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mercoledì 22 marzo 2017

Nel contrasto tra decreto di omologa e CTU, l'unico rimedio esperibile è la procedura CEM (Cassazione, ordinanza n° 6415/2017)


Avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).

La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;


Il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione.


(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6415 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo





sabato 4 marzo 2017

Il risarcimento delle lesioni personali è possibile anche quando le stesse non risultino accertate strumentalmente (Cassazione, Sentenza n° 18773/2016)


Sebbene l'argomento non riguardi esclusivamente la materia previdenziale, ho ritenuto utile segnalare questa importantissima decisione, per aver la Cassazione restituito alla medicina legale il ruolo di sua esclusiva competenza nell’accertamento delle lesioni che un legislatore superficiale (e spesso prono a interessi ultronei rispetto a quelli dei comuni cittadini) aveva inopinatamente sottratto agli esponenti della classe medica.

Con sentenza n. 18773 del 26/09/2016 la Suprema Corte è infatti intervenuta a gamba tesa (a tutela – Deo gratias – degli interessi dei danneggiati) nel dibattito concernente la interpretazione degli ormai celeberrimi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 del decreto legge n. 1 del 2012 convertito in legge 27 del 2012.



Premettiamo subito – prevenendo le probabilissime eccezioni sollevabili dai sostenitori dello status quo – che il caso concreto di cui è giunta ad occuparsi la corte attiene alla sfera del danno biologico temporaneo.


Tuttavia, i principi enunciati in punto di diritto sono indubitabilmente riferiti anche alle menomazioni ascrivibili alla categoria del cosiddetto danno biologico micro-permanente.

Ebbene, nella fattispecie i giudici di primo e secondo grado avevano escluso il risarcimento delle lesioni personali sulla base dell’abusatissimo assunto secondo cui le stesse non risultavano accertate strumentalmente.

Gli Ermellini, per contro, capovolgendo la vigente linea ermeneutica – oramai divenuta senso comune tra gli operatori del settore – hanno riconosciuto dignità risarcitoria anche alle lesioni le quali siano accertate non strumentalmente, ma obbiettivamente da parte di un medico legale, in ossequio al convincimento cui il medesimo pervenga in scienza e coscienza e in applicazione delle leges artis .

Che la Corte abbia inteso fare riferimento anche alle menomazioni di carattere permanente è indubitabile laddove la pronuncia de quo esplicitamente richiama sia il comma 3 ter che il comma 3 quater affermando in maniera perentoria e inequivocabile che entrambe le norme esplicano (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis) “siccome conducenti ad una ‘obiettività’ dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

giovedì 29 settembre 2016

XIV Congresso SISMLA 13 e 14 ottobre 2016 - Assemblea Nazionale

Ho il piacere di condividere la locandina ufficiale dell'Assemblea Nazionale SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) che si terrà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli nei giorni 13 e 14 ottobre p.v.
Sono previsiti crediti formativi per i medici e per gli avvocati.
Il programma completo del congresso è consultabile al seguente LINK.

Carmine Buonomo

venerdì 23 settembre 2016

Nullità della CTU (Cassazione Civile, Sentenza n° 17032/2016)


Se il Consulente Tecnico d’Ufficio compie un errore procedurale particolarmente grave, la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia. 

La suddetta nullità però va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana. 

È quanto chiarito dalla Cassazione con la recentissima Sentenza n° 17032/2016.

A tale fine, rileva qualsiasi udienza (anche quella di mero rinvio) e/o atto difensivo; in mancanza i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.

In precedenza la S.C., con la Sentenza n° 5312/2004, aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU.

martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

mercoledì 6 luglio 2016

False dichiarazioni del CTU nel proprio elaborato peritale e querela di falso (Tribunale Napoli, Sez. Civile, Sentenza 8213/2016)

Cosa succede quando un CTU rende dichiarazioni (poi accertate) false nel proprio elaborato peritale?
A seguito di procedimento per querela di falso sollevata nel corso di un procedimento di ATPO ex art. 445-bis cpc, il competente Tribunale civile collegiale, dopo aver verificato la bontà di quanto contestato dalla difesa di parte attorea, ha statuito che l'elaborato viziato non dovesse avere alcun effetto giuridico nei confronti del periziando, rimettendo gli atti al Giudice del lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti (rinnovazione operazioni peritali).
Ringrazio l'amico e collega Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizione.

Carmine Buonomo 


venerdì 27 maggio 2016

Il giudice può legittimamente ridurre fino ad 1/3 i compensi al CTU laddove la prestazione non venga completata nel termine stabilito (Cassazione, sentenza n° 9023/2016)



Nel giudizio in oggetto, in particolare, si controverte sulla violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione del ritardo con il quale la relazione è stata depositata.

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile



domenica 3 aprile 2016

Parametri configurazione PEC Ordine Medici / Aruba ".omceo.it" con client Thunderbird

Non tutti sanno che il redattore atti gratuito SLPC può essere abbinato ad un client esterno di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, etc.) per l'invio in automatico all'ufficio giudiziario della busta telematica (atto.enc) creata.

Ritenendo, quindi, di fare cosa gradita a tutti i CTU che vogliono configurare la propria casella PEC rilasciata in convenzione tra Ordine Medici ed Aruba (.omceo.it) con un client di posta elettronica gratuito come Thunderbird, allego i relativi parametri di configurazione.


I relativi programmi sono scaricabili gratuitamente ai seguenti link:
1) SLPC (redattore atti per il PCT)
2) Mozilla Thunderbird (client di posta elettronica)
3) Apache Open Office (suite per ufficio completa)

Carmine Buonomo

lunedì 7 marzo 2016

CTU: indicazioni per una corretta fatturazione elettronica dei decreti di liquidazione posti a carico dell'INPS

Allego le indicazioni operative gentilmente predisposte e messe a disposizione dal dr. Giovanni Tavasso, Funzionario dell'INPS Napoli nonchè referente alle liquidazioni CTU.

martedì 29 dicembre 2015

Il CTU può chiedere il pagamento a ciascuna delle parti, anche se il Giudice dispone l'onere solamente ad una di queste (Cassazione, sentenza n° 23133/15)


Fonte: GiuriCivile


Con la sentenza n. 23133 del 12 novembre 2015, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che le spese di CTU sono a carico di tutte le parti, a prescindere dalla soccombenza nel giudizio.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la CTU rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice: è, quindi, un atto necessario del processo “che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale“.

Ne consegue che le modalità di pagamento dei compensi del consulente tecnico prescindono dalla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza. 

Le parti sono pertanto solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza – sia definitiva sia non ancora passata in giudicato – a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita.

mercoledì 28 ottobre 2015

Anoressia e diritto all'assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 6500/2002)



L’anoressia in forma grave, quale sindrome nevrotica caratterizzata dal rifiuto sistematico del cibo, gioca un ruolo importante anche nel campo giuridico previdenziale. 

Tale malattia è stata, infatti, al centro della sentenza della Cassazione n° 6500/2002, con la quale la Suprema Corte ha affermato il principio, già valido per l’esistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità della valutazione complessiva del quadro morboso del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose.



A seguire il testo integrale della sentenza.

lunedì 22 giugno 2015

E' nullo l'accertamento di invalidita' civile se alcune delle patologie denunziate non vengono valutate (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6850/2014 )



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21576-2008 proposto da: G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - e contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORO; - intimati - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2686/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 8922/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI; udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda proposta da G.G. nei confronti dell'INPS, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento o, in subordine, la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità.

Dopo aver osservato che legittimato passivamente, ratione temporis, era esclusivamente l'INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, che aveva trasferito a tale Istituto la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili anche con riguardo alle questioni relative all'accertamento sanitario, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, le cui conclusioni erano da condividere, solo a decorrere dal giugno 2005 la sig.ra G. presentava un grado di invalidità superiore al 74%. Ma, poichè a tale data l'assistita aveva superato l'età di sessantacinque anni, non poteva esserle riconosciuto l'assegno mensile d'invalidità che era soggetto a tale limite d'età.

mercoledì 28 gennaio 2015

La decorrenza della prestazione, salvo casi eccezionali non può coincidere con la data della visita medico legale (retrodatazione a sei mesi prima della data della visita medico-legale)

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Pertanto, solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente, allorquando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Nel caso specifico il giudice (dr. Ciro Cardellicchio, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere) ha ritenuto opportuno decidere in difformità alle conclusioni peritali e retrodatare la decorrenza dello stato invalidante a sei mesi prima la data della visita medico-legale (anche sulla scorta dell'orientamento della Cassazione: Sentenze n° 4747/1992, n° 7191/1995 e da ultima n° 8723/2007, richiamata nel provvedimento).
Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Raffaele e Francesco Di Tella per il prezioso precedente fattomi pervenire. 


martedì 25 novembre 2014

Se il CTU nominato dal giudice omette documenti e indagini fondamentali

Articolo dell'avv. Valentina Azzini

Se il consulente sbaglia o è poco chiaro: le soluzioni spaziano dalla convocazione per chiarimenti, all’integrazione della consulenza, alla sostituzione del professionista.

Che succede se, nel corso di una causa, il consulente nominato dal giudice sbaglia o omette accertamenti o indagini fondamentali? I rimedi che le parti hanno spaziano dalla richiesta di convocazione del C.t.u. per chiarimenti, al rinnovo della consulenza, per finire alla sostituzione del perito. Vediamoli più nel dettaglio.

È pacifico, nella giurisprudenza della Cassazione [1], che la consulenza tecnica d’ufficio (cosiddetta C.T.U.) costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche. In realtà, non si tratta di un mezzo di prova, ma di un supporto al magistrato in ambiti tecnici sottratti alla conoscenza di quest’ultimo.

Tuttavia, se il consulente abbia omesso, nella propria indagine, l’esame di documentazione rilevante o non abbia tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della risposta ai quesiti postigli, la sua relazione può essere sempre oggetto di critica da parte dei difensori delle parti. Questi potranno così fare istanza al giudice affinché ordini il rinnovo della consulenza o convochi il consulente per maggiori chiarimenti.
Il codice di procedura civile [2] stabilisce infatti che “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.
L’ultima parola, ovviamente, è sempre rimessa al giudice che ha la possibilità di decidere se rinnovare o meno l’esame del perito [3]. Ma tale provvedimento è generalmente esortato dalle parti che sostengono la negligenza nello svolgimento delle operazioni e/o l’insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.

venerdì 26 luglio 2013

Facsimile istanza di autorizzazione al CTU a valutare documentazione sanitaria successiva alla domanda giudiziale

Viste le continue richieste, e nella speranza di fare cosa gradita a tutti i lettori, provvedo a pubblicare il relativo modello.
Carmine Buonomo

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lunedì 8 luglio 2013

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
Clicca sull'immagine per ingrandirla

martedì 30 aprile 2013

Spina bifida: errata valutazione medico legale e risarcimento del danno (Cassazione civile, 22 marzo 2013, n. 7269)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE
Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2013, n. 7269


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 17367/2007 proposto da:

P.P. e G.M.C. - ricorrente -

contro

AZIENDA USL N. (OMISSIS), C.P.; - intimati


sul ricorso 20799/2007 proposto da:

C.P. - ricorrente -

contro

G.M.C., P.P., AZIENDA USL N. (OMISSIS); - intimati 

avverso la sentenza n. 222/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l'08/02/2007, R.G.N. 1570/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato MARCO PASTACALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

FATTO
Il (OMISSIS) la signora G.M.C., in stato di gravidanza, si rivolse al Dott. C. per un controllo della gestazione. Un nuova visita ebbe luogo il successivo (OMISSIS), allorchè fu eseguita anche una ecografia, senza che venisse rilevata alcuna anomalia. Il (OMISSIS), infine, nacque il piccolo M., che risultò affetto dalla patologia denominata spina bifide.

Con citazione notificata il 30 aprile 1997 P.P. e G. M.C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio M., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca, il Dott. C., allegando la responsabilità dello stesso per la mancata, tempestiva diagnosi delle malformazioni fetali, la quale aveva impedito alla gestante di esercitare il diritto di chiedere l'interruzione della gravidanza, secondo le prescrizioni della L. n. 194 del 1978, art. 6.

giovedì 28 marzo 2013

Facsimile istanza di ricusazione del CTU

Su gentile concessione del Presidente dell'Associazione Forense di diritto del lavoro e della Previdenza Sociale di Napoli, avv. Sergio D’Andrea, posto modello di istanza di ricusazione del CTU, da utilizzare qualora nel giudizio in opposizione il Giudice abbia provveduto a nominare lo stesso consulente della fase dell’ATPO.