lunedì 30 giugno 2014

No al cumulo dei periodi assicurativi per l’assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 9582/2014)



Il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici non è applicabile all’assegno di invalidità, in quanto tale assegno non può essere considerato una pensione; lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9582 del 5 maggio 2014.

IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di una lavoratrice, proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile d’invalidità, di cui era titolare sin dall’agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all’assegno ordinario d’invalidità in quanto l’intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s.

Avverso questa sentenza l’Inps ricorre in cassazione lamentando l’erronea applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 16 della Legge n. 233/90, al titolare di assegno ordinario d’invalidità, di cui all’art. 1 della Legge n. 224/84, calcolato in base alla sola contribuzione versata nell’Assicurazione generale Obbligatoria che faccia richiesta di ricalcalo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Istituto. L’art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, oggetto di censura, testualmente prevede: “1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29″.

Si tratta, pertanto, di stabilire se il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici è applicabile anche all’assegno d’invalidità di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

A tal fine va richiamata la giurisprudenza della Corte di legittimità che ha più volte rimarcato la sostanziale differenza tra la pensione d’inabilità e l’assegno ordinario d’invalidità, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 1 della citata legge 12 giugno 1984 n. 222, e tanto perché spettano sulla base di presupposti nettamente distinti e sono regolamentati da una disciplina diversa che non consente di parificarne la misura, giacché per l’assegno è prevista la integrazione al minimo (art. 1 comma terzo), mentre per la pensione il meccanismo della integrazione è escluso, essendone specificamente fissata la misura sulla base di appositi parametri e con l’applicazione di particolari maggiorazioni (art. 2 comma terzo) e nel caso di concorso con rendita erogata dall’Inail viene previsto per la pensione (art. 2 comma sesto) un criterio di calcolo differenziale del tutto avulso rispetto a quello adottato per l’assegno di invalidità (Cfr Cass.2 luglio 199 n. 6845).

Da tali specifici caratteri dell’assegno d’invalidità la Corte ha desunto che trattamento pensionistico può definirsi solo la pensione d’inabilità, mentre la temporaneità dell’assegno d’invalidità che diviene definitivo solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformato in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non è reversibile, colloca tale prestazione al di fuori delle pensioni (Cass. 28 gennaio 2008 n. 1818 e nello stesso senso da ultimo Cass. 10 giugno 2011 n. 12810).

Tanto comporta che, riferendosi il richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 testualmente ed esclusivamente alla “pensione” e non potendo a questa in alcun modo essere assimilato l’assegno ordinario d’invalidità di cui all’art. 1 della citata legge 12 giugno 1984 n. 222, non trova applicazione, per quest’ultima prestazione, il meccanismo della determinazione del relativo importo sancito dal detto art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233.

Del resto, la Corte di Cassazione, sia pure con riferimento al diverso istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, ha escluso la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall’assegno ordinario di invalidità e ciò in considerazione della specificità del relativo trattamento che non è assimilabile alle pensioni (Cass. 11 giugno 2011 n. 12810).

Le indicate diversità escludono qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale della norma così interpretata.

Viene conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: “l’art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici riferendosi testualmente ed esclusivamente alla “pensione” non è applicabile all’assegno d’invalidità di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, non essendo detta prestazione per le sue intrinseche caratteristiche – temporaneità della corresponsione che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non è reversibile – assimilabile ad un trattamento pensionistico”.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso dell’Inps.


Art. 16 L. 233/90 - Cumulo dei periodi assicurativi
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.


Art. 1 L. 222/84 - Assegno ordinario di invalidità
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
3. L’assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L’integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l’integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l’importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per l’accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
6. L’assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
7. L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell’assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell’assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell’assegno di invalidità, l’ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all’assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell’articolo 7 sopra citato.
10. Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile.
11. All’assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall’articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l’assegno di invalidità.

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