Fonte: Studio Legale Andreani
A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 2010, la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, ricorreva al Tribunale affinché le fosse riconosciuto il suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto, in una percentuale che doveva essere rapportata alla durata del matrimonio (formalmente protrattosi dal 1969 al 2005) e che quindi individuava nella misura dell'87%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, residuando la percentuale del 13% alla seconda moglie, con la quale l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio solo nel 2005.
L'istanza della ex moglie veniva accolta dal giudice in primo grado e confermata anche dal giudice di appello, adito dalla seconda moglie, la quale aveva contestato la sentenza del tribunale in quanto il giudice non aveva valutato correttamente altri elementi, come la lunga convivenza prematrimoniale (iniziata nel 1991).

