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venerdì 6 settembre 2019

Indebiti assistenziali per ricoveri ospedalieri di lunga degenza


Da tutt'Italia ci arrivano notizie alquanto preoccupanti che riguardano i percettori di indennità di accompagnamento.
In particolare l’INPS sta trasmettendo delle salatissime richieste di restituzione somme a coloro che, negli anni precedenti, sono stati sottoposti a ricoveri di lunga degenza. 
La legge che istituisce l’indennità di accompagnamento prevede, infatti, la sospensione dell’erogazione in caso di ricoveri presso istituti di durata superiore a 30 giorni (leggi POST). 
Nel corso degli anni l’INPS ha interpretato questa regola includendo anche i ricoveri ospedalieri; la ratio deriva dal fatto che l’indennità di accompagnamento è stata creata per favorire la permanenza a casa dei disabili e che quindi non avrebbe alcuna ragione di essere in caso di ricovero in istituti specializzati.
Inutile dire che la presenza dei genitori (nel caso di minori ricoverati) o di altro personale di fiducia è quasi sempre imposta dall’ospedale. 
Inoltre nel caso di minori la costante presenza dei genitori nel corso dei ricoveri ospedalieri risulta necessaria per il semplice fatto che gli stessi devono prestare il consenso ai numerosi atti sanitari, difficilmente prevedibili, che possono essere praticati in occasione di tali ricoveri. 
La giurisprudenza di legittimità da anni ha stabilito che

martedì 7 maggio 2019

Insussistenza degli indebiti INPS carenti di indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1292/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 1292/2019, R.G. 9524/2015) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio dove il sempre ineccepibile G.L. dr. G.A. Rippa, anche sulla scorta del'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (Cass. Sez. L. Sentenza 198/2011), ha sancito l'insussistenza dell'indebito quando l'Istituto ometta di indicare le ragioni della richiesta di ripetizione e l'istante non abbia avuto, pertanto, conoscenza dei motivi che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.

Buona lettura.

Carmine Buonomo

martedì 27 novembre 2018

Invalidità Civile: indebito assitenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale (Cassazione, sentenza 28771/2018)




Se manca il dolo il pensionato non è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute prima della comunicazione del provvedimento di revoca. Una sentenza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti alle richieste dell'Inps per la restituzione dell'invalidità civile. 


La sentenza numero 28771 del 9 novembre 2018 pronunciata dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione fornisce alcuni interessanti chiarimenti all'interprete circa i principi giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale.

La questione è importante perchè regola i limiti alle pretese restitutorie avanzate dall'Istituto di Previdenza nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni come l'assegno mensile di invalidità, la pensione di inabilità civile e le altre provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili. Circostanze che si verificano frequentemente per diverse ragioni tra cui, in particolare, il venir meno dei requisiti sanitari a seguito di una visita di revisione, la perdita dei requisiti economici (vale a dire il superamento del limite di reddito ove previsto per la concessione o il mantenimento della prestazione) oppure la perdita del requisito legale (ad esempio il riconoscimento di un assegno ordinario di invalidità oppure il trasferimento all'estero). 


L'indebito nelle prestazioni assistenziali

Nel definire la questione occorre partire dall'assunto che il legislatore ha declinato in maniera diversa l'indebito assistenziale da quello previdenziale per il quale sono state previste delle specifiche ipotesi di irripetibilità (a seconda della buona o mala fede del pensionato) e diverse sanatorie.

giovedì 26 gennaio 2017

Sanatoria indebiti ex art. 13 L. 412/1991: il requisito oggettivo e soggettivo previsti dal primo comma non devono necessariamente coesistere con quello cronologico indicato nel secondo comma


Per chiarire meglio il concetto del presente post bisogna necessariamente partire dall'esame delle due disposizioni cardine in tema di indebiti previdenziali ed assistenziali:

A) art. 52 (Prestazioni Indebite), LEGGE 9 marzo 1989, n. 88
1- Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale (NDR OGGI ASSEGNO SOCIALE), di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione
2- Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato

B) art. 13 (Norme di interpretazione autentica) LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
1- Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite
2- L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Quindi, in sintesi, in base al combinato disposto delle suddette disposizioni, entrambe espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (si veda anche Cass. n° 328/2002) dal momento che la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c, le pensioni corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, possono in ogni momento essere rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato.


E' opportuno specificare che l'unica prestazione assistenziale prevista dalla suddetta normativa è l'assegno (già pensione) sociale; per tutte le altre, bisogna fare riferimento a quanto scrissi QUI.

Qualcuno, me compreso, si era posto il dubbio se, per invocare l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS, dovessero coesistere i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 13 L. 412/1992; in pratica se, oltre all'elemento oggettivo e soggettivo, dovesse anche essere rispettato quello cronologico, ovvero il passaggio di più di un anno dalla comunicazione della situazione reddituale da parte del pensionato.

Anche sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale si è giunti alla conclusione che le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 13 L. 412/1991 non devono necessariamente coesistere con quella del comma 2 e che quest'ultima si applica solamente alle ipotesi di indebiti di tipo reddituale (misura o diritto della prestazione).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, segnalo la recentissima sentenza della Cassazione n° 482/2017 in cui, in estrema sintesi, i magistrati hanno dichiarato sic et simpliciter irripetibili alcune somme richieste dall'INPS.

Nel caso specifico in particolare, il supremo collegio ha ravvisato la sussistenza dei soli requisiti previsti dall'art. 52 L. 88/1989 (come interpretato dal comma 1 dell'art. 13 L. 412/1991), non facendo alcun riferimento al criterio temporale introdotto dal successivo comma 2.

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF.


Carmine Buonomo












giovedì 29 settembre 2016

Indebito pensionistico, genericità della richiesta ed inversione dell'onere probatorio (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6466/2016)


Sempre in tema di indebito previdenziale ed assistenziale (LINK1, LINK2), allego un ulteriore, interessantissimo, precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6466/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Giordana Golino.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

Carmine Buonomo


martedì 27 settembre 2016

Indebito previdenziale: Sentenza del Tribunale di Napoli sulla sanatoria ex L. 412/91 e sull'inversione dell'onere probatorio derivante dalla genericità delle richieste INPS

In riferimento all'oggetto, posto un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 5913/2016, G.L. d.ssa M.R. Palumbo), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Giuseppe Cristallino, in cui il magistrato prima offre una panoramica completa della sanatoria prevista dall' art. 13 L. 412/1991 e del termine annuale concesso all'INPS per procedere all'eventuale recupero e poi conclude stabilendo che "l'onere di contestazione di parte ricorrente sorge solo in presenza di una precisa deduzione delle circostanze poste a fondamento delle richieste di rimborso".
Tale ultimo principio, egregiamente ripreso dalla d.ssa Palumbo, è stato compiutamente affrontato nella "illuminante" Sentenza n° 198/2011 della Cassazione che troverete QUI .

Carmine Buonomo   

mercoledì 18 maggio 2016

Patologie non soggette a visita di controllo ed annullamento indebito assitenziale

In riferimento al titolo del post, allego un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa Maria Vittoria Ciaramella), gentilmente messo a disposizione dell'amica e collega avv. Simona Potenza.
Buona lettura.

Carmine Buonomo







mercoledì 2 dicembre 2015

Indebito Inps: come opporsi alle richieste di restituzione (intervista avv. Carmine Buonomo)


https://player.vimeo.com/video/147299233

Clicca sull'immagine per visualizzare l'intervista

Sono frequenti negli ultimi tempi le richieste che l’Inps sta facendo ai pensionati, relative ad indebiti assistenziali e previdenziali.

Occorre innanzi tutto rivolgersi ad un avvocato esperto in materia previdenziale affinchè possa valutare la possibilità o meno di contestare una richiesta di indebito. 

A questo punto vanno fatte alcune considerazioni preliminari.

Innanzitutto occorre chiarire che le richieste di indebito sono soggette a prescrizione decennale, ossia l’Inps ha 10 anni di tempo per poter richiedere al cittadino la restituzione di somme indebitamente percepite. 



Fa eccezione al regime di prescrizione decennale solo la richiesta contributiva per cui l’Inps ha cinque anni di tempo (e piú precisamente 5 anni e 1/2) per poter richiedere il pagamento di contributi non versati.

Altro punto da valutare sono le richieste di restituzione per indebiti reddituali. 

La normativa attuale prevede che l’Inps paghi le prestazioni per l’anno in corso e l’anno seguente provveda a richiedere i dati reddituali e sulla base degli stessi, procede ad un conguaglio. 

Sovente però capita che l’Inps, dopo tale comunicazione, provvede a chiedere la restituzione di somme, anche ingenti. 

Dunque, per evitare che tali richieste di restituzione pervengano dopo un numero di anni spropositati, una legge del 1991 ha previsto che l’Inps, salvo il dolo del percipiente, ha solo un anno di tempo, dalla ricezione dei dati reddituali, per poter richiedere indietro le somme indebitamente erogate.

Infine, un altro punto importante da tenere in considerazione in presenza di una richiesta di indebito Inps, riguarda l’onere della prova nei giudizi di opposizione. 

Infatti, fino al 2008 la giurisprudenza dominante riteneva che nei giudizi di opposizione dovesse essere l’Inps a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. 

Nel 2010 la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU, sent. n° 18046/2010) ha invece stabilito che non dev’essere più l’Istituto a provare i fatti costitutivi ma il cittadino. 

Tuttavia, bisogna segnalare un'interessantissima pronuncia della Cassazione, la n. 198 del 2011, in cui la Corte ha ritenuto che, sebbene sia il cittadino a dover provare la legittimità delle somme che ha percepito, l’Inps deve porlo in condizione di potersi difendere. 

Ne deriva che sono illegittime tutte quelle richieste avanzate dall’Istituto che mancano di dati contabili o in ogni caso di qualsiasi riferimento logico/matematico per poter valutare la bontà della richiesta.

venerdì 13 novembre 2015

Relazione / vademecum indebiti previdenziali ed assitenziali


A seguire copia della mia relazione al convegno tenutosi l'11/11/2015 presso l'Auditorium del Tribunale di Napoli.

La relazione, strutturata sotto forma di vademecum, potrà essere d'aiuto all'avvocato per valutare normativamente la possibilità di contestazione di eventuali richieste di indebito previdenziali o assistenziali.

A seguire il file in formato PDF liberamente scaricabile.

martedì 10 novembre 2015

Incomprensibili e quindi illegittime le pretese restitutorie INPS per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed inequivoci (Cassazione, Sez. L, Sentenza n° 198/2011)


Con la Sentenza n° 198/2011 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione esprime il suo autorevolissimo parere sulla circostanza che l'assoluta genericità dei provvedimenti restitutori emessi dall'INPS in via amministrativa non consente in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria.

L'aspetto interessante della questione è che la Suprema Corte - pur avallando in toto l'orientamento espresso dalle S.S.U.U. con Sentenza n° 18046/10 secondo cui "in tema di indebito, in caso di richiesta di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'attore processuale ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto" - ha statuito fermamente che nel caso specifico la sentenza impugnata aveva correttamente accertato che "del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'INPS indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci".

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF

venerdì 6 novembre 2015

Censurata la genericita' delle richieste di indebito INPS: in tali casi e' onere esclusivo dell'istituto provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cassazione, Sentenza n° 28516/2008)

Con sentenza del 1° dicembre 2008, n. 28516, la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se l’Inps richiede la restituzione dell’indebito, anche per suo errore, e l’assicurato impugna l’atto di richiesta di restituzione dell’indebito in tribunale - chiedendo che sia negata la sussistenza dell’indebito – su tale Istituto grava comunque l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa.
Per tale indebito contributivo la suprema Corte di Cassazione ha chiarito che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Con tale sentenza è stato quindi negato all’Inps il ricorso che presupponeva che l’onere della prova fosse a carico all’assicurato, che pure aveva agito in giudizio contro l’inps.

FATTO E DIRITTO
Una dipendente ricorreva alla Corte di Appello contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di negare la sussistenza dell'indebito previdenziale rivendicato dall'INPS, ritenendo che la somma da esso richiesta le fosse stata indebitamente elargita e che fosse stata correttamente applicata la disciplina di cui alle leggi al riguardo vigenti.
La stessa dipendente aveva dedotto tra l'altro che l'INPS non aveva dato adeguata dimostrazione della effettività dell'indebito in presenza di una specifica ed espressa contestazione da parte sua.
La Corte d’Appello aveva comunque riconosciuto che la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito era stata correttamente applicata dal primo giudice, ma che tuttavia l'assicurata, cui era stata inviata in via stragiudiziale una richiesta di restituzione di somme asseritamene corrisposte senza titolo, aveva espressamente contestato in radice la stessa validità del provvedimento, deducendo che la sua genericità non le aveva consentito di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Dunque la stessa Corte di Appello aveva trovato eccessivamente gravoso addossare alla dipendente l'onere della prova peraltro richiesta dalla stessa dipendente che aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa.
Ed avendo riscontrato che, in effetti, nel provvedimento emesso in via amministrativa l'Inps non aveva dedotto, né dimostrato perché la somma richiesta dovesse ritenersi indebitamente elargita, ha accolto l'appello, dichiarando la irripetibilità dell'indebito.
Contro tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

lunedì 2 novembre 2015

Ripetibilita' dei ratei di assegno di invalidita' civile indebitamente percepiti per la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro (Cass. n. 19638/2015)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani da Viterbo (Link Sito web) per la gentile segnalazione 

MASSIMA NON UFFICIALE: In caso di prestazioni assistenziali erogate malgrado la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, vanno restituiti solo i ratei indebitamente ricevuti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.


Civile Sent. Sez. L Num. 19638 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 01/10/2015
 
SENTENZA
sul ricorso 23428-2010 proposto da:
M***** F******, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- controrícorrente -
nonchè contro
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1281/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2009 r.g.n. 10482/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

venerdì 23 ottobre 2015

Incontro dibattito sul tema "Indebito previdenziale ed assistenziale e regolamentazione dei compensi professionali alla luce del D.M. 55/2014"

Allego locandina dell'interessantissimo convegno in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.

L'evento è fissato per il giorno mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 11 alle ore 15 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

E' prevista l'attribuzione di n° 4 crediti formativi.

Carmine Buonomo




 




martedì 3 giugno 2014

Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)


Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.

Carmine Buonomo