giovedì 6 febbraio 2014

Qualificazione del rapporto di lavoro, verbali ispettivi e pretese contributive INPS


Ringrazio l'amico prof. avv. Ottavio Pannone per questo interessantissimo articolo pubblicato su "Diritto24".

Una pregevole sentenza della Corte d'Appello Genova, Sezione Lavoro civile, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 18 (Pres. Vigotti, rel. Ponassi) esamina, con particolare attenzione, il tema della esatta qualificazione del rapporto di lavoro e delle risultanze emerse dai verbali ispettivi.
Nel caso in esame, la Corte genovese ha ritenuto fondato il ricorso in appello con il quale l'appellante chiedeva accertarsi l'insussistenza dell’asserito rapporto di lavoro subordinato contestatogli dall'Inps, con il verbale di accertamento ispettivo, intrattenuto con una persona straniera, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese dall'istituto, a titolo di contributi, anche in considerazione del fatto che i testi escussi avevano confermato l'insussistenza di rapporto di lavoro di cui sopra.
Nella fattispecie, la prospettazione dell’Inps si fondava unicamente sulla riscontrata presenza della donna nel locale, intenta a svolgere le pulizie, in un momento di assenza del titolare.
In tale occasione, la donna, riconoscendo un legame affettivo con il titolare, riferiva di essersi recata in azienda per aiutare lo stesso a fare un po' di pulizia, senza però fornire alcuna ulteriore precisazione in ordine al concetto di 'aiuto', finalizzato cioè a comprendere se esso integrasse o meno gli estremi di un rapporto di lavoro.
Ebbene, a fronte di una siffatta ricostruzione, per la Corte doveva ritenersi che la prestazione, posta a fondamento delle pretese contributive azionate dall'Inps, fosse ascrivibile alla volontà di prestare un aiuto al titolare dell'esercizio commerciale, senza perciò ipotizzare una qualsiasi attività inquadrabile nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Su tali presupposti, in riforma della sentenza impugnata, la corte genovese, con attenta ed esauriente motivazione, statuiva che le somme richieste dall'Inps, con il verbale di accertamento oggetto di opposizione, a titolo di contributi, dovevano dichiararsi non dovute.
Per un maggior approfondimento della questione è utile riportare un pensiero, ripetutamente statuito dai giudici di legittimità, per cui i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (Cassazione sezione lavoro n. 6110/98, n. 9438/99, n. 2275/00, n. 17555/02 come ricordato da Cassazione Sezione Lavoro n. 5715 del 10 marzo 2011, Pres. Miani Canevari; ed ancora Cass. 3782 del 15 febbraio 2013).
Giova, altresì, precisare che, sempre secondo il più autorevole orientamento dei giudici di legittimità (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n.19762/2008) in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l’accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l’onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004n. 23229/2004n. 2032/2006n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell'INPS, ritenuti, in alcune decisioni - come in quella n. 12108/2010 - privi di efficacia probatoria.
La Corte di Cassazione ritiene che in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. 14965 del 6 settembre 2012).
Da ultimo appare utile riportare quanto indicato dall’inps con la circolare 75 del 13 maggio 2011 in merito alla motivazione del verbale unico.
Il comma 4 dell’art. 33 della legge 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro) stabilisce i contenuti del verbale unico.
In primo luogo, la motivazione del provvedimento si traduce nel riportare fedelmente nel corpo del verbale gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.
In tal modo il trasgressore viene informato di tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti attraverso un unico atto, che contiene anche le eventuali diffide a regolarizzare di cui ai successivi punti b), c) e d), nel rispetto del principio di ragionevolezza e di trasparenza dell’azione amministrativa.
A seguito della notificazione del verbale unico conclusivo, il destinatario o i destinatari dello stesso acquisiscono la certezza della completezza delle verifiche effettuate, attraverso la dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
La contestazione delle violazioni deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova; si ricorda quanto già precisato in relazione alla valenza delle dichiarazioni del lavoratore, che costituiscono semplice elemento indiziario, liberamente valutabile dall’autorità giudiziaria.
Affinché tali dichiarazioni possano assurgere ad elemento dotato di una valenza probatoria, si rende opportuno trovare riscontri anche attraverso ulteriori e diverse dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori. Delle c.d. dichiarazioni incrociate va dato atto nell’ambito del profilo motivatorio del provvedimento, e le stesse, in quanto spontanee, non devono implicare anche il riferimento alle generalità di coloro che le hanno rilasciate, e pertanto devono rimanere anonime.
E’ indispensabile, altresì, indicare tutti gli eventuali elementi documentali che siano stati ritenuti idonei a conferire certezza in ordine al riscontro nonché alla contestazione degli illeciti, al fine di consentire adeguata tutela del diritto di difesa, e in coerenza con l’obbligo “dell’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione” nel verbale unico, stabilito alla lettera e) del comma 4 dell’art. 33 della legge n. 183 del 2010.


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