Dopo un accurato studio dell'art. 152 disp. att. cpc (così come novellato dall' art. 42, 11° comma, Legge n° 326/03 di conversione del D.L. n° 269/03) ed, in considerazione dell'aumento dei limiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato (LINK), ritengo di essere finalmente giunto alla formulazione definitiva della dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Sull'argomento, che da sempre ha generato un forte dibattito con la magistratura, gradirei conoscere l'opinione dei lettori al riguardo.
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell’anno precedente".