Con sentenza del 1° dicembre 2008, n. 28516, la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se l’Inps richiede la restituzione dell’indebito, anche per suo errore, e l’assicurato impugna l’atto di richiesta di restituzione dell’indebito in tribunale - chiedendo che sia negata la sussistenza dell’indebito – su tale Istituto grava comunque l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa.
Per tale indebito contributivo la suprema Corte di Cassazione ha chiarito che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Con tale sentenza è stato quindi negato all’Inps il ricorso che presupponeva che l’onere della prova fosse a carico all’assicurato, che pure aveva agito in giudizio contro l’inps.
FATTO E DIRITTO
Una dipendente ricorreva alla Corte di Appello contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di negare la sussistenza dell'indebito previdenziale rivendicato dall'INPS, ritenendo che la somma da esso richiesta le fosse stata indebitamente elargita e che fosse stata correttamente applicata la disciplina di cui alle leggi al riguardo vigenti.
La stessa dipendente aveva dedotto tra l'altro che l'INPS non aveva dato adeguata dimostrazione della effettività dell'indebito in presenza di una specifica ed espressa contestazione da parte sua.
La Corte d’Appello aveva comunque riconosciuto che la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito era stata correttamente applicata dal primo giudice, ma che tuttavia l'assicurata, cui era stata inviata in via stragiudiziale una richiesta di restituzione di somme asseritamene corrisposte senza titolo, aveva espressamente contestato in radice la stessa validità del provvedimento, deducendo che la sua genericità non le aveva consentito di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Dunque la stessa Corte di Appello aveva trovato eccessivamente gravoso addossare alla dipendente l'onere della prova peraltro richiesta dalla stessa dipendente che aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa.
Ed avendo riscontrato che, in effetti, nel provvedimento emesso in via amministrativa l'Inps non aveva dedotto, né dimostrato perché la somma richiesta dovesse ritenersi indebitamente elargita, ha accolto l'appello, dichiarando la irripetibilità dell'indebito.
Contro tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE