domenica 16 marzo 2014

Pluriminorazioni e possibilità di cumulo delle provvidenze (art. 2, L. 429/1991)



Concetto di pluriminorazione

La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti (ad esempio cecità e cardiopatia)
Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di inabilità lavorativa. 
Esse, però, non vengono semplicemente sommate tra di loro, bensì globalmente ponderate in misura e con modalità diverse secondo debbano definirsi "funzionalmente in concorso" o meramente "coesistenti".
Qualora sussistano diverse minorazioni, ciascuna relativa a differenti status di invalidità, è possibile ottenere il riconoscimento di ciascuno di essi, in quanto l'appartenenza ad una determinata categoria di invalidi non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente ad un'altra.
Il riconoscimento di più condizioni di invalidità non comporta però automaticamente il diritto alle erogazione di tutte le provvidenze economiche per esse spettanti, potendo intervenire, in tali circostanze, specifici divieti di cumulo imposti dal legislatore (per esempio:l'indennità di frequenza o l'assegno mensile).

Cumulo delle provvidenze

Per distinte patologie, una stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità: ad esempio, quello di invalido civile e quello di cieco civile. 
Ne discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche spettanti, sempre che, ovviamente, sussistano i requisiti previsti dalle norme relative alle singole provvidenze (per esempio, requisiti sanitari, assenza di ricovero gratuito per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ecc.).
Riguardo all'indennità di accompagnamento, la normativa anteriore alla Legge 429/91, prevedeva, nel caso di pluriminorazioni, il diritto ad una sola indennità. 
Successivamente la Legge 429/91, all'art. 2, ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni (ad esempio: l'invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta, ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni). 
La cumulabilità ha avuto effetto dal 1° marzo 1991.
Per quanto attiene la cumulabilità fra loro delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, il principio che emerge dalla legislazione vigente è quello della ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, come sopra precisato (per esempio l'indennità di frequenza o l'assegno mensile). 
Tale cumulabilità è pacifica quando le diverse provvidenze economiche scaturiscano da altrettanti riconoscimenti di invalidità, ciascuno in base a malattie o minorazioni diverse.
Più problematica è l'ipotesi in cui l'invalido soffra di minorazioni che, singolarmente, possano essere ripetutamente valutate ai fini dei diversi riconoscimenti di invalidità (ad esempio la cecità, ai fini delle provvidenze economiche previste per i ciechi civili e della indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili).
La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che, rispetto a tale ipotesi, non è individuabile un generico divieto di cumulo. 
Tale principio è stato espresso con la sentenza n. 346/1989, con la quale il giudice ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli art. 1, 1 comma della legge 18/1980, e 2, 4 comma, legge 118/1971, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale, poiché l'indennità di accompagnamento, in quanto diretta a consentire alle persone non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana (art. 2 e 38, comma primo, Cost.), costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed " aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità o alla inabilità al lavoro ed essa dunque non può essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidità civile assolta, concorrano menomazioni - come la cecità parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini.
Ebbene, a tali considerazioni la Consulta giunge premettendo un basilare principio circa la regola che esige che, ai fini del cumulo delle provvidenze economiche, ad ogni status di invalidità debba corrispondere una distinta causa invalidante. 
Tale regola, afferma la Corte, oltre a risultare irrazionale se applicata nei confronti della indennità di accompagnamento, sarebbe comunque, in tutti gli altri casi, suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conducesse ad un'insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto.
Principali riferimenti normativi:
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati

Fonte: SuperAbile

In tema di pluriminorazioni, mi preme sottolineare che non esiste un apposito "modello" o facsimile predisposto dall'INPS.
E' sufficiente presentare entrambe le istanze amministrative (ad es. invalidità civile e cecità) ed attendere l'esito delle visite.
Sarà l'INPS ad effettuare in automatico le dovute comparazioni e, nel caso, provvedere al pagamento cumulato delle prestazioni.
Nel caso di pagamento di una sola prestazione, bisognerà inoltare all'INPS una domanda di "accertamento delle pluriminorazioni" ai sensi della L. 429/1991.
In caso di reiezione della domanda, dopo aver esperito il ricorso amministrativo, il richiedente è legittimato ad adire la competente autorità giudiziaria.

Carmine Buonomo


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