giovedì 19 ottobre 2017

Illegittimità blocco indiscriminato delle prestazioni assistenziali ex L. 92/2012 (Ord. Tribunale Marsala del 17/07/17)


Allego un'interessantissima ordinanza ex art. 700 c.p.c., gentilmente trasmessami dal collega avv. Erasmo Foraci del foro di Caltagirone, ed emessa in un giudizio da lui patrocinato avverso un blocco arbitrario di prestazioni assistenziali da parte dell'INPS.

Il ricorrente  è stato rappresentato nel giudizio in oggetto dal protutore, in quanto condannato all'ergastolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed attualmente sconta la pena al proprio domicilio per incompatibilità al regime carcerario.

Lo stesso è titolare di pensione per cieco civile e di indennità di accompagnamento.

L'Inps ha operato il blocco arbitrario applicando La L. n° 92 del 28 giugno 2012.

L'Inps con messaggio datato 5 giugno 2017 n. 2302, ha arbitrariamente proceduto alla sospensione di tutte le prestazioni assistenziali in capo ai soggetti ricadenti delle fattispecie di cui al comma 58 dell'art. 2 L. n. 92/2012 (sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 270 bis, 280,289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 c.p.).

La sospensione ad nutum operata dall'INPS è da considerarsi illegittima e contra legem, in quanto l'istituto arbitrariamente ha proceduto in via cautelare, sparando nel mucchio, senza alcuna verifica previa delle prestazioni assistenziali in questione, riguardo a decorrenza e tipologia delle stesse.

Nel caso di specie l'INPS ha sospeso improvvisamente le prestazioni assistenziali di cui risulta essere titolare il ricorrente, senza prima verificare le decorrenze di tali benefici economici e privando così lo stesso dei mezzi di sostentamento strumentali all'assistenza e alle cure di cui è abbisognevole, con grave pregiudizio così per l'integrità fisica , per il diritto alla salute e per la propria esistenza dignitosa oltrechè per quella dei familiari che l'assistono in funzione solidaristica (Cass. Civ. sent. n. 1268/2005). 

A maggior intelligenza la legge Fornero prevede la revoca delle pensioni sia quando condannato sia recluso presso le carceri, sia quando le prestazioni vengano corrisposte dal 2012, nel caso de quo il ricorrente è titolare delle medesime ante 2012.

Inoltre le prestazioni assistenziali , ad eccezione della pensione per cieco parziale , vengono corrisposte al solo titolo delle minorazione cioè prescindendo da ogni limite reddituale personale e indipendentemente dall'età, sono prestazioni del tutto peculiari, in cui l'intervento è rivolto alla tutela della salute, per consentire una esistenza dignitosa e , nel caso della indennità di accompagnamento ex .l. 18/80, anche a sostenere il nucleo familiare , in funzione solidaristica, al fine di incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti , evitando così anche il ricovero in istituti di cura ed assistenza , con conseguente diminuzione della spesa sociale ( Cass. Sez. Vi civ. Ordinanza del 27/11/2014 n. 25255).

A seguire il testo del provvedimento.

Carmine Buonomo











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