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giovedì 4 maggio 2023

Abuso di permessi Legge 104/1992: chiarimenti in merito alla legittimità del licenziamento del lavoratore (Cass. Sez. Lavoro, ord. n° 73096 del 13/03/2023)



Una premessa: i permessi e agevolazioni previsti dalla legge n. 104/1992, sono uno strumento di politica socio-assistenziale, una provvidenza indiretta dello Stato sociale.
Non bisogna dimenticare che l’ordinamento riconosce al lavoratore un beneficio in funzione della prestazione di assistenza in attuazione dei superiori valori di solidarietà e richiede un sacrificio organizzativo al datore di lavoro privandolo della prestazione.
Come si assolve all’obbligo di assistenza? Secondo buon senso.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la n. 7306 del 13 marzo 2023, indica alcuni principi utili a capire come gestire l’obbligo secondo buon senso.
Non si tenuti a prestare l’assistenza in maniera continuativa per le 24 ore della giornata di permesso o durante lo stretto orario di lavoro, il comportamento sta al buon senso della persona ma non può mancare un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile.
Il lavoratore in permesso deve svolgere l'attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni della persona in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari rispetto a quelle proprie del familiare disabile.
Scrive la Corte che gli intervalli di tempo dedicati alle attività diverse dall’assistenza non devono essere troppo ampi e
dedicati alla ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura del soggetto assistito o alle esigenze
connesse all'assistenza del disabile (accessi in negozi sanitari, studi medici o contatti con altri familiari coinvolti nella
cura). Solo ove manchi del tutto un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile (ad esempio trovarsi
al mare o ai monti senza valide giustificazioni, aggiungo io), si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che determina uno sviamento dell'intervento assistenziale.
In ogni caso spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Si ringrazia il collega Antonino Carbone per la segnalazione ed il Coordinamento normativo del Sindacato SILPA per la diffusione della notizia




venerdì 2 dicembre 2022

Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi: riferimenti normativi e FACSIMILE istanza rettifica verbale in autotutela

La legge prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (articolo 5, decreto-legge 9 febbraio 2012 – decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35).

Requisiti+

Le tipologie delle "voci fiscali" certificabili sono diverse in base alla natura del verbale e delle condizioni sanitarie previste da specifiche leggi.

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI INVALIDITÀ CIVILE

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni psichiche o mentali
    • Affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI HANDICAP

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
    • portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 449/1997)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI DISABILITÀ

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI CECITÀ

  • In caso di giudizio di cieco parziale o cieco assoluto
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non cieco civile
    • Menomazioni sensoriali
      • Ipovedente grave (articolo 4, legge 138/2001 e articolo 50, legge 342)
      • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
      • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI SORDITÀ

  • In caso di giudizio di sordità
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 e dall’ articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non sordità
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

Cosa spetta+

martedì 21 settembre 2021

L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)

Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.

Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".

Carmine Buonomo

venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

lunedì 25 agosto 2014

Decreto semplificazione: convertito in legge con importanti modificazioni

In data 11 agosto 2014 è stato definitivamente convertito in legge il D.L. n° 90/2014 (c.d. "Decreto semplificazione"). 
Tra le numerosi disposizioni, alcune rappresentano particolare interesse nell'ambito previdenzial-assistenzialistico.
Come sempre non posso che ringraziare il carissimo amico Carlo Giacobini, Direttore responsabile di HandyLex.org, per l'eccelso articolo sull'argomento.
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Il tema della semplificazione amministrativa è centrale nel rapporto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese. Ai sovraccarichi amministrativi, cioè alle procedure imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni, viene giustamente imputata la causa di maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per chi si trova ad affrontarli. Tempo e denaro sottratti ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego di risorse umane della Pubblica Amministrazione, provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo economico, ma anche di qualità della vita delle persone. Negli ultimi anni il Legislatore italiano è intervenuto, con maggiore o minore decisione, nella direzione della semplificazione amministrativa.
Nell’ambito della disabilità il sovraccarico amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore disagio perché investe opportunità e diritti e ne rallenta o appesantisce la fruizione.
In particolare i percorsi di riconoscimento di status (invalidità, handicap, disabilità ai fini lavorativi, handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, comportano inutili duplicazioni di visite di controllo, revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.
In questo ambito gli interventi normativi sono stati piuttosto marginali e timidi negli anni: unica norma degna di rilievo, pur di efficacia “depotenziata”, è la legge 80/2006 che impone il principio che le persone con grave disabilità, stabilizzata o ingravescente, siano esonerate da ulteriori visite di verifica e controllo. 
Dei limiti di questa norma parliamo più sotto.
Nell’ultimo decennio, più volte, le Associazioni delle persone con disabilità e in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno avanzato organiche proposte di semplificazione amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una disponibilità teorica, sono rimaste finora lettera morta.

Di tutt’altro segno il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il decreto, già commentato su questo sito, è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

mercoledì 27 novembre 2013

INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave


Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, l'Inps con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 afferma che il congedo sopra menzionato "può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma".

L'Istituto elenca -nella circolare- i soggetti aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

venerdì 19 luglio 2013

Corte Costituzionale: congedi anche ai parenti e affini di terzo grado


La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta nuovamente sulla materia dei congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

Per comprendere la portata e l’impatto della Sentenza è necessario ripercorrere la storia normativa.

I congedi retribuiti biennali sono stati inizialmente introdotti dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”.

Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto (al coniuge, ai figli conviventi).

Ma è stato il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 a rivedere profondamente la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all’agevolazione.