giovedì 28 agosto 2014

Art. 152 disp. att cpc: esenzione dal pagamento di spese e compensi nei giudizi per prestazioni previdenziali o assitenziali


Dopo un accurato studio dell'art. 152 disp. att. cpc (così come novellato dall' art. 42, 11° comma, Legge n° 326/03 di conversione del D.L. n° 269/03) ed, in considerazione dell'aumento dei limiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato (LINK), ritengo di essere finalmente giunto alla formulazione definitiva della dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Sull'argomento, che da sempre ha generato un forte dibattito con la magistratura, gradirei conoscere l'opinione dei lettori al riguardo.

Carmine Buonomo

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell’anno precedente".


mercoledì 27 agosto 2014

Come ottenere il contrassegno di invalidità per usufruire dei parcheggi dedicati


Relativamente al rilascio del “contrassegno” che da alle persone invalide la possibilità di usufruire della sosta gratuita in spazi riservati si precisa che esso può essere concesso solo ed esclusivamente agli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e ai non vedenti.
Il contrassegno può essere concesso anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di un infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo limitato.

Il contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza (Polizia Municipale), e l’interessato deve presentare la domanda con allegata la certificazione medico legale rilasciata dall'ASL. 
In caso di primo rilascio la certificazione può essere sostituita dal verbale di invalidità civile in cui sia stata riconosciuta in maniera esplicita una delle seguenti condizioni: l’invalidità civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; la cecità parziale, assoluta o l’ipovedenza
Il contrassegno può essere a tempo indeterminato, comunque con una validità massima quinquennale; in questo caso per il rinnovo occorre rivolgersi sempre al Comune di residenza ed è sufficiente allegare alla domanda il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per il rinnovo dei contrassegni rilasciati a tempo determinato, è invece sempre necessario il certificato dell'ASL.

lunedì 25 agosto 2014

Decreto semplificazione: convertito in legge con importanti modificazioni

In data 11 agosto 2014 è stato definitivamente convertito in legge il D.L. n° 90/2014 (c.d. "Decreto semplificazione"). 
Tra le numerosi disposizioni, alcune rappresentano particolare interesse nell'ambito previdenzial-assistenzialistico.
Come sempre non posso che ringraziare il carissimo amico Carlo Giacobini, Direttore responsabile di HandyLex.org, per l'eccelso articolo sull'argomento.
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Il tema della semplificazione amministrativa è centrale nel rapporto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese. Ai sovraccarichi amministrativi, cioè alle procedure imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni, viene giustamente imputata la causa di maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per chi si trova ad affrontarli. Tempo e denaro sottratti ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego di risorse umane della Pubblica Amministrazione, provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo economico, ma anche di qualità della vita delle persone. Negli ultimi anni il Legislatore italiano è intervenuto, con maggiore o minore decisione, nella direzione della semplificazione amministrativa.
Nell’ambito della disabilità il sovraccarico amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore disagio perché investe opportunità e diritti e ne rallenta o appesantisce la fruizione.
In particolare i percorsi di riconoscimento di status (invalidità, handicap, disabilità ai fini lavorativi, handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, comportano inutili duplicazioni di visite di controllo, revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.
In questo ambito gli interventi normativi sono stati piuttosto marginali e timidi negli anni: unica norma degna di rilievo, pur di efficacia “depotenziata”, è la legge 80/2006 che impone il principio che le persone con grave disabilità, stabilizzata o ingravescente, siano esonerate da ulteriori visite di verifica e controllo. 
Dei limiti di questa norma parliamo più sotto.
Nell’ultimo decennio, più volte, le Associazioni delle persone con disabilità e in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno avanzato organiche proposte di semplificazione amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una disponibilità teorica, sono rimaste finora lettera morta.

Di tutt’altro segno il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il decreto, già commentato su questo sito, è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.