venerdì 28 aprile 2023

Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità


L’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, comunica che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.



giovedì 6 aprile 2023

"Studi legali dell'anno 2023": lo Studio Legale Buonomo è tra i più segnalati!



Per la terza volta in quattro anni lo Studio Legale Buonomo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Studio Legale dell’Anno 2023 nell’ambito della ricerca realizzata da “Il Sole24Ore” in collaborazione con Statista.

Come specificato dagli organizzatori il contest ha preso in considerazione segnalazioni da parte di avvocati e professionisti del settore e la disponibilità da parte dei clienti a segnalare lo Studio.

Tale riconoscimento, già ottenuto negli anni 2020 e 2022, è motivo di orgoglio per tutti noi dello Studio e ci spinge a fare sempre meglio.

Naturalmente un sentito ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno inviato la propria segnalazione e ci hanno consentito di raggiungere nuovamente questo risultato.

Con immensa gratitudine ed affetto.

Carmine Buonomo

venerdì 17 marzo 2023

Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)


Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.

Tale diritto, quindi, non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta volontaria.

la S.C. pertanto consolida il suo orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, SENZA CHE ASSUMA RILEVANZA CHE LO STATO DI BISOGNO DEBBA ESSERE ANCHE INCOLPEVOLE (così CASS. N. 24954 del 2021).

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già CASS. N. 14513 del 2020) e che, ...

lunedì 13 marzo 2023

La notifica PEC agli Enti Pubblici si può fare direttamente agli indirizzi registrati nell'IPA?

Per i procedimenti inziati il 1° marzo, il preventivo passaggio per PP.AA. sembrerebbe non più necessario alla luce della normativa Cartabia.

L’art. 12, primo comma, lettera a, del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Secondo il quale, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Questo prevede – dal 2020 (decreto legge n. 76, art. 28) – che, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto…, [in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 – che, a questo punto, per effetto della novella del 2022, non rileva più… ], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.