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mercoledì 18 maggio 2016

Patologie non soggette a visita di controllo ed annullamento indebito assitenziale

In riferimento al titolo del post, allego un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa Maria Vittoria Ciaramella), gentilmente messo a disposizione dell'amica e collega avv. Simona Potenza.
Buona lettura.

Carmine Buonomo







mercoledì 2 dicembre 2015

Indebito Inps: come opporsi alle richieste di restituzione (intervista avv. Carmine Buonomo)


https://player.vimeo.com/video/147299233

Clicca sull'immagine per visualizzare l'intervista

Sono frequenti negli ultimi tempi le richieste che l’Inps sta facendo ai pensionati, relative ad indebiti assistenziali e previdenziali.

Occorre innanzi tutto rivolgersi ad un avvocato esperto in materia previdenziale affinchè possa valutare la possibilità o meno di contestare una richiesta di indebito. 

A questo punto vanno fatte alcune considerazioni preliminari.

Innanzitutto occorre chiarire che le richieste di indebito sono soggette a prescrizione decennale, ossia l’Inps ha 10 anni di tempo per poter richiedere al cittadino la restituzione di somme indebitamente percepite. 



Fa eccezione al regime di prescrizione decennale solo la richiesta contributiva per cui l’Inps ha cinque anni di tempo (e piú precisamente 5 anni e 1/2) per poter richiedere il pagamento di contributi non versati.

Altro punto da valutare sono le richieste di restituzione per indebiti reddituali. 

La normativa attuale prevede che l’Inps paghi le prestazioni per l’anno in corso e l’anno seguente provveda a richiedere i dati reddituali e sulla base degli stessi, procede ad un conguaglio. 

Sovente però capita che l’Inps, dopo tale comunicazione, provvede a chiedere la restituzione di somme, anche ingenti. 

Dunque, per evitare che tali richieste di restituzione pervengano dopo un numero di anni spropositati, una legge del 1991 ha previsto che l’Inps, salvo il dolo del percipiente, ha solo un anno di tempo, dalla ricezione dei dati reddituali, per poter richiedere indietro le somme indebitamente erogate.

Infine, un altro punto importante da tenere in considerazione in presenza di una richiesta di indebito Inps, riguarda l’onere della prova nei giudizi di opposizione. 

Infatti, fino al 2008 la giurisprudenza dominante riteneva che nei giudizi di opposizione dovesse essere l’Inps a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. 

Nel 2010 la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU, sent. n° 18046/2010) ha invece stabilito che non dev’essere più l’Istituto a provare i fatti costitutivi ma il cittadino. 

Tuttavia, bisogna segnalare un'interessantissima pronuncia della Cassazione, la n. 198 del 2011, in cui la Corte ha ritenuto che, sebbene sia il cittadino a dover provare la legittimità delle somme che ha percepito, l’Inps deve porlo in condizione di potersi difendere. 

Ne deriva che sono illegittime tutte quelle richieste avanzate dall’Istituto che mancano di dati contabili o in ogni caso di qualsiasi riferimento logico/matematico per poter valutare la bontà della richiesta.

venerdì 13 novembre 2015

Relazione / vademecum indebiti previdenziali ed assitenziali


A seguire copia della mia relazione al convegno tenutosi l'11/11/2015 presso l'Auditorium del Tribunale di Napoli.

La relazione, strutturata sotto forma di vademecum, potrà essere d'aiuto all'avvocato per valutare normativamente la possibilità di contestazione di eventuali richieste di indebito previdenziali o assistenziali.

A seguire il file in formato PDF liberamente scaricabile.

martedì 10 novembre 2015

Incomprensibili e quindi illegittime le pretese restitutorie INPS per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed inequivoci (Cassazione, Sez. L, Sentenza n° 198/2011)


Con la Sentenza n° 198/2011 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione esprime il suo autorevolissimo parere sulla circostanza che l'assoluta genericità dei provvedimenti restitutori emessi dall'INPS in via amministrativa non consente in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria.

L'aspetto interessante della questione è che la Suprema Corte - pur avallando in toto l'orientamento espresso dalle S.S.U.U. con Sentenza n° 18046/10 secondo cui "in tema di indebito, in caso di richiesta di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'attore processuale ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto" - ha statuito fermamente che nel caso specifico la sentenza impugnata aveva correttamente accertato che "del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'INPS indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci".

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF

venerdì 6 novembre 2015

Censurata la genericita' delle richieste di indebito INPS: in tali casi e' onere esclusivo dell'istituto provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cassazione, Sentenza n° 28516/2008)

Con sentenza del 1° dicembre 2008, n. 28516, la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se l’Inps richiede la restituzione dell’indebito, anche per suo errore, e l’assicurato impugna l’atto di richiesta di restituzione dell’indebito in tribunale - chiedendo che sia negata la sussistenza dell’indebito – su tale Istituto grava comunque l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa.
Per tale indebito contributivo la suprema Corte di Cassazione ha chiarito che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Con tale sentenza è stato quindi negato all’Inps il ricorso che presupponeva che l’onere della prova fosse a carico all’assicurato, che pure aveva agito in giudizio contro l’inps.

FATTO E DIRITTO
Una dipendente ricorreva alla Corte di Appello contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di negare la sussistenza dell'indebito previdenziale rivendicato dall'INPS, ritenendo che la somma da esso richiesta le fosse stata indebitamente elargita e che fosse stata correttamente applicata la disciplina di cui alle leggi al riguardo vigenti.
La stessa dipendente aveva dedotto tra l'altro che l'INPS non aveva dato adeguata dimostrazione della effettività dell'indebito in presenza di una specifica ed espressa contestazione da parte sua.
La Corte d’Appello aveva comunque riconosciuto che la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito era stata correttamente applicata dal primo giudice, ma che tuttavia l'assicurata, cui era stata inviata in via stragiudiziale una richiesta di restituzione di somme asseritamene corrisposte senza titolo, aveva espressamente contestato in radice la stessa validità del provvedimento, deducendo che la sua genericità non le aveva consentito di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Dunque la stessa Corte di Appello aveva trovato eccessivamente gravoso addossare alla dipendente l'onere della prova peraltro richiesta dalla stessa dipendente che aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa.
Ed avendo riscontrato che, in effetti, nel provvedimento emesso in via amministrativa l'Inps non aveva dedotto, né dimostrato perché la somma richiesta dovesse ritenersi indebitamente elargita, ha accolto l'appello, dichiarando la irripetibilità dell'indebito.
Contro tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

mercoledì 21 ottobre 2015

Indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991



In tema di indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, segnalo questo interessantissimo precedente del tribunale di Nola, G.L. d.ssa Francesca D'Antonio, gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza.
Sull'argomento "indebiti", troverete altri articoli cercando nelle rispettive etichette (colonna a destra della Home page).

Carmine Buonomo

LINK PAG. 1, 2, 3 e 4

martedì 28 luglio 2015

Indebito previdenziale: sanatoria ex L. 412/1991 e L. 448/2001

In merito all'annoso problema degli indebiti previdenziali posto un'interessantissima sentenza del Tribunale di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Adriana Lauri.
Nel provvedimento, in particolare, si affronta la questione sia dal punto di vista della sanatoria ex art. 13 L. 412/91 che ex art. 38 L. 448/2001.   

lunedì 29 dicembre 2014

Iscrizione ipotecaria e contributi IVS: prescrizione quinquennale anche nel caso di cartella esattoriale non impugnata nei 40 giorni



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Di Benedetto, all’udienza del 12.12.2014, abbracciando un orientamento giurisprudenziale che sta andando via via rafforzandosi, ha statuito che, anche nel caso di cartella esattoriale non opposta nei 40 giorni, i contributi Inps in essa richiesta si prescrivono sempre in 5 anni (e non in 10) ai sensi dell’ art. 3 co. 9 L. 335/1995.

Ed infatti, la cartella esattoriale non può essere equiparata ad una sentenza di condanna passata in giudicato per la quale vige il termine di prescrizione decennale.
La cartella di pagamento, invece, ha sempre natura di ATTO AMMINISTRATIVO e, per tanto, non potrà mai avere efficacia di giudicato come avviene per le sentenze.
Questo comporta il fatto che l’azione esecutiva, come puo’ essere l’ipoteca, volta al recupero del credito INPS, al quale non ci sia tempestivamente opposti, non è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

martedì 3 giugno 2014

Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)


Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.

Carmine Buonomo

giovedì 9 gennaio 2014

Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009


In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.

Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.

Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica. 

Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.

mercoledì 18 dicembre 2013

l'Inps può sempre agire in via ordinaria per ottenere l'accertamento del proprio credito (Cass. Sentenza n° 26395/2013)



L'istituto di riscossione che notifichi una cartella esattoriale errata o lasci trascorrere il termine di decadenza ai fini della corretta iscrizione a ruolo del credito avanzato, può sempre chiedere al giudice un nuovo accertamento dello stesso. 
Tale è l'orientamento della Suprema Corte, confermato nella Sentenza n° 26395 del 26 Novembre 2013 della Sezione Lavoro.
"In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui in cartella, senza che ne risulti mutata la domanda".
Nonostante sia trascorso il termine utile ad iscrivere a ruolo, il diritto di credito resta pur sempre valido, essendo sempre esperibile in sede accertativa relativa azione volta a far dichiarare l'esistenza ed a quantificare il proprio credito. 
Infatti, "l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'istituto previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, fermo restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza".

lunedì 9 dicembre 2013

Indebito INPS e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991


Allego un interessantissimo precedente giudiziario del Giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, in cui il magistrato - applicando in maniera esemplare la disciplina prevista dall'art. 13 della L. 412/1991 - ha statuito la prescrizione del diritto dell'INPS a richiedere la restituzione delle somme (a proprio dire) illegittimamente percepite dall'assistito.
Ringrazio vivamente il collega avv. Mirko Palumbo per il prezioso materiale fornitomi.