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mercoledì 31 luglio 2019

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'INPS non consente la revoca del decreto di omologa per mancata ricezione della comunicazione termini dissenso (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 22/07/19)

L'INPS proponeva istanza di revoca di un decreto di omologa asserendo di non aver ricevuto il provvedimento termini dissenso e quindi di non essere stato messo in condizione di contestare le risultanze della CTU.

Con un interessantissimo provvedimento, la d.ssa C. Cucinella del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza argomentando che l'Istituto si era costitito senza indicare alcun indirizzo PEC e che, comunque, la cancelleria non avrebbe potuto reperirlo da alcun pubblico elenco.

A tal ultimo proposito il Magistrato specifica sia che l'INPS non ha rispettato il termine ultimo del 30/11/14 per comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sia che, ai fini di una valida comunicazione, non è possibile utilizzare un indirizzo PEC reperito nell'indice PA (www.indicepa.gov.it).   

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Palo per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

martedì 29 luglio 2014

Revoca di prestazione riconosciuta in via giudiziale per mutamento della relativa situazione di fatto (Cassazione S.S.U.U. n° 383/1999)


Esperienze personali, nonché segnalazioni che giungono quotidianamente da tutta Italia, mi inducono a segnalare la deprecabile prassi dell'Istituto di convocare a revisione l'assistito pochi mesi (se non poche settimane) dopo l'avvenuto riconoscimento giudiziale.

Tutto ciò in quanto l'INPS, di fatto, non ha più alcuno strumento giuridico per ribaltare la situazione giudiziaria "sfavorevole": l'art. 445 bis cpc (istitutivo dell'ATPO) ha infatti eliminato la possibilità di impugnare il decreto di omologa (o la sentenza emessa a seguito di giudizio di opposizione) con cui viene a cristallizzarsi il requisito sanitario.

Come spesso accade, quindi, l'Istituto - nella vergognosa ottica di spending review con cui l'invalido viene visto esclusivamente come un costo da abbattere e non una persona da tutelare - utilizza in maniera poco ortodossa gli strumenti (verifiche straordinarie) che la legge gli mette a disposizione per arginare altri tipi di fenomeni ed in particolare quello dei presunti falsi invalidi.

Mi permetto, quindi, di segnalare questo importantissimo orientamento giurisprudenziale - sugellato infine dalla famosa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 383/1999 - secondo cui, in estrema sintesi...

domenica 1 aprile 2012

Revoca prestazione riconosciuta sulla base di Sentenza passata in giudicato (Cassazione, Sentenza n° 16058/2008)


 
Anche se questo precedente risale a circa quattro anni fa, è sempre consigliabile tenerlo a portata di mano per contrastare orientamenti individuali a volte un pò troppo "zelanti".... A buoni intenditori, poche parole!!!

Il fatto: A seguito di una revoca dell’assegno di invalidità pensionabile concessa in giudizio, il Giudice del Lavoro nominava un CTU che proponeva accoglimento della domanda di ripristino ma con decorrenza differita di 4 anni, riconoscendo a tale data un peggioramento dello stato di salute mentre in epoca anteriore il complesso morboso non avrebbe a suo dire raggiunto i limiti di legge necessari al riconoscimento; la Corte d’Appello confermava quanto deciso in 1° grado.

Ricorreva l’invalido in Cassazione e quest'ultima accoglieva il ricorso con rinvio al Giudice di pari grado per un nuovo giudizio nel merito con le seguenti motivazioni: “La sentenza qui impugnata, pur avendo riconosciuto che - ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella Sentenza emessa a conclusione di quel processo e divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato - non ha fatto in concreto corretta applicazione del principio, avendo fondato la propria valutazione sul riscontrato aggravamento delle condizioni di salute dell’assicurata in epoca posteriore all’intervenuta revoca dell’assegno d’invalidità, anziché soffermarsi a considerare, attraverso necessaria comparazione, se del caso anche previa rinnovazione dell’indagine peritale, se al momento della revoca della prestazione, si fosse verificato o meno un effettivo miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente e in ipotesi affermativa, se tale eventuale miglioramento fosse stato di entità tale da far venir meno il prescritto requisito sanitario”.