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martedì 11 aprile 2017

Le eccezioni preliminari relative ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione nell'ATPO rappresentano motivo per formulare dichiarazione di dissenso e proporre il conseguente giudizio di merito (Cass., ordinanza n° 22949/2016)


Procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - eccezione di insussistenza di requisito non sanitario o processuale proposta nell'atto di costituzione - successivamente all'effettuazione dell'accertamento medico è onere per l'Inps di ribadire l'eccezione con la dichiarazione di dissenso e il successivo giudizio di merito (Sintesi non ufficiale).

La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione; in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione (Conferma Cass. 8932/2015) - (Massima non ufficiale)

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF

Carmine Buonomo


mercoledì 22 marzo 2017

Nel contrasto tra decreto di omologa e CTU, l'unico rimedio esperibile è la procedura CEM (Cassazione, ordinanza n° 6415/2017)


Avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).

La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;


Il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione.


(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6415 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo





lunedì 20 marzo 2017

Per la Suprema Corte i compensi del giudizio in opposizione ad ATPO negativo vanno liquidati in complessivi € 4.198,50 oltre accessori (Cassazione, Ordinanza n° 6457/2017)



All'esito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis comma 6 cpc, il valore della causa va individuato nello scaglione ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (nel caso specifico, due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento, ma lo stesso discorso può valere anche per l'assegno/pensione di invalidità civile) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, € 1.314,00 e per il giudizio di merito € 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 - cause di previdenza). 

(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6457 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.


Carmine Buonomo

martedì 20 dicembre 2016

Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito dinuova certificazione sanitaria ex art. 149 disp.att.cpc (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1773/2016)


Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo ho da sempre sostenuto la pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.att. cpc (aggravamento in corso di causa) e quindi la possibilità di depositare nuova documentazione sanitaria maturata successivamente al deposito della CTU contestata.

L' art. 149 disp.att. cpc infatti recita: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

Del resto la L. 111/2011 (di conversione del D.L. 98/2011 introduttivo del procedimento ex art. 445 bis cpc) non ha nè abrogato la suddetta disposizione nè l'ha relegata ad una sola, eventuale, fase di giudizio. 

Tuttavia una corrente - fortunatamente minoritaria - della magistratura del lavoro, ritiene che nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo non sarebbe possibile prendere in considerazione gli aggravamenti verificatisi in corso di causa, in quanto l'eventuale successiva CTU dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sul complesso patologico cristallizzatosi nella prima fase di giudizio.

Sull'argomento, quindi, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente (Sentenza n° 1773/2016) della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa  in cui, in un giudizio di opposizione ad ATPO negativo patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Chiara Cucinella ha preso espressa posizione, motivando in maniera precisa e minuziosa la possibilità di depositare la nuova certificazione sanitaria maturata nel corso di giudizio.   


Carmine Buonomo









lunedì 7 dicembre 2015

Ammissibile la revocazione del Decreto di omologa ex art. 445 bis cpc(Tribunale Napoli, Sentenza n° 9801/2015)


Posto un interessantissimo precedente giurisprudenziale, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello.
La peculiarità del provvedimento è rinvenibile nella circostanza che, per la prima volta, si stabilisce in modo fermo l'ammissibilità dello strumento della revocazione per errore di fatto (ex co. 4, art. 395 cpc) ai Decreti di omologa emessi a seguito di ATPO.
Opinabile, ad avviso dello scrivente, solo la motivazione secondo cui "la controvertibilità del rimedio proposto determina la compensazione delle spese del giudizio", quasi come se - nel caso concreto - l'attività difensiva materialmente posta in essere fosse stata meno "impegnativa" di quella teoriamente profusa in altri tipi di giudizio.