⚠️ Ti hanno revocato o sospeso l’invalidità civile?
Prima di rassegnarti, c’è un dettaglio che quasi nessuno controlla.
Ed è proprio quel dettaglio che, in alcuni casi, può cambiare completamente la situazione.
La maggior parte delle persone pensa che, una volta persa la prestazione, non ci sia più nulla da fare.
Non sempre è così.
Scrivi “RIPRISTINO” nei commenti se vuoi capire quando può esserci un’alternativa.
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Ti faccio esempi concreti, proprio quelli che capitano nella vita reale: piccoli lavori, visite prese alla leggera, cambi di residenza… e all’improvviso la pensione viene sospesa o revocata.
E la verità è una sola:
nella maggior parte dei casi si perde un diritto per mancanza di informazioni corrette, non per malafede.
Per questo ti consiglio di guardarlo fino alla fine: potresti evitare un errore che purtroppo vedo ogni settimana in studio ⚖️
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Ricorda sempre: conoscere i propri diritti è il primo passo per non farseli togliere #sospensioneinvalidità #revocainvalidità #inps #pensioniinvalidità #carminebuonomo
Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20):
"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".
Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3):
"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".
Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.
Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.
Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.
Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.
Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:
1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;
2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.
Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";
Con riferimento all'annosa questione "verbale di revisione negativo / nuova domanda amministrativa" negli ultimi tempi l'INPS, a seguito delle continue "batoste" ricevute dai vari Tribunali del Lavoro italiani (LINK agli articoli) ha provato ad affinare gli artigli, modificando la propria strategia offensiva.
Cosa succede in pratica?
A titolo meramente esemplificativo, con verbale di revisione l'INPS comunica la mancata conferma del requisito sanitario con la sospensione dei benefici (economici e non) e contemporaneamente avvisa della possibilità di ricorrere in Tribunale con giudizio ex art. 445 bis cpc nei 6 mersi dalla notifica.
E fin qui nulla quaestio!!!
La cosa grave, invece, è che a distanza di un periodo variabile da pochi giorni a 2/3 mesi dalla notifica del verbale sanitario, l'INPS PROVVEDE - IN MANIERA TOTALMENTE IRRITUALE ED ILLEGITTIMA - ANCHE AD ADOTTARE E COMUNICARE la REVOCA della prestazione.
In questo modo, credendo di trovarsi di fronte ad un magistrato poco attento e ad un avvocato stupido, l'Istituto, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto della domanda per intervenuta revoca.
Anche mia figlia che ha appena nove anni sa benissimo che LA REVOCA FORMALE PUÒ (anzi DEVE) ESSERE
ADOTTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL VERBALE SANITARIO NON VIENE IMPUGNATO ENTRO
SEI MESI OPPURE SE, L’EVENTUALE GIUDIZIO DI ATPO VIENE DEFINITO CON ESITO
SFAVOREVOLE AL RICORRENTE.
Lo sa mia figlia, lo sa il mio vicino di casa, lo sa anche il mio cagnolino, ma - guarda caso - all'INPS non lo sanno o, più probabilmente, fanno finta di non saperlo!!!
Fortunatamente esistono i magistrati e gli avvocati (si perdoni l’autocelebrazionismo): i primi deputati a far rispettare la legge ed i secondi a denunciare alla magistratura le storture del sistema e gli abusi di potere come questo or ora denunciato!!!
Con l'allegata ordinanza resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, a seguito delle note di trattazione scritta, la sempre attentissima e preparatissima d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare la strampalata eccezione INPS di improponibilità per intervenuta revoca ha formalmente provveduto alla nomina del CTU con la seguente motivazione:
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.
Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).
La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".
Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".
Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.
Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della
propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.
La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO,
NON FA ALTRO CHE
CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTODI REVOCA.
Andando a esaminare, infatti, i
punti da 18 a 20 della parte motiva della"illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge:
18. Inoltre, poiché l'art. 20,
comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLASOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE,
che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.
19. DUNQUE, NULLA VIETA
ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONEAMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTODELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE
GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONEIL DIRITTO
ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA
ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad
interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che
deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede
alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista
espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi
effettuati).
20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA
STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto
estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire
anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e
comunicata".
Purtroppo, peró, quando “il saggio indica
la luna, lo stolto guarda il dito”….
Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben
pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso
e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe la presentaziuone di una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli Nord con un'ordinanza del 14/12/2020 (giudizio R.G. 3831/2020) a firma del Giudice dott. Barbato, Rosario Capolongo, gentilmente inviatami dall'amico e collega avv. Vincenzo Pecorario dell’omonimo foro.
Davvero interessante è la parte in cui il sempre ineccepibile dott. Capolongo, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445
/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "... la ratio decidendi espressa dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28445/2019) in ordine all'indispensabilità della presentazione di una nuova domanda amministrativa in caso di revoca della prestazione assistenziale in godimento non si attagliano al gudizio in esame, che ha, invece ad oggetto la verifica della permanenza del requisito sanitario, di cui l'I.N.P.S. in sede di visita di revisione ha negato la sussistenza".
Conclude, quindi, in maniera davvero impeccabile: "... L'ESITO DELLA VISITA DI REVISIONE SANITARIA NON E' ASSIMILABILE ALLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE".
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Chieti con un'ordinanza del 30/11/2020 gentilmente inviatami dalla collega avv. Maria Grazia D'Amelio dell’omonimo foro.
Davvero interessante è la parte in cui il Giudice, d.ssa Laura Ciarcia, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "Ritenuto che l'eccezione preliminare di improponibilità non possa essere accolta in quanto, come affermato dalla S.C. ... solo ove la revoca della prestazione già fruita sia stata effettivamente adottata, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, l'interessato è obbligato a presentare una nuova domanda amministrtiva, mentre nel caso di specie tale revoca non risulta formalmente adottata nè comunicata".
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Messina, G.L. d.ssa Rosa Bonanzinga, con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.
Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro con tre interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dai colleghi avv.ti Giacomo Felli del foro di Avezzano (Aq), Francesco Luigi De Cesare del foro di Bari e Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.
Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli, G.L. dott.ssa Mariavittoria Papa e dott. Roberto De Matteis, con due interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dagli amici e colleghi avv.ti Gianluca Vecchione ed Alessandro Faggiano.
Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Catania, G.L. d.ssa Caterina Musumeci, con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Giuseppe Marzano dell'omonimo foro.
Troverete il file in formato .pdf, liberamente scaricabile, in fondo al post.
Altri articoli sulla questione "verbale di revisione / nuova domanda" a seguire:
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Fabiana Colameo, con un ordinanza del 17/12/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, torna a pronunciarsi sulla eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto capziosamente equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale.
In particolare nel verbale d'udienza, in un ATPO avverso verbale di revisione negativo, il Giudice "... stante la mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione..." provvede regolarmente al conferimento dell'incarico al CTU .
Altri articoli sulla questione "verbale di revisione / nuova domanda" a seguire:
Si susseguono a tamburo battente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani stanno rigettando la capziosa eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale.
La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019in un primo momento erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS.
Dopo i Tribunali di Napoli Nord e Bari, è il Tribunale di Foggia, in persona del G.L. dr. Ivano Caputo, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami contemporaneamente dai colleghi avv.ti Giacomo A. Celentano e Luigi Francesco De Cesare.
Si susseguono inesorabilmente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani, nel rigettare la strampalata eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale, provvedono alla nomina del CTU.
La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019che in un primo momento era stata erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS.
Dopo il Tribunale di Napoli Nord (LINK) è il Tribunale di Bari in persona del dr. Giuseppe Lagioia, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Luigi Francesco De Cesare dell'omonimo foro.
Come ho avuto già modo di parlarne QUI e QUI, l'orientamento della Cassazione secondo cui, quando interviene la revoca di una prestazione assistenziale, il beneficiario deve presentare una nuova domanda amministrativa non solo è sacrosanto ma non fa altro che confermare quanto previsto dalla normativa in materia.
Il problema però è far capire ai solerti procuratori dell'Istituto, che propugnano acriticamente questa teoria senza evidentemente capire di cosa si parla, la differenza formale e sostanziale tra il verbale negativo di revisione sanitaria (sempre impugnabile in giudizio, cui seguirà la sospensione della prestazione nei 30 giorni successivi) ed il successivo provvedimento di revoca (che può intervenire solo quando il verbale non viene impugnato in giudizio nei 6 mesi oppure, se impugnato, il relativo giudizio dovesse concludersi con esito negativo).
E' evidente che qualora, per assurdo e per ipotesi, il provvedimento formale di revoca dovesse intervenire prima dei 6 mesi stabiliti per l'impugnazione o prima della conclusione del giudizio di ATPO, quest'ultimo sarebbe autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per mancanza di motivazione.
Quindi, ritenendo di far cosa gradita a tutti, anche per far meglio comprendere la differenza "grafica" con il verbale sanitario, provvedo ad allegare un formale provvedimento di revoca che l'INPS emette (o meglio emetteva fino a qualche anno fa, visto che per "spending review" oramai non lo invia più) solo dopo che sia diventato definitivo il verbale negativo di revisione.
Vi invito pertanto a stamparne una copia da portare sempre con voi (click tasto destro sull'immagine e poi salva con nome) per far capire al destinatario la differenza sostanziale e soprattutto formale tra i due provvedimenti.