Visualizzazione post con etichetta Nuova domanda amministrativa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Nuova domanda amministrativa. Mostra tutti i post

mercoledì 19 aprile 2017

Ripristino delle prestazioni assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico (Messaggio INPS n° 1487/2017)

Con il Messaggio in oggetto, la Direzione centrale per il sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni dell’INPS ha dettato istruzioni alle sedi periferiche in ordine alla problematica del ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venire meno del requisito economico.

Partendo dalla considerazione dell’autonomia dell’accertamento sanitario rispetto alla veridica dei requisiti socio-economici, l’INPS ha chiarito che in caso di perdita della prestazione assistenziale (assegno, pensione) a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) determina la possibilità di riattivare la prestazione attraverso la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il rituale modello autocertificativo AP70.

In tali casi non vi è necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto a quella della domanda di ripristino.


venerdì 16 dicembre 2016

E' consentito il ricorso giurisdizionale avverso il verbale di invalidità negativo, anche se nel frattempo sia stata proposta nuova domanda amministrativa.


Tra le righe della sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 24974 del 6 dicembre 2016, è possibile intravedere l'ammissibilità dell'impugnazione in sede giurisdizionale di un verbale di invalidità, cui nel frattempo abbia fatto seguito una nuova domanda amministrativa.
E' noto che, una volta ricevuta la comunicazione di esito negativo del procedimento amministrativo per l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap, il cittadino abbia dinanzi a sè due possibili strade:
  • presentare nuova domanda amministrativa (o c.d. di "aggravamento" qualora si parta da un riconoscimento di almeno 33% di invalidità civile o un riconoscimento dell'handicap semplice e si punti al riconoscimento di una percentuale maggiore o dell'handicap grave);
  • presentare ricorso giurisdizionale entro i sei mesi dal ricevimento del verbale negativo.
E' possibile avviare contemporaneamente entrambe le procedure (ricorso giurisdizionale e domanda amministrativa di aggravamento)?
Ipotesi 1
se è stato presentato ricorso giurisdizionale 
può proporsi nuova domanda amministrativa?
In questo caso, l'avvio del procedimento giurisdizionale non consente di proporre nuova domanda amministrativa.
Infatti, a decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art.56, c. 2, della L. 69/2009 (che ha esteso alla materia dell'invalidità civile la limitazione di cui all'art. 11 L. 222/1984 per le prestazioni di invalidità in favore degli assicurati Inps) - i soggetti che intendano ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Alla documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (Circolare Inps n.97 del 6.8.2009).