⚖️ Sentenza molto importante della Corte Costituzionale: n. 91/2026.
La Consulta ha stabilito che la pensione di reversibilità non può essere negata automaticamente al partner superstite di una coppia gay sposata all’estero.
📌 Molti rigetti INPS possono nascondere questioni giuridiche contestabili.
Controllare bene il motivo del diniego è fondamentale.
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🧓💬 “Ma se uno lavora tutta la vita… e poi muore prima di andare in pensione… che fine fanno tutti quei contributi?”
Una domanda che mi fanno spesso — e che, diciamocelo, ci fa venire un po’ di ansia solo a pensarci. 😠
Nel video di oggi ti spiego proprio questo: che fine fanno i contributi previdenziali quando una persona muore prima di andare in pensione.
🎥 Ti racconto in parole semplici, senza paroloni da avvocato, cosa prevede la legge, se c’è un modo per recuperarli, chi può farne richiesta, e soprattutto: se è vero che vanno “persi” o no.
È un argomento tosto, ma importantissimo, soprattutto se hai perso un familiare che aveva versato anni di contributi senza mai vedere una pensione. 😞
👉 Quindi guarda il video fino alla fine, lascia un mi piace 👍, condividilo con chi potrebbe averne bisogno (magari un amico o un parente), e soprattutto scrivi nei commenti la tua esperienza. Hai vissuto qualcosa di simile? Hai dei dubbi? Fammeli sapere!
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Com'è noto, per legge la pensione di reversibilità può spettare anche ai figli maggiorenni, purchè inabili al lavoro ed a carico del genitore defunto.
Vero è che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius.
la Cassazione infatti ha rilevato che la decisione impugnata era priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre.
Con la Sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilitànon può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
La Corte ha rilevato l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.
Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.
A seguire il provvedimento, liberamente sacricabile, in formato .pdf
L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Come precisato con la circolare n. 185 del 2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.
In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).
Con circolare n° 19 del 01/02/2022, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte della Sentenza in cui il sempre impeccabile dr. V. Trinchillo del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente, anche alla luce della giurisprudenza succedutasi nel tempo, tutti i requisiti extrasanitari richiesti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.
Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, è opportuno precisare che la circolare n.195 del 30 novembre 2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
La posizione dell’Istituto è esplicitata nella precedente circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in cui sono state riconfermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, emanata a seguito di parere ministeriale in merito.
In particolare, il paragrafo 2.2 della circolare n. 195/2015, fornisce disposizioni di carattere generale che chiariscono le modalità di comunicazione all’Istituto di tutti quei redditi che non sono dichiarati al fisco, tra cui i redditi non assoggettabili ad Irpef e il Tfr, che sono necessari per calcolare l’importo di altre tipologie di prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali).
Tuttavia, la stessa circolare specifica chiaramente alla rilevanza 11 che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF.