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martedì 10 novembre 2015

Incomprensibili e quindi illegittime le pretese restitutorie INPS per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed inequivoci (Cassazione, Sez. L, Sentenza n° 198/2011)


Con la Sentenza n° 198/2011 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione esprime il suo autorevolissimo parere sulla circostanza che l'assoluta genericità dei provvedimenti restitutori emessi dall'INPS in via amministrativa non consente in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria.

L'aspetto interessante della questione è che la Suprema Corte - pur avallando in toto l'orientamento espresso dalle S.S.U.U. con Sentenza n° 18046/10 secondo cui "in tema di indebito, in caso di richiesta di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'attore processuale ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto" - ha statuito fermamente che nel caso specifico la sentenza impugnata aveva correttamente accertato che "del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'INPS indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci".

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF

venerdì 6 novembre 2015

Censurata la genericita' delle richieste di indebito INPS: in tali casi e' onere esclusivo dell'istituto provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cassazione, Sentenza n° 28516/2008)

Con sentenza del 1° dicembre 2008, n. 28516, la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se l’Inps richiede la restituzione dell’indebito, anche per suo errore, e l’assicurato impugna l’atto di richiesta di restituzione dell’indebito in tribunale - chiedendo che sia negata la sussistenza dell’indebito – su tale Istituto grava comunque l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa.
Per tale indebito contributivo la suprema Corte di Cassazione ha chiarito che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Con tale sentenza è stato quindi negato all’Inps il ricorso che presupponeva che l’onere della prova fosse a carico all’assicurato, che pure aveva agito in giudizio contro l’inps.

FATTO E DIRITTO
Una dipendente ricorreva alla Corte di Appello contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di negare la sussistenza dell'indebito previdenziale rivendicato dall'INPS, ritenendo che la somma da esso richiesta le fosse stata indebitamente elargita e che fosse stata correttamente applicata la disciplina di cui alle leggi al riguardo vigenti.
La stessa dipendente aveva dedotto tra l'altro che l'INPS non aveva dato adeguata dimostrazione della effettività dell'indebito in presenza di una specifica ed espressa contestazione da parte sua.
La Corte d’Appello aveva comunque riconosciuto che la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito era stata correttamente applicata dal primo giudice, ma che tuttavia l'assicurata, cui era stata inviata in via stragiudiziale una richiesta di restituzione di somme asseritamene corrisposte senza titolo, aveva espressamente contestato in radice la stessa validità del provvedimento, deducendo che la sua genericità non le aveva consentito di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Dunque la stessa Corte di Appello aveva trovato eccessivamente gravoso addossare alla dipendente l'onere della prova peraltro richiesta dalla stessa dipendente che aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa.
Ed avendo riscontrato che, in effetti, nel provvedimento emesso in via amministrativa l'Inps non aveva dedotto, né dimostrato perché la somma richiesta dovesse ritenersi indebitamente elargita, ha accolto l'appello, dichiarando la irripetibilità dell'indebito.
Contro tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

mercoledì 4 novembre 2015

Prescrizione crediti contributivi derivanti da cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc (Corte d'Appello di Lecce, sez. lavoro, sentenza 668/2014)


Fonte: Altalex
“Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668 14/03/2014).
Il caso

venerdì 23 ottobre 2015

Incontro dibattito sul tema "Indebito previdenziale ed assistenziale e regolamentazione dei compensi professionali alla luce del D.M. 55/2014"

Allego locandina dell'interessantissimo convegno in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.

L'evento è fissato per il giorno mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 11 alle ore 15 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

E' prevista l'attribuzione di n° 4 crediti formativi.

Carmine Buonomo




 




mercoledì 21 ottobre 2015

Indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991



In tema di indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, segnalo questo interessantissimo precedente del tribunale di Nola, G.L. d.ssa Francesca D'Antonio, gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza.
Sull'argomento "indebiti", troverete altri articoli cercando nelle rispettive etichette (colonna a destra della Home page).

Carmine Buonomo

LINK PAG. 1, 2, 3 e 4

martedì 28 luglio 2015

Indebito previdenziale: sanatoria ex L. 412/1991 e L. 448/2001

In merito all'annoso problema degli indebiti previdenziali posto un'interessantissima sentenza del Tribunale di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Adriana Lauri.
Nel provvedimento, in particolare, si affronta la questione sia dal punto di vista della sanatoria ex art. 13 L. 412/91 che ex art. 38 L. 448/2001.