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mercoledì 4 luglio 2018

Anche per il Tribunale di Cassino (Fr) è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

In riferimento al titolo, allego due interessantissime ordinanze rese dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino (G.U. d.ssa Gualtieri e G.O.P. d.ssa La Ricca) in cui per l'ennesima volta si prende posizione, dichiarando l'ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del Foro di Cassino per l'interessantissimo materiale trasmessomi. 

Carmine Buonomo

1) Ordinanza d.ssa Gualtieri

venerdì 29 giugno 2018

Ennesimo provvedimento sulla ininfluenza delle spunte di non autonomia nei giudizi per l'indennità di accompagnamento

Con il provvedimento a seguire, il Tribunale di Napoli (ordinanza del 26/06/2018, G.U. dott. Umberto Lauro) per l'ennesima volta prende posizione sull'ininfluenza della mancata spunta delle voci di non autonomia nei giudizi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Carmine Buonomo  

mercoledì 14 marzo 2018

Ennesima ordinanza del Tribunale di Napoli circa l'irrilevanza della spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Anche per la dott.ssa Marisa Barbato, Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, l'eventuale spunta di una delle due voci di non autonomia ai fini della richiesta dell'indennità di accompagnamento è ininfluente.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.
Altri provvedimenti sull'argomento, li troverete QUI.

venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

martedì 28 novembre 2017

Per il Tribunale di Roma la mancata spunta di una delle condizioni di non autosufficienza è ininfluente ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento



Articolata ordinanza del dott. Antonio Luna, Presidente della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sull'annosa questione della modalità di presentazione della domanda di indennità di accompagnamento: la mancata spunta, sul certificato medico telematico, di una delle due condizioni di non autosufficienza è ininfluente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per aver condiviso questo interessante provvedimento.

Carmine Buonomo

mercoledì 19 luglio 2017

Il Tribunale di Torino rigetta l'opposizione con cui l'Inps lamenta omissioni nella compilazione e/o produzione in giudizio del certificato medico on line (Tribunale Torino, sentenza n. 1456/2017)


Nel procedura conclusasi con la sentenza in esame, l'Inps aveva contestato l'incompletezza del ricorso per Atp per mancata allegazione della domanda amministrativa e del certificato medico, nei quali fosse specificatamente individuata la prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
- lo stesso verbale di accertamento medico fornisce sufficiente riscontro dell'esistenza, a monte, di una domanda amministrativa di invalidità civile;
- la sussistenza di certificato medico attestante la presenza di una delle condizioni di disautonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento, può desumersi dal contenuto dello stesso accertamento medico effettuato dalla Commissione, la quale peraltro ha il dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora ne riscontrasse l'incompletezza;
- l'Inps non può lamentare che, in assenza di apposite specificazioni nel certificato medico,il modulo di domanda si limiti ad indicare come oggetto l"invalidità civile", perché si tratta di modulo predisposto dallo stesso Istituto;
- nel caso di richiedente ultrasessantacinquenne, si desume che la prestazione ambita può essere solo l'indennità di accompagnamento.
Ringrazio in primis l'avv. Salvatore Morrone e la d.ssa Emanuela Morrone del Foro di Torino per la gentile disponibilità nell'aver condiviso questa significativa pronuncia ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani del Foro di Viterbo per averla pubblicata sul suo sito Internet (LINK).
A seguire la massima non ufficiale ed il testo integrale del provvedimento.

mercoledì 5 aprile 2017

Deve escludersi che le voci di non autonomia costituiscano un necessario requisito del certificato medico da allegare alla domanda di indennità di accompagnamento (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n° 233/2017)


In riferimento all'annosa questione dell'indennità di accompagnamento e la spunta delle voci di non autonomia, allego un interessantissimo precedente del dott. Arturo Avolio, G.L. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.

In conclusione il Giudice ritiene che, in base alla normativa applicabile al caso di specie, deve escludersi che la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure " Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, ove intesa a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sicché, a maggior ragione, deve escludersi che la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa.

Per altri post sul medesimo argomento, vi invito a visitare il seguente LINK .

Carmine Buonomo

martedì 28 febbraio 2017

Reiezione liquidazione indennità di accompagnamento in presenza di decreto di omologa ex art. 445 bis cpc (FACSIMILE RICORSO)

In questi giorni l'INPS sta notificando decine e decine di comunicazioni di reiezione domanda di indennità di accompagnamento, nonostante il requisito sanitario sia stato ritualmente accertato e cristallizzato nel decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

La reiezione deriverebbe dalla mancata corrispondenza tra quanto chiesto in fase amministrativa e quanto, invece, omologato dal giudice nel provvedimento decisorio.

In pratica l'INPS cerca di far "rientrare dalla finestra" la questione della "X" sulle voci di non autonomia, regolarmente sollevata in giudizio ed ovviamente ritenuta irrilevante dai magistrati per i soggetti ultrasessantacinquenni. 

Il gravissimo comportamento dell'Istituto, a modesto avviso dello scrivente, integra in pieno il reato di cui all'art. 388 del codice penale ("Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"), per i motivi che vi invito a leggere nel ricorso predisposto dal nostro studio.

Sull'argomento vi invito anche a consultare i numerosi post sull'annosa questione della "X" in rapporto alle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

martedì 29 marzo 2016

Nuovo certificato medico per l'invio delle domande di invalidita' civile

Allego copia del nuovo modello di certificato medico per l'inoltro delle domande di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, etc.
Tra le note di interesse, oltre alla nuova voce "SORDOCECITA'", va segnalata la dicitura "NON MI ESPRIMO" relativa alle ipotesi di non autonomia.    



mercoledì 28 ottobre 2015

Anoressia e diritto all'assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 6500/2002)



L’anoressia in forma grave, quale sindrome nevrotica caratterizzata dal rifiuto sistematico del cibo, gioca un ruolo importante anche nel campo giuridico previdenziale. 

Tale malattia è stata, infatti, al centro della sentenza della Cassazione n° 6500/2002, con la quale la Suprema Corte ha affermato il principio, già valido per l’esistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità della valutazione complessiva del quadro morboso del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose.



A seguire il testo integrale della sentenza.

Modifiche alla procedura di invio telematica per le domande di indennita' di accompagnamento


Fonte: Pagina FB dello Studio Legale Aquilani

Recentemente l'Inps ha aggiunto un'integrazione alla procedura di invio del certificato medico online (mod. AP68) per l'invalidità civile.

Ora l'invio risulta bloccato fino a che non si operi la scelta "SI" o "NO" per entrambe le diciture relative alle condizioni di disautonomia per l'indennità di accompagnamento.

Un maschera popup compare invitando ad eseguire l'opzione. 

Qualora si scelga il "NO" per entrambe le diciture, compare un'ulteriore maschera popup che avverte che così optando si rinuncia alla richiesta di indennità di accompagnamento.

L'Inps cerca di rimediare al trabocchetto che venne ordito dallo stesso Istituto, quando, su delega legislativa, concepì un modello di domanda amministrativa privo di riferimenti all'indennità di accompagnamento, salvo eccepire - a giochi fatti, davanti al giudice del ricorso per ATP - che il certificato medico (un allegato non avente la natura di atto di manifestazione di volontà ed opera di un terzo non titolare del diritto oggetto della domanda), era stato inviato - a suo tempo - senza che il medico avesse posto un segno di spunta su una delle due diciture (come si vede dallo screenshot, la scelta di spuntare le due caselle era facoltativa e non c'era la scelta obbligatoria come oggi, tra un "SI" ed un "NO" per ciascuna).

L'insidia ha comunque fruttato il rigetto per inammissibilità di numerosissimi ricorsi per ATP in diversi fori italiani (rimarchevole la scrematura operata nei Tribunali di Napoli e Roma) fino a che, fortunatamente, la giurisprudenza di merito non ha cambiato orientamento, disattendendo le eccezioni dell'istituto.

Si veda a proposito:

mercoledì 4 febbraio 2015

Domanda di indennita' di accompagnamento e certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non non autonomia: improponibilita' della domanda giudiziaria

Sull'annoso problema dell'improponibilità della domanda giudiziaria di indennità di accompagnamento allorquando l'originario certificato medico risulti privo della spunta dei campi relativi alla non autonomia, segnalo questa interessantissima sentenza della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Laura Scalzo.


Altri provvedimenti del medesimo tenore, emessi dal Tribunale di Roma, li troverete QUI e QUI.



venerdì 28 novembre 2014

Domanda di indennita' di accompagnamento abbinata a certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non non autonomia

Sull'annoso problema del certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non autonomia, di cui se ne è parlato già QUI, segnalo quest'ulteriore provvedimento del Tribunale di Roma, gentilmente messo a disposizione dall'avv. Barbara Izzo ed a sua volta pubblicamente condiviso dall'amica avv. Maria Paola Monti sulla sua pagina Facebook "Previdenzialisti Romani".

mercoledì 23 aprile 2014

ADL, IADL e MMSE: come interpretare un certificato geriatrico



Con riferimento all'indennità di accompagnamento, numerosi colleghi mi scrivono per avere chiarimenti su come interpretare le valutazioni contenute nei certificati geriatrici.
Senza alcuna presunzione scientifica, cercherò di spiegare, in maniera molto elementare, come vanno interpretate le valutazioni che lo specialista fa con riferimento all'A.D.L., all'I.A.D.L. e alla M.M.S.E.
1) Con la valutazione "A.D.L. (Activities of Daily Living)" si fa riferimento alle attività fondamentali della vita quotidiana nelle quali il soggetto è dipendente: su una scala da 0 a 6 punti, più basso è il punteggio finale (es. ADL: 1/6), maggiore è il bisogno di assistenza del soggetto.
2) Con la valutazione "I.A.D.L. (Instrumental Activities of Dailiy Living)" si fa, invece, riferimento al grado di compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana: su una scala da 0 a 8 punti, minore è il punteggio finale (es. IADL: 1/8), maggiore è il grado di compromissione dell'autonomia del soggetto.
3) Il "M.M.S.E. (Mini Mental State Examination), infine, è il test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo: si basa su una scala valutativa da 0 a 30 punti ed anche in questo caso, minore è il punteggio conseguito (es. MMSE: 6/30), maggiore è la non autonomia del periziando.
In particolare:
Un punteggio pari od inferiore a 13 = deterioramento grave 
Un punteggio compreso tra 13 e 17 = deterioramento evidente 
Un puntegggio compreso tra 18 e 24 = compromissione da moderata a lieve 
Un punteggio pari a 25 = borderline 
Un punteggio compreso tra 26 e 30 = normalità cognitiva
A seguire un facsimile dei test che vengono usualmente somministrati sul quale, per ovvi motivi di privacy, ho provveduto ad eliminare i dati sensibili dell'assistito.



Carmine Buonomo

venerdì 7 febbraio 2014

Domanda di indennità di accompagnamento abbinata a certificato medicoprivo della spunta dei campi relativi alla disautonomia

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sulla idoneità della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento preceduta da invio di certificato medico privo della spunta dei campi relativi alle due condizioni di disautonomia di cui all'art. 1 L. 18/1980.

Ringrazio la carissima amica avv. Maria Paola Monti, amministratrice tra l'altro, della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la preziosa segnalazione. 
Clicca sull'immagine per ingrandirla