giovedì 9 gennaio 2014

Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009


In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.

Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.

Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica. 

Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.

Per quanto specificamente riguarda la suddetta tipologia di indebito, a tutela dell’invalido è normativamente stabilita la “immediatezza” con cui l’INPS deve provvedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica. 

Infatti, l’ ART. 37 (“VERIFICHE IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE”), COMMA 8, LEGGE 448/1998, stabilisce che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi INPS) dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.

Per tali motivi, sulla diversa disciplina tra indebito pensionistico e indebito su prestazioni assistenziali, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanze n.448/2000 e n. 264/2004, si è espressa statuendo che non sussiste un’esigenza costituzionale di imporre per entrambi i tipi di indebito un’identica disciplina: la sospensione immediata e la revoca nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione fanno escludere, come affermato dalla Corte Costituzionale, la disparità di trattamento con la generale disciplina dell’indebito previdenziale, e rispetta l’art. 38, 1°comma, della Costituzione.

Si evidenzia, inoltre, come la disciplina dell’indebito assistenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell’indebito ex art. 2033 c.c. in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi “indebitamente” percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita; infatti in tale materia trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la NON ADDEBITABILITA’ AL PERCIPIENTE DELLA EROGAZIONE NON DOVUTA ED UNA SITUAZIONE IDONEA A GENERARE AFFIDAMENTO.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell’art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio (l’invalido) che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscrimintata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n° 39/1993 e 431/1993).

Infine, come giustamente afferma anche il carissimo amico Ettore Vita (articolo al seguente link), per quanto riguarda l’invalidità civile in particolare, sono irripetibili i crediti relativi a prestazioni poste in pagamento, anche per lunghi periodi, dopo la visita di revisione che ha disconosciuto il prescritto requisito sanitario: ciò in quanto la P. A. non può riformare retroattivamente un suo provvedimento facendo ricadere sull’ignaro ed incolpevole cittadino gli effetti della inefficienza amministrativa, specialmente se si considera la buona fede, l’affidamento del soggetto e la finalità delle provvidenze da invalidità civile. 
Peraltro l’ art. 1227 c.c. prevede che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

Carmine Buonomo

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