giovedì 21 febbraio 2013

ASPI e Mini ASPI: come cambia la disoccupazione dal 2013



A partire dal 01/01/2013 a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato verrà applicata la nuova indennità di disoccupazione chiamata ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego).

L'ASPI e la mini-ASPI andranno a sostituire tutte le forme di disoccupazione: DS Ordinaria non agricola a requisiti normali, DS Ordinaria non agricola a requisiti ridotti, Disoccupazione speciale edile e mobilità.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato ed i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di lavoro stagionale.

REQUISITI

Per averne diritto occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione
- che la disoccupazione sia involontaria (rimane in vigore il diritto alla disoccupazione in caso di dimissioni volontarie per giusta causa).
- si possano far valere almeno due anni di assicurazione per DS
- si possa far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
Si ricorda che per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASPI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l'anzianità assicurativa ed il requisito contributivo.

CONTRIBUZIONE UTILE PER IL DIRITTO

Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti si considerano utili i contributi previdenziali compresi di quota DS ed ASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
contribuiti figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
i periodi di lavoro all'estero con paesi convenzionati ove sia possibile la totalizzazione;
contributi figurativi per astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli otto anni di età e nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

Si precisa che per l'individuazione del requisito del biennio la contribuzione agricola è cumulabile con la contribuzione non agricola e può dare diritto o alla DS agricola o all'ASPI secondo il criterio della prevalenza.

CONTRIBUZIONE NON VALIDA PER IL DIRITTO

Non sono utili i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro considerando sempre il minimale retributivo;
la cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
le assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente dai fratelli o sorelle di soggetti con handicap grave.
Questi periodi sono da considerare neutri e, di conseguenza consentono di ampliare il biennio di riferimento per il perfezionamento del requisito contributivo.

IMPORTO

l'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile degli ultimi 2 anni (da uni-emens) divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Per la retribuzione pari o inferire a 1.180 euro sarà il 75%.

Per retribuzioni maggiori di a 1.180 euro sarà il 75%+25% del differenziale tra detto importo e la retribuzione effettiva.

L' indennità, tuttavia, non può essere superiore all'importo massimo mensile dell'integrazione salariale che per l'anno 2013 è di euro 1.119,32.

All'indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed una ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Una segnalazione particolare è riservata ai soci di cooperative per i quali è introdotta la contribuzione per la DS (fino al 2012 erano esclusi) in misura ridotta dello 0,26% che verrà adeguato ogni anno fino alla aliquota ordinaria dell'1,31% nel 2017. il trattamento ASPI sarà erogato in modo proporzionale al contributo versato.

DURATA

La nuova norma prevede un graduale aumento della prestazione fino ad arrivare a regime nel 2016 secondo lo schema riportato:

Per la disoccupazione ordinaria

ETA'                       2013      2014       2015    2016
FINO A 50 ANNI    8 MESI   8 MESI 10 MESI  12 MESI
OLTRE 50 ANNI   12 MESI 12 MESI 12 MESI  12 MESI
FINO A 55 ANNI  12 MESI 12 MESI 12 MESI  12 MESI
OLTRE 55 ANNI   12 MESI 14 MESI 16 MESI  18 MESI



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro due mesi data di spettanza del trattamento ( 60 giorni + 8 di franchigia).

Il periodo indennizzabile corrisponde a:

- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di evento patologico
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

DECORRENZA PRESTAZIONE

L'Aspi spetta 
1. dall'ottavo giorno successiva alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
2. dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso sia stata presentato dopo l'ottavo giorno
3. dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nel caso in cui questa sia stata presentata al centro per l'impiego;

SOSPENSIONE

La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, pertanto non è più obbligatorio l'utilizzo del modello DS56.

La sospensione è possibile fino ad un massimo di 6 mesi. 

Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore ai 6 mesi l'ASPI riprende a decorrere dal momento della fine della sospensione. 
Si decade dall'ASPI per la perdita dello stato di disoccupazione, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, per l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo che il lavoratore opti per l'ASPI, per l'inizio dell'attività autonoma senza preventiva comunicazione.


In caso di lavoro autonomo da cui derivi un reddito non superiore a 4.800 euro annui l'INPS dovrà essere informata e provvederà di conseguenza ad una riduzione della indennità di un importo pari all'80% del reddito presunto dichiarato dal lavoratore. 
Stesso procedimento per attività co-co-co, con unica differenza nel limite di reddito che è elevato a 8.000 euro annui.


ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' ASPI

il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia provvederà ad emanare apposito decreto per stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti per l'erogazione della prestazione ASPI anticipatamente.
Possono accedere alla prestazione anticipata i lavoratori in stato di
disoccupazione che intendono avviare una attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa.
Questa possibilità è avviata in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

A TUTTI COLORO CHE HANNO CESSATO L'ATTIVITA' ENTRO IL 31/12/2012, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DS ORDINARIA NON AGRICOLA.

MINI-ASPI

è prevista dal 1 gennaio 2013 e va a sostituire la DS con requisiti ridotti.
I beneficiari sono gli stessi dell'ASPI a cui viene la stessa disciplina.
La mini ASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell'ultimo anno detratti i periodi di eventuale fruizione dell'indennità.

E' chiaro che la mini ASPI viene concessa nel caso in cui non si ha diritto all'ASPI per mancanza di 52 settimane di contribuzione nel biennio ma può far valere, nello stesso periodo, almeno 13 settimane
Si prescinde dal requisito di assicurazione.

PER LA PRESENTAZIONE della domanda non bisogna più aspettare l'anno successivo ma vanno rispettati i tempi dell'ASPI e l'iscrizione immediata all'ufficio per l'impiego.
Può essere sospesa d'ufficio al massimo per 5 giorni.
LA PRESTAZIONE è corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.



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