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martedì 8 marzo 2022

Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)

In riferimento al titolo del post, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., G.L. d.ssa Federica Ronsini, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni". 

La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.

L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.

Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.

Buona lettura, 

Carmine Buonomo 

lunedì 28 febbraio 2022

L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)

Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.

Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue: 

" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".

A seguire il link al provvedimento.

mercoledì 23 febbraio 2022

Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)



Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per la gentile segnalazione e soprattutto per il commento alla Sentenza, rinvenibile sul gruppo Facebook "UIF Napoli Nord: osservatorio previdenziale".

Risoluzione di contrasti e nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione di CTU senza il vincolo delle previe "osservazioni", direttamente in comparsa conclusionale (o note autorizzate per noi) o in appello (o in giudizio di opposizione ad ATPO per noi), purché le contestazioni attengano a questioni scientifiche e/o valutative e non a vizi del procedimento (per non eludere l'onere della contestazione nel primo atto difensivo ex art. 157 cpc sulle nullità relative).

Al capo "19" ci sono i 3 principi di diritto in tema di contestazioni alle CTU:

"Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".

"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".

lunedì 7 febbraio 2022

Nell'ATPO è consentito l'ampliamento della domanda giudiziaria per prestazione non richiesta nel ricorso introduttivo (Tribunale Catania, ordinanza RG 6253/2021)

Condivido una recentissima ordinanza del Tribunale di Catania, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Giuseppe Marzano, con cui il G.L. in fase di ATPO, ha consentito l'ampliamento della domanda giudiziaria (e, conseguentemente, anche l'incarico al CTU) per prestazione non richiesta con il ricorso introduttivo.

Il collega mi scrive che la questione nel foro etneo è molto dibattuta dal momento che molte richieste vengono rigettate sulla scorta che secondo alcuni magistrati  l'aggravamento ex art. 149 d.a. cpc vada inteso solo sotto il profilo sanitario (per una decorrenza diversa e raggiunta in corso di causa) e non come ampliamento della domanda giudiziaria.

Carmine Buonomo


giovedì 3 febbraio 2022

Il coniuge separato - per colpa o con addebito senza diritto agli alimenti - ha diritto alla pensione ai superstiti (Circolare INPS n° 19/2022)


L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Come precisato con la circolare n. 185 del 2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Con circolare n° 19 del 01/02/2022, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

giovedì 30 dicembre 2021

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2022 (Circolare INPS n° 197/2021)



Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 

Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 197/2021 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

L'importo dell'assegno sociale nel 2022 sale a € 467,65 , il trattamento minimo del FPLD a € 523,83. 

Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2022 a € 291,69 al mese, e per l'indennità di accompagnamento che aumenta da € 522,1 a € 525,17 al mese. 



giovedì 21 ottobre 2021

Studio Legale Buonomo inserito nell'elenco dei candidati per l'indagine "Gli Studi Legali dell'anno 2022" del Sole24Ore: Votateci!!!

 

Anche quest'anno lo Studio legale Buonomo, già riconosciuto nell'anno 2020, è stato inserito nell'elenco dei candidati all'indagine "Gli Studi Legali dell'anno 2022" indetta dal Sole24Ore e Statista, piattaforma di dati aziendali n. 1 al mondo.

Se ritenete che l'attività da noi svolta sia (e soprattutto sia stata) meritevole di supporto, vi chiediamo di perdere pochissimi secondi del vostro prezioso tempo per onorarci del voto.

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A seguire i vari step:

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