lunedì 2 novembre 2015

Ripetibilita' dei ratei di assegno di invalidita' civile indebitamente percepiti per la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro (Cass. n. 19638/2015)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani da Viterbo (Link Sito web) per la gentile segnalazione 

MASSIMA NON UFFICIALE: In caso di prestazioni assistenziali erogate malgrado la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, vanno restituiti solo i ratei indebitamente ricevuti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.


Civile Sent. Sez. L Num. 19638 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 01/10/2015
 
SENTENZA
sul ricorso 23428-2010 proposto da:
M***** F******, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- controrícorrente -
nonchè contro
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1281/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2009 r.g.n. 10482/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 26.10.09 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame di F***** M***** contro la sentenza del Tribunale di Latina che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l'accertamento negativo del credito di £. 40.038.475 vantato dal Ministero dell'Interno a titolo di ripetizione di indebito per l'assegno di invalidità percepito dall'attrice nonostante l'assenza del requisito della incollocazione al lavoro. Aveva eccepito a riguardo F***** M****** che il diritto alla ripetizione di tale indebito non avrebbe potuto decorrere se non dal primo mese successivo alla data del provvedimento di revoca del beneficio.
Per la cassazione della sentenza ricorre F***** M***** affidandosi ad un solo motivo.
L'INPS resiste con controricorso.
Il Ministero dell'Interno — anche nei confronti del quale si sono celebrati i gradi di merito — è rimasto intimato.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con unico motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge - fra cui il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, nonché il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 - per non essersi la Corte di merito attenuta all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di prestazioni assistenziali erogate malgrado la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, vanno restituiti solo i ratei indebitamente ricevuti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
 
2- Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 8970/14; Cass. n. 1446/08; Cass. n. 7048/06) pronunciatasi sullo specifico tema della ripetibilità delle prestazioni indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro.
Si muova dal rilievo che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge).
Nessuna disposizione, però, prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso di mancanza del requisito della incollocazione al lavoro, sicché devono trovare applicazione le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale).
Tali disposizioni vanno individuate, essenzialmente, nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
Si tratta, dunque, di previsioni legislative che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che - pertanto - cede loro il passo.
In proposito non è conferente il richiamo dell'INPS alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21453/13, Cass. n. 12406/03 e Cass. n. 5167/98) in tema di ripetizione di ratei di prestazione erogati a persona diversa dal beneficiario (perché nel frattempo deceduto o per altra ragione), in quanto in siffatta evenienza l'applicazione dell'ordinaria disciplina codicistica dell'art. 2033 c.c. è giustificata dall'estraneità dell' accipiens a qualsivoglia rapporto previdenziale od assistenziale.
Infine, sempre contrariamente a quanto propugnato dall'istituto controricorrente, non rileva l'assenta mancanza di buona fede dell' accipiens, atteso che le disposizioni speciali sopra ricordate non ne prendono in considerazione l'atteggiamento soggettivo (che - per altro — lo stesso art. 2033 c.c. considera al solo fine del regime degli interessi).

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi.
Per l'effetto si cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 16.6.15. 

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