venerdì 9 settembre 2022
Non impugnabilità estratti di ruolo ex art. 3-bis D.L. 146/2021: nei giudizi in corso la prova del pregiudizio salva il ricorso (SS.UU. Cass. n° 26283/2022)
mercoledì 31 agosto 2022
Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)
martedì 30 agosto 2022
L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)
giovedì 19 maggio 2022
Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINKCarmine Buonomo
lunedì 9 maggio 2022
Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)
Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20):
"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".
Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3):
"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".
Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.
Finalmente giustizia è fatta!!!
LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022
Carmine Buonomo
lunedì 28 febbraio 2022
L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)
Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.
Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue:
" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".
A seguire il link al provvedimento.
mercoledì 23 febbraio 2022
Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)
lunedì 13 dicembre 2021
Il Giudice è tenuto a valutare gli eventuali aggravamenti ex art. 149 d.a. cpc anche nella fase di opposizione ad ATPO (Cassazione n° 37500/2021)
Facendo seguito a quanto già detto negli articoli che troverete QUI, ho il piacere di postare questo ulteriore e recentissimo contributo giurisprudenziale gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega Massimo Mazzucchilello e reso in un giudizio patrocinato dal suo studio.
Nell'allegato provvedimento viene confermato l'orientamento (si veda anche altro precedente della Cassazione n° 30861/2019), basato anche sul diritto internazionale (CEDU), dell'obbligo di valutazione per il giudice degli aggravamenti delle condizioni di salute insorti durante il processo previdenziale.
Carmine Buonomo
mercoledì 24 novembre 2021
La liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie previdenziali (Cassazione, 6 Civ., ord. 33625/2021)
Fonte: PuntodiDiritto.it
Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa.
La decisione in sintesi
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.
La motivazione
Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015).
Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf
martedì 12 ottobre 2021
In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)
martedì 21 settembre 2021
L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)
Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.
Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".
Carmine Buonomo
lunedì 22 febbraio 2021
Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)
mercoledì 3 febbraio 2021
Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.
Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).
La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".
Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".
Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.
Buona lettura.
Carmine Buonomo
lunedì 18 gennaio 2021
Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).
Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.
La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO,
NON FA ALTRO CHE
CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO DI REVOCA.
Andando a esaminare, infatti, i
punti da 18 a 20 della parte motiva della
"illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge:
18. Inoltre, poiché l'art. 20,
comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE,
che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.
19. DUNQUE, NULLA VIETA
ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE
AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE
GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO
ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA
ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad
interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che
deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede
alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista
espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi
effettuati).
20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA
STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto
estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire
anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e
comunicata".
Purtroppo, peró, quando “il saggio indica
la luna, lo stolto guarda il dito”….
Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.
mercoledì 23 dicembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
giovedì 17 dicembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Chieti sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
giovedì 12 novembre 2020
Raccolta delle massime più significative della Cassazione in tema di procedimento di ATPO ex art. 445 bis cpc
giovedì 22 ottobre 2020
La previsione di cui all'art. 149 disp.att. cpc si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis cpc (Cass. ord. n° 23149/2020)
mercoledì 7 ottobre 2020
Per il diritto all'assegno sociale è irrilevante la mancata richiesta di mantenimento al coniuge separato (Cass. Ord. n° 14513/2020)
La Corte di Cassazione ha finalmente dato seguito all’orientamento che si stava affermando nella giurisprudenza di merito, cassando la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’assegno sociale, in quanto “non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione”.
















