lunedì 14 luglio 2014

Fattura elettronica e condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite

In questi giorni mi stanno contattando numerosi colleghi, spaventatissimi, per chiedere un'aiuto nella predisposizione della c.d. "fattura elettronica" nei confronti dell'INPS.
L'origine di questa "isteria" collettiva deriverebbe (uso il condizionale perchè a me non è ancora pervenuto alcunchè) da alcune comunicazioni INPS nelle quali si fa presente l'impossibilità a provvedere al pagamento dei compensi di causa, in mancanza del previo inoltro della fattura in formato elettronico.
Questo mie poche righe, quindi, sono per tranquillizzare i numerosi amici e colleghi sulle modalità di di fatturazione e soprattutto sui riferimenti normativi (e non) per cui la fattura finale va inequivocabilmente intestata al cliente e non all'INPS.
Di conseguenza, almeno per la fatturazione dei compensi giudiziali nelle controversie previdenziali ed assistenziali, non esiste alcun obbligo di fatturazione elettronica
Invito, quindi, tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni da parte dell'INPS ad ignorarle sistematicamente e, decorsi invano i termini di legge, agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto: in caso di improbabili opposizioni esecutive, vogliate impostare la linea difensiva sulla base dei riferimenti a seguire.

Carmine Buonomo
Di norma, al termine di una controversia legale, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali a favore dell'altra parte.
Tra queste spese è compresa anche la parcella del legale della parte vittoriosa. 
Con la Sentenza n. 10336/2009, la Cassazione ha ribadito che la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore della
parte vittoriosa, con liquidazione dell’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’IVA, che la medesima parte vittoriosa ha versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 D.P.R. 633/1972, trattandosi di un onere accessorio, che consegue al pagamento degli onorari al difensore. 
L'avvocato della parte vincitrice può scegliere se farsi pagare direttamente dal proprio cliente, il quale si rivarrà nei confronti della parte soccombente, oppure direttamente dalla parte soccombente, utilizzando l'istituto della "distrazione delle spese" (art. 93 cpc), solo se lo prevede la procura difensiva.
In ogni caso, il difensore emette la fattura unicamente al proprio cliente - parte vittoriosa, in forza del rapporto esistente (eventualmente, indica se il pagamento avviene dalla parte soccombente).
Tale regola si ricava alla considerazione che ai fini IVA, l’articolo 18 del DPR n. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 

Dal che discende che appunto l’avvocato debba addebitare l’imposta inerente le spese legali al proprio assistito.

In senso conforme alle sovraesposte argomentazioni, riferimenti è indubbiamente la Circolare Ministeriale n. 203/E del 06/12/94.



RIFERIMENTI: 

Art. 15 D.P.R. n. 633/73 
Art. 25 D.P.R. n. 600/73
Artt. 91 e 93 cpc
Circ. Dir. Centr. Affari Giur. e Cont. n. 1260/94 
Regolamento Ministeriale n. 360358/79
Circolare Ministeriale 6.12.94, n. 203/E
Regolamento Ministeriale 24.07.98, n. 91/E
Avv. Gen. Stato, Consultiva n. 4332/92  
Avv. Stato Firenze, Consultiva n° 3247/98
Cass., sent. n. 22787/11 
Cass., sent. n. 16037/10
Cass., sent. n. 10336/09 

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