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mercoledì 28 settembre 2016

Trasformazione invalidità civile in assegno sociale e ricostituzione reddituale (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6703/2016)

Come ho già avuto modo di approfondire in altri articoli (LINK1, LINK2, LINK3), i titolari di invalidità / inabilità civile, al compimento dell'età prevista per legge (attualmente: 65 anni e 7 mesi), ottengono automaticamente la trasformazione della prestazione in godimento in assegno sociale.
Solo in questo caso, però, l'INPS anzichè prendere come parametri di riferimento i redditi coniugali, deve considerare i soli redditi personali (ed in particolar modo i limiti reddituali previsti per la prestazione goduta).
Sull'argomento allego, pertanto, un "illuminante" precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6703/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Adriana Lauri, in cui il magistrato condanna l'Istituto resistente a ricostruire e quindi a corrispondere l'assegno sociale (rectius la conversione dell'INVCIV in AS) in misura intera, parametrandolo quindi ai soli redditi personali del beneficiario.  

Carmine Buonomo 

giovedì 15 settembre 2016

Certificazione reddituale ai fini previdenziali ed assistenziali: istruzioni e modulistica Agenzia Entrate



L'Agenzia delle Entrate specifica che per ottenere l'esenzione dal bollo per i certificati reddituali previdenziali ed assistenziali deve essere prodotta idonea documentazione attestante l'interesse a ricorrere contro l'Istituto (rigetto istanza e/o provvedimento riduzione della percentuale di invalidità), nonchè attestazione del legale relativa al mandato ricevuto per ricorrere.


Allego, quindi copia del relativo avviso affisso nei vari uffici, modello di richiesta del relativo certificato nonchè facsimile del modello F23 da pagare (insieme alle marche da bollo) in caso di mancata esenzione.

giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo

martedì 12 aprile 2016

Invalidita' civile e prova in giudizio del requisito reddituale (Cassazione, Sez. L, sentenza n° 4871/2016)



Quando la prestazione di invalidità civile è riconosciuta in corso di giudizio, si deve far riferimento al reddito dell’annualità dal quale decorre la prestazione stessa e non deve considerarsi mai tardiva la produzione di documentazione reddituale in corso di giudizio.
Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo, procuratore nel giudizio de quo, per il prezioso materiale messo a disposizione.


giovedì 28 gennaio 2016

Pensioni, aggiornati gli importi dell'assegno sociale per gli invalidi civili



Aggiornati dall'Inps i limiti di reddito per determinare l'importo dell'assegno sociale sostitutivo delle prestazioni previste per gli invalidi civili, parziali o totali, e per i sordomuti titolari di pensione non reversibile ultrasessantacinquenni. Interessati i titolari di assegno sociale derivante da invalidità civile o di invalidità civile concessa con le regole dell'assegno sociale che non superano determinati limiti di reddito annuo sia personale che cumulato con quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

I valori sono utili per comprendere la misura dell'assegno derivante dalla trasformazione dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità civile o della pensione speciale per i sordomuti per il raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi oppure per quei lavoratori la cui invalidità civile sia stata accertata dopo il compimento dell'età predetta età e che, pertanto, hanno diritto direttamente all'assegno sociale.

La prestazione base quest'anno è pari a 364,90 euro al mese e può essere concessa in favore degli invalidi civili parziali il cui reddito personale annuo non superi i 4.800,38 euro o agli invalidi civili totali (e sordomuti) il cui reddito annuo non splafoni i 16.532,10 euro. 

Si tratta dei medesimi limiti reddituali previsti per ottenere la pensione di inabilità civile e per l'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971

Ai fini della concessione della prestazione restano, come per l'invalidità civile, irrilevanti i redditi del coniuge. 

Da segnalare, inoltre, ...

venerdì 24 luglio 2015

Il Cumulo dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità con i redditi da lavoro


Estratto dall'articolo pubblicato su PensioniOggi.it

Il cumulo dei redditi da lavoro con 
l'assegno ordinario di invalidità

Se si è titolari di un assegno di invalidità l’assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. 
A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell’assegno viene ridotto:
1) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
2) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. 
Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il cumulo dei redditi da lavoro con la 
pensione di inabilità

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile.
Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. 
La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.


venerdì 9 gennaio 2015

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1 (Allegato n. 3).

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.

Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201420152014
Pensione ciechi civili assoluti302,53301,6216.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili parziali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione invalidi civili totali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione sordi279,75278,9116.532,1016.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali279,75278,914.805,194.790,76
Indennità mensile frequenza minori279,75278,914.805,19 4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70863,85NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali508,55504,07NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi253,26251,22NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15200,04NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39500,88NessunoNessuno

La circolare 1/2015 dell’INPS richiama anche una nuova importante disposizione in vigore già dal 2014.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.

La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).

Fonte: Handylex.org

mercoledì 19 marzo 2014

FAND e FISH contro i tagli dell’indennità di accompagnamento


Sono state diffuse le “Proposte di revisione della spesa pubblica” redatte dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa, Paolo Cottarelli.

Fra le ipotesi di spending review sono previsti anche preoccupanti interventi sulla spesa per le invalidità civili.
Nel mirino soprattutto l’indennità di accompagnamento, attualmente l’unico sostegno certo alle persone con grave disabilità e alle famiglie che prevalentemente rappresentano per loro l’unico supporto in assenza o carenza di servizi pubblici.
Secondo Cottarelli bisogna introdurre un limite reddituale alle indennità di accompagnamento, specialmente per gli ultrasessantacinquenni, e intensificare i controlli verso i presunti abusi.
Il documento del Commissario straordinario ripropone vetuste e discutibili proiezioni evidenziando come in alcune Regioni vi siano percentuali maggiori di indennità di accompagnamento rispetto ad altre. Abusi, quindi, che sarebbero dimostrati appunto dai “picchi territoriali” e da un aumento della spesa non dimostrata da “flussi demografici”.
Il Commissario non ha incrociato i dati con la spesa per i non autosufficienti in quelle stesse Regioni. Scoprirebbe che, laddove le Regioni (esempio Calabria) spendono pochissimo per i disabili gravi, il numero delle indennità di accompagnamento lievita proporzionalmente.

mercoledì 26 febbraio 2014

Il non vedente conserva la pensione di invalidità civile a prescindere dal suo reddito lavorativo

Sull'annosa questione sulla compatibilità tra pensione per cecità civile e reddito da lavoro, allego un interessantissimo precedente, gentilmente inviatomi dal collega avv. Antonio Tota del Foro di Foggia.

Sull'argomento, troverete altri precedenti della Cassazione (in particolare a Sezioni Unite) al seguente LINK.


giovedì 6 febbraio 2014

Invalidità ed inabilità civile: si considera il reddito netto o lordo?



Articolo dell'amico Carlo Giacobini, Direttore di Handylex.org.

La domanda di fondo rimane quella che riguarda anche le altre prestazioni riservate agli invalidi civili: la risposta cela una dei veri e propri «misteri» della nostra burocrazia assistenziale.Un po’ di storia non guasta, per capire meglio.

L’ORIGINE - Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti vengono erogate delle provvidenze economiche rapportate al loro grado di invalidità. Uno degli elementi che determina la concessione è il limite reddituale. Prima di concedere o confermare pensioni, assegni o indennità di frequenza, viene quindi verificato il reddito personale annuo dell’interessato. Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale. 

Ma a quale reddito si deve far riferimento? La normativa di riferimento per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33: “i limiti di reddito […], sono elevati a L. […] annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”. Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell’IRPEF, oppure considerare ilreddito imponibile ai fini IRPEF. La differenza ovviamente è sostanziale.

domenica 19 gennaio 2014

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2014



Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per l'anno 2014 (Circolare INPS n. 7/2014, All. n. 4)



Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2013.
Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2013201420132014
Pensione ciechi civili assoluti
298,33
301,91
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili parziali
275,87
279,19
16.127,30 
16.449,85
Pensione invalidi civili totali
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione sordi
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali
275,87
279,19
4.738,63
4.795,57
Indennità mensile frequenza minori
275,87
279,19
4.738,63 
4.795,57
Indennità accompagnamento
ciechi civili assoluti
846,16
863,85
Nessuno
Nessuno
Indennità accompagnamento
invalidi civili totali
499,27
504,27
Nessuno
Nessuno
Indennità comunicazione sordi
249,04
251,22
Nessuno
Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
196,78
200,04
Nessuno
Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
495,43
501,38
Nessuno
Nessuno

TRATTAMENTO MINIMO (anno 2014): €  501,37
TRATTAMENTO MINIMO (anno 2013): €  495,43

A seguire il file liberamente scaricabile:

martedì 14 gennaio 2014

I nuovi requisiti di reddito per la pensione di inabilita' civile


Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013. 

Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi. 

Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27812/2013

Interpretando la nuova norma del D.L. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso. 

lunedì 23 dicembre 2013

Invalidita' / Inabilita' civile: più facile "ritentare" a seguito di variazione delle condizioni reddituali

Se a risposta di una prima domanda di invalidità o inabilità civile la rendita è negata per mancanza del requisito reddituale, quando l’invalido presenterà una seconda domanda perché sono mutate le sue condizioni di reddito, NON dovrà sottoporsi nuovamente a verifica medica. 
L’ha stabilito l’Inps nel messaggio n. 15972/2013. 


Un solo accertamento sanitario.
Lo status di invalido civile, cieco civile e/o sordo civile dà titolo ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, etc.). 
Per conseguire il diritto a tali prestazioni economiche sono richiesti diversi requisiti, oltre a quello sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale (cioè il fatto di essere invalido civile o cieco civile oppure sordo civile). 
Tra questi ulteriori requisiti, i quali sono rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione economica mentre non incidono sullo stato invalidante, c’è quello reddituale, ossia la necessità che l’invalido richiedente la prestazione possegga un reddito entro certi limiti prefissati per legge. 
Secondo la prassi attualmente in uso la domanda per richiedere le prestazioni economiche coincide (è unica) con quella dell’accertamento sanitario dell’invalidità. 
In pratica, quando un cittadino fa richiesta di riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o sordo civile, con la stessa istanza fa pure richiesta di liquidazione della prestazione economica.

martedì 22 ottobre 2013

martedì 15 ottobre 2013

Legge di Stabilità (bozza): indennità di accompagnamento e limiti reddituali



In queste ore circola la prima bozza della legge di Stabilità per il 2014: il testo sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e poi inizierà il previsto iter alle Camere fino all’approvazione finale. 
Solitamente il testo definitivo, frutto di dibattiti, accordi, emendamenti, risulta molto diverso dalla stesura iniziale.
Nondimeno destano preoccupazione due commi contenuti nella prima bozza e relativi all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento, come noto, è una provvidenza assistenziale concessa alle persone con invalidità totale che non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o che non riescono a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore. Si tratta quindi di persone con grave disabilità.
La provvidenza, che ha la natura di un’indennità per servizi che lo Stato non riesce a garantire, viene erogata a prescindere dell’età e a prescindere dal reddito personale.
L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili è di 499,27 euro.
La normativa italiana prevede anche l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, ma la bozza della legge di Stabilità non ne tratta.
La prima misura ipotizzata è di porre un limite reddituale per le persone invalide che richiedono l’indennità di accompagnamento dopo il compimento del 65esimo anno di età.

domenica 11 agosto 2013

Legge n. 99/2013 e pensione di inabilità civile: finalmente il limitereddituale e' personale



Nella Legge n. 99/2013 (conversione del D.L. n. 76/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti"), è stata inserita un'importantissima disposizione che pone finalmente fine all'annosa questione dei redditi da considerare per la concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente all'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali"), comma 5, si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF, CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Al successivo comma 6 si specifica, inoltre, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Carmine Buonomo  

lunedì 22 luglio 2013

In tema di pensione di inabilità civile, ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione (Cassazione civile sez. VI, 08 luglio 2013, n. 16972)


La Corte d'appello di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da un disabile con riferimento all’inesistenza dell'indebito che, secondo l'Inps, si era formato a suo carico per superamento del limite di reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971, secondo i Giudici della Corte d’appello, invero, tra i redditi da prendere in considerazione non andava computato quello della casa di abitazione. L’inps ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nella ordinanza qui commentata, in primis evidenzia le norme applicabili al caso di specie e la loro evoluzione nel tempo. L’art. 8 della legge n. 114/1974, di conversione del D.L. n. 30/1974, stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall'art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale, mentre il succitato articolo 3, dopo avere condizionato il diritto alla pensione a determinati limiti di reddito, prevedeva che dal computo del reddito fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. L’art. 14 septies comma 4 del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, successivamente elevava i limiti di reddito di cui al suddetto articolo, ma non modificava la disposizione che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge.