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lunedì 2 agosto 2021

Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS

 



Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.

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In una fase storica in cui si paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.

Grande stupore e sconcerto, infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS), senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di svolgere le operazioni di accertamento sanitario.

In tal modo si è palesato del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati - propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.

A tal uopo, infatti, ci si domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini di efficienza e produttività del processo.

Appare evidente, infatti, che tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore "imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale, con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati), assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.

Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.

mercoledì 3 febbraio 2021

Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.

Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).

La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".

Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".  

Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.

Buona lettura.    

Carmine Buonomo

lunedì 16 novembre 2020

Come consultare i fascicoli telematici e scaricare i relativi documenti gratuitamente dal proprio pc o smartphone senza usare alcun software.


Non tutti gli operatori del diritto (avvocati, CTU e parti processuali) sanno che per collegarsi ai propri fascicoli presenti sul PST e soprattutto per scaricare i documenti presenti all’interno degli stessi basta semplicemente avere un'identità digitale (SPID) ed uno smartphone/pc con connessione internet.

A seguire i vari passaggi:

1. Tramite browser (Chrome, Safari, Firefox, etc.) collegarsi al punto di accesso “PDA - Cancelleria Telematica” messo gratuitamente a disposizione dalla Regione Toscana. 

2. Solo per il primo utilizzo è richiesta la registrazione (cliccare sul pulsante rosso).

3. Una volta completata la procedura di accreditamento, tornare sulla homepage e cliccare sul pulsante azzurro “Login” ed accedere con le proprie credenziali SPID.

4. A questo punto è possibile effettuare ricerche per ufficio giudiziario, inserendo le parti, il giudice, il numero di R.G. etc.

5. L'aspetto particolarmente interessante è che da un fascicolo telematico, potrete scaricare sul vostro device (in particolar modo sullo smartphone) i documenti presenti, in formato .pdf o .p7m.
Per fare ció cliccate su pulsante in alto a sinistra (tre linee sovrapposte), poi su “Fascicoli”, e quindi scegliere il tipo di ricerca; una volta individuato il fascicolo cliccare su “vedi dettaglio” e poi su “Atti e documenti”.

mercoledì 9 settembre 2020

La mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 1094/2020)

Cosa succede quando un cittadino, nel ricorrere in giudizio avverso il mancato riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, abbia omesso di presentare il previo ricorso amministrativo o abbia comunque agito in altro modo (es. inviando una pec in autotutela)?
Secondo l'INPS il relativo giudizio andrebbe irrimediabilmente dichiarato "improcedibile".
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n° 15797/2001, n° 2721/2012 e da ultima ordinanza n° 19481/2018), invece, "i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionale, ma rappresentano, oramai, un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino e più a tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire sul processo solo in via di sospensione".     
Sul punto vorrei segnalare un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso de qua, si controverteva su un mancato riconoscimento di ratei di assegno ordinario di invalidità L. 222/1984. 
L'assistito (che si era rivolto al nostro studio solo dopo che erano decorsi i termini per il ricorso amministrativo), aveva autonomamente agito in autotutela avverso il provvedimento di reiezione tramite pec.
L'INPS quindi si costituiva chiedendo l'improcedibilità del ricorso per non aver il cittadino presentato ricorso online nei 90 giorni dalla reiezione della domanda.
Il Giudice, all'esito della precedente udienza, aveva rinviato la causa, onerando parte ricorrente a produrre la prova documentale del previo esperimento del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego INPS.
All'udienza cartolare del 08/09/2020 la presente difesa, citando la summensionata giurisprudenza della S.C. ed il combinato disposto degli artt. 7 e 8 L. 533/73, 148 disp. att. cpc, e 443 cpc, insisteva nella nomina del CTU o, in via subordinata, chiedeva l'eventuale sospensione del giudizio per la presentazione del ricorso amministrativo.
La sempre attentissima ed impeccabile d.ssa Fabiana Colameo provvedeva quindi a rigettare l’eccezione dell’inps, nominando il CTU con la seguente motivazione: "... alla data della odierna udienza cartolare è ormai decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo; considerato che, in ogni caso, la mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria".    
Cosa dire? Anche questa volta, grazie ad un magistrato attento, preparato e scevro da pregiudizi in favore dell'ente pubblico, giustizia è fatta!!!  

Carmine Buonomo




lunedì 17 febbraio 2020

Autismo: accompagnamento ai bambini anche in presenza di disturbo lieve e Q.I. nella norma (Tribunale Treviso, Sentenza n. 222/2018)


In tema di autismo e indennità di accompagnamento, il Tribunale di Treviso con la Sentenza n. 222/2018 ha affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento è dovuta anche ai “bambini in tenera età” a fronte di una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma.

Si legge, “La situazione dei bambini, soprattutto in tenera età richiede delle precisazioni circa il concetto di incapacità di compiere autonomamente le azioni della vita quotidiana in quanto nessun bambino in tenera età, per quanto sano e correttamente sviluppato, è autonomo, così occorrendo individuare il livello di dipendenza dagli altri che, diverso e più intenso rispetto a quello che caratterizza ciascun bambino di quella età, fonda e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”.

Ringrazio l' avv. Claudia Porcu del foro di Treviso per l’interessante precedente messo a disposizione e l'amica e collega avv. Nadia Delle Side per averlo diffuso sul proprio portale "Invalidi e Disabili".


Carmine Buonomo


venerdì 25 ottobre 2019

Patologia apparato cardiaco: classe NYHA e Frazione di Eiezione



Ritenendo di fare cosa gradita, posto un interessante schema in cui, ai fini della quantificazione dell'invalidità civile,  si rapportano le 4 classi N.Y.H.A. (New York Heart Association) alla F.E. (Frazione di Eiezione). 

La Classificazione NYHA è stata pubblicata per la prima volta nel 1964 per suddividere in categorie i pazienti con insufficienza cardiaca. 
Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell’attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. 
Nella II classe NYHA sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell’attività fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie.  
Alla III classe NYHA afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione dell’attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori all’ordinario causano sintomi. 
Nella IV classe NYHA sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano addirittura a riposo.

Come probabilmente saprete, il D.M. 1992 attribuisce i seguenti punteggi di invalidità a seconda delle diverse classi NYHA:

6441 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA): 21-30%

6442 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA): 41-50%

6443 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA): 71-80%

6444 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA): 100%

6445 - Coronaropatia lieve (I classe NYHA): 11-20%

6446 - Coronaropatia moderata (II classe NYHA): 41-50%

6447 - Coronaropatia grave (III classe NYHA): 71-80%

6448 - Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA): 100%

La Frazione di Eiezione (F.E.), invece, viene a rappresentare uno dei principali parametri di funzione meccanica di pompa cardiaca, il cui valore progressivamente decrescente dovrebbe configurare una compromissione via via crescente della funzione cardiaca e pertanto rappresentare un parametro di gravità del danno cardiaco di tipo meccanico.

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

martedì 5 marzo 2019

Modalità trasmissione fatture elettroniche all'Ufficio Giudiziario competente a seguito della liquidazione compensi CTU

Ringrazio il dr. Raffaele Iorio per il materiale gentilmente messo a disposizione.
Ovviamente questi chiarimenti operativi valgono solo per i provvedimenti emessi al Tribunale di Napoli Nord e relativamente ai ricorrenti residenti nella provincia di Napoli.

Carmine Buonomo

lunedì 1 ottobre 2018

Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento dei compensi ai CTU di nomina giurisdizionale (Messaggio INPS n. 3305 del 07/09/2018)

In caso di condanna dell’INPS alle spese di CTU, gli ausiliari del Giudice non dovranno più fatturare elettronicamente all'Istituto, ma dovranno provvedere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, trasmettendo poi all'INPS - per il pagamento - copia del documento.

All'uopo si ritiene che l'INPS debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato dal professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell’IVA, ma al netto della ritenuta d’acconto che dovrà essere versata all’Erario; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita Certuificazione Unica al professionista nei termini di legge.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate renda appositi chiarimenti sulle relative modalità operative, consigliamo ai CTU di sospendere l'emissione di fatture elettroniche.

Carmine Buonomo

giovedì 13 settembre 2018

L’omesso invio delle bozze della CTU costituisce motivo di nullità della stessa (Cassazione, ordinanza n° 21984/2018)

L’omesso invio delle bozze di perizia da parte del ctu, costituisce motivo di nullità della consulenza tecnica, se tempestivamente eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Nei giudizi per ATPO ex art. 445 bis cpc, qualora la consulenza sia depositata direttamente nel fascicolo telematico senza il preventivo invio delle bozze, l’eccezione può essere fatta valere nel ricorso in opposizione ex art. 445 VI comma cpc che costituisce l’atto difensivo nel quale devono esplicitate le critiche alla CTU già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (Cass., VI Sez. Lav., Ord. n° 21984 dell’11/09/2018. cassa con rinvio al Tribunale di Napoli).

Ringrazio l'amico e collega avv. Nino Irollo per l'interessantissimo precedente trasmessomi.  


martedì 4 settembre 2018

Autismo, demenze, fibrosi cistica, labiopalatoschisi, malattie rare, emoglobinopatie, linfedema: linee guida valutative a cura del Coordinamento Generale Medico Legale INPS


Non tutti sono a conoscenza che circa un anno fa sono state pubblicate alcune linee guida valutative a cura del Coordinamento Generale Medico Legale dell’Istituto.

In particolare si tratta di un contributo tecnico-scientifico per l'accertamento degli stati invalidanti in pazienti affetti da fibrosi cistica, labiopalatoschisi, autismo, demenze, malattie rare, emoglobinopatie, e linfedema.

Le linee guida hanno lo scopo di raggiungere la necessaria omogeneità valutativa su tutto il territorio nazionale e di formulare giudizi incontrovertibili fondati sull’evidenza clinica.

Sperando di fare cosa gradita, posto i link ai relativi .pdf liberamente scaricabili:








Carmine Buonomo

martedì 22 maggio 2018

E' ammissibile il giudizio di merito non preceduto da osservazioni critiche alla CTU impugnata (Cassazione, ordinanza 5796/2018)


Il mancato invio di osservazioni critiche alla CTU negativa non pregiudica la trasmissione dell'atto di dissenso e la proposizione del successivo ricorso di merito (Cassazione ordinanza n° 5796/2018, massima non ufficiale).

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'interessantissima segnalazione.


 

martedì 13 marzo 2018

mercoledì 28 febbraio 2018

Protocollo INPS / Tribunale Napoli Nord per l’accentramento delle operazioni peritali nei giudizi previdenziali ed assistenziali




“Vista la richiesta dell’Inps al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di centralizzazione delle operazioni peritali”…… così inizia il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con la quale quest’ultima metteva a disposizione dei locali siti in Aversa per consentire l’accentramento peritale: in pratica, per agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti, l’ASL ha messo a disposizione del Tribunale i suoi locali, aperti al pubblico giudiziario dalle 14 alle 18 per l’espletamento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc.
A seguito di tale convenzione, sono gli stessi magistrati  che stabiliscono il giorno ed il luogo delle operazioni peritali presso il gabinetto medico dell’ASL dove i loro consulenti di fiducia debbono espletare le operazioni peritali, secondo un calendario tenuto a loro disposizione in udienza con il limite massimo di otto consulenze per ciascun giorno.
L’Unione Italiana Forense (UIF) sezione di Napoli Nord, venuta  a conoscenza della convenzione (solo perché alcuni iscritti avevano notato che i c.t.u. avevano già fissato le consulenze presso i gabinetti medici  dell’ASL) ha immediatamente inviato un documento al COA di Napoli Nord, alla Presidenza del Tribunale ed altri enti, sollevando le critiche al provvedimento, in considerazione dell’esperienza negativa presso altri Tribunali che hanno dilatato i tempi di definizione dei giudizi di ATP; chiedeva, quindi, un immediato incontro con la Presidenza del Tribunale, tenuto conto che il protocollo di intesa era stato adottato senza il parere del COA e delle Associazioni degli Avvocati e dei disabili.
Immediatamente si è attivato anche il COA di Napoli Nord, il quale, con delibera, ha chiesto l’immediata sospensione  del protocollo di intesa, sollecitando un incontro con la Presidenza per una definizione del caso.
Va dato atto alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord di aver immediatamente rimediato all’errore di aver sottoscritto un protocollo solo con una parte processuale (INPS) avente ad oggetto lo svolgimento delle operazioni peritali in materia previdenziale in cui parti attive sono proprio i soggetti esclusi dal protocollo (medici – ctu ed avvocati); errore ovviamente politico anche se (discutibilmente) corretto dal punto di vista giuridico.
La Presidenza ha, quindi, ha convocato  tutte le parti che avevano manifestato contrarietà al provvedimento, UIF compresa, aprendo un tavolo permanente sulla questione al fine di risolvere insieme le eventuali criticità al sistema, provvedendo  a sospendere le visite disposte presso la ASL; ha anche proposto un nuovo “protocollo” di intesa tra Presidenza, INPS, medici ed avvocati sull’accentramento peritale, al fine di concordare insieme le modalità di svolgimento delle visite medico legali presso la sede ASL di Aversa.
Chiariamo subito che la UIF, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti, è contraria all’accentramento peritale, in quanto non fa altro che costituire un ulteriore privilegio in capo all’Istituto con costi a carico del cittadino, a danno anche della certezza sui tempi del processo.

mercoledì 10 gennaio 2018

Tribunale Napoli Nord: protocollo di intesa per la gestione degli accertamenti peritali del contenzioso previdenziale ed assitenziale


In data 06 novembre 2017 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, previa richiesta dell'INPS, ha provveduto a siglare un protocollo nel quale, in pratica, si stabilisce che gli accertamenti peritali relativi al contenzioso previdenziale ed assistenziale del Tribunale di Napoli Nord debbano essere accentrati presso l'ASL di Aversa e non presso gli studi dei singoli CTU.

Ciò, ovviamente, al solo ed esclusivo fine di agevolare i Consulenti di Parte dell'Istituto.  

La cosa gravissima è che tale protocollo, sollecitato da una sola parte processuale (INPS), è stato adottato senza coinvolgere nè l'altra parte (e precisamente noi avvocati previdenzialisti tramite il COA di Napoli Nord, illo tempore già insediatosi) nè i rappresentanti dei CTU tramite i relativi Consigli dell'Ordine dei Medici di Napoli e Caserta.

In data 09/01/2018 il COA di Napoli Nord con delibera n° 4/2018, stigmatizzando fermamente quanto accaduto, ha chiesto al Presidente del Tribunale l'immediata sospensione del provvedimento.

La UIF Napoli Nord è fortemente contraria al protocollo di intesa stipulato dalla presidenza del Tribunale di Napoli Nord con l’INPS e ne auspica la revoca.

Le nostre ragioni le abbiamo sintetizzate nel documento allegato, inviato in data odierna a mezzo PEC a tutti i destinatari indicati; sono le stesse che furono sollevate quando l’Inps lo propose anche a Napoli e, grazie alla nostra strenua opposizione, il progetto venne definitivamente archiviato ......grazie anche all’avv. Alessandro Faggiano che oggi, come allora, ha dato un contributo prezioso al documento UIF ....

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

All. 1 Protocollo intesa INPS / Tribunale Napoli Nord (5 facciate)

martedì 28 novembre 2017

Materiale didattico ed utility per CTU medico-legali


Ringrazio per la predisposizione e la diffusione del seguente materiale il portale MedPress.it e gli amici e colleghi Emiliano Amadore e Domenico Raffaele Addamo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Previdenzialisti Pattesi.

I video tutorial:


Il materiale didattico:


Carmine Buonomo

mercoledì 19 luglio 2017

Deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento anche quando la necessità dell'aiuto di terzi non si manifesti continuamente nel corso della giornata (Cassazione, ordinanza n° 2600/2017)


L'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare, in cui l'intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. 


La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

In sostanza, quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è "permanente" e "continuo", anche se fa necessità dell'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva".

Carmine Buonomo


venerdì 12 maggio 2017

Successivamente all'emissione del decreto di omologa non e' possibile far valere la discordanza tra la bozza e la CTU (errata) con un'istanza CEM

Qualora il requisito sanitario sia stato definitivamente cristallizzato nel decreto di omologa, la discordanza tra la bozza e la versione definitiva (ma errata) della CTU non può essere emendata con una istanza di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa Stefania Coppo).

Ringrazio il collega ed amico avv. Luigi Merolla per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.

Carmine Buonomo