arrivare a tanto - soprattutto in considerazione della stima che nutrivo e nutro ancora nei suoi confronti visti i pregevoli risultati raggiunti dalla sede da quando Lei ha preso il timone - ma visto che, anzichè fare una telefonata di cortesia, ha preferito metter tutto "nero su bianco", sono mio malgrado costretto a fare altrettanto.
Tanto le dovevo. 
Saluti, Carmine Buonomo"

venerdì 28 dicembre 2018

Tabelle 2019 importi pensioni / limiti di reddito (Circolare INPS n° 122 del 27/12/2018)


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2019 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n° 122 del 27/12/2018.

La crescita dell'inflazione dell'1,1% si riverbera quindi sui trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

L'importo dell'assegno sociale nel 2019 sale così a 457,99 euro, la pensione sociale sale a 377,44 euro, il trattamento minimo del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) raggiunge i 513,01 euro. 

Salgono anche le prestazioni assistenziali erogate a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2019 a 285,66€ al mese dagli attuali 282,55 euro al mese; mentre l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sale a 517,84€ al mese. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


Carmine Buonomo