lunedì 7 agosto 2023

Art. 3, comma 3, L. 104/92: benefici lavorativi ed automobilistici



Iniziamo col dire cos’è la legge 104/92

Si tratta della normativa nazionale di riferimento sull’assistenza, l’integrazione e i diritti dei disabili affetti da handicap, che regola tra le altre cose sia le agevolazioni lavorative per l’assistenza ai familiari che i benefici auto.

Ne consegue che per avere diritto ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dall’art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 è necessario essere in possesso del verbale di handicap rilasciato dall’INPS.

Delle agevolazioni connesse al comma 1 dell’art. 3 L. 104/92 ho già parlato esaustivamente in altro video che vi invito a vedere.

Quali sono invece i benefici lavorativi ed automobilistici spettanti con l'art.3 comma 3 della legge 104?

Ne parliamo in questo approfondimento.

Iniziamo dalle agevolazioni lavorative

1) Permessi retribuiti

Dopo il compimento del terzo anno di vita, i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. 

Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave (incluse le unioni civili e le convivenze di fatto). 

Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.

In tutti e tre i casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

2) Congedo di due anni retribuito

Come ho già spiegato in altro mio video che vi invito a vedere, la normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. 

Tale beneficio spetta al coniuge convivente (incluse le unioni civili), ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. 

Ovviamente per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).

3) Scelta della sede di lavoro

La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. 

Questa disposizione, a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile.

Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.

In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità. 

4) Rifiuto al trasferimento

La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. 

Diversamente da quanto detto sopra per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). 

Un’altra disposizione prevede che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Passiamo infine alle agevolazioni auto

In altro mio videoapprofondimento che vi invito sempre a vedere, ho indicato le diciture dei verbali necessarie per ottenere le agevolazioni fiscali auto ed il tagliandino invalidi.

Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono:

1) nell’applicazione dell’IVA agevolata  al momento dell’acquisto dell’auto nuova o usata  (al 4% anzichè al 22%), 

2) nella detraibilità – in sede di denuncia annuale dei redditi – del 19% della spesa sostenuta

3) nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione come l’IPT.

Sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordi). Come dicevo sopra le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.

In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.

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