mercoledì 5 dicembre 2012

Indennità di accompagnamento e pensione per ciechi civili assoluti: via libera alla cumulabilità se le patologie sono differenti (Cassazione, Sez. VI, Sentenza n° 11912/2012)



Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 244 del 2006 accertò il diritto di E.E. all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dal febbraio 2005.
A seguito di appello dell'interessata, che invocò la retrodatazione del beneficio, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 726 del 2009, rinnovata la CTU, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall' E., dichiarando il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980, con decorrenza dal novembre 2004.
L'INPS ricorre lamentando che il giudice di appello non ha precisato il termine finale dell'indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e non ha chiarito se, nell'accogliere l'invalidità totale, abbia escluso l'incidenza della cecità parziale.
L'intimata E. non si è costituita.
2. Il ricorso dell'ente previdenziale è fondato.
Invero ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.
Nel caso specifico la Corte di Appello, nell'accertare l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980, avrebbe dovuto chiarire se il requisito sanitario veniva integrato o no con il concorso della cecità parziale.
Nel primo caso l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 cessava dal febbraio 2005, quando la E. maturava il diritto all'indennità di cieco assoluto. Nel secondo caso l'indennità ex legge del 1980 non trovava il limite temporale nella decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cieco totale.
3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma. Il giudice di rinvio provvederà a colmare le lacune riscontrate nella sentenza impugnata e in precedenza evidenziate, verificando l'incidenza della cecità parziale ai fini dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
A seguire il testo integrale del provvedimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Sentenza 12 luglio 2012, n. 11912

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 2732/2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), - controricorrente -
contro
E.E.; - intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 726/09 del 19.11.2009/21.01.2010 nella causa iscritta al n. 588 R.G. dell'anno 2007.
udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 19.06.2012;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 13/01/2012 del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Mauro Ricci per l'INPS;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. PRATIS Pierfelice, che in adesione alla relazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 244 del 2006 accertò il diritto di E.E. all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dal febbraio 2005.
A seguito di appello dell'interessata, che invocò la retrodatazione del beneficio, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 726 del 2009, rinnovata la CTU, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall' E., dichiarando il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980, con decorrenza dal novembre 2004.
L'INPS ricorre lamentando che il giudice di appello non ha precisato il termine finale dell'indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e non ha chiarito se, nell'accogliere l'invalidità totale, abbia escluso l'incidenza della cecità parziale.
L'intimata E. non si è costituita.
2. Il ricorso dell'ente previdenziale è fondato.
Invero ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.
Nel caso specifico la Corte di Appello, nell'accertare l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980, avrebbe dovuto chiarire se il requisito sanitario veniva integrato o no con il concorso della cecità parziale.
Nel primo caso l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 cessava dal febbraio 2005, quando la E. maturava il diritto all'indennità di cieco assoluto. Nel secondo caso l'indennità ex legge del 1980 non trovava il limite temporale nella decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cieco totale.
3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma. Il giudice di rinvio provvederà a colmare le lacune riscontrate nella sentenza impugnata e in precedenza evidenziate, verificando l'incidenza della cecità parziale ai fini dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Fonte: www.laprevidenza.it

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