lunedì 9 maggio 2022

Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)

Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20): 

"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".

Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3): 

"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".

Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.

Finalmente giustizia è fatta!!!

LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022 

Carmine Buonomo  

mercoledì 4 maggio 2022

Forum Studio Legale Buonomo ver. 2.0

Come qualcuno avrà potuto notare da  settimane il forum era stato disattivato ed il relativo tasto di collegamento rimosso dalla homepage del sito.

Ad essere sincero, una serie di problematiche tecniche, ma soprattutto la mancanza di tempo materiale per amministrare le discussioni, mi avevano fatto prendere la decisione di eliminare definitivamente il forum.

Tuttavia negli scorsi giorni mi sono arrivati decine e decine di messaggi da parte di affezionati e storici followers che mi hanno letteralmente "pregato" di riattivare l'area discussioni, in considerazione dell'utilità della stessa e degli interessanti spunti profesionali che di volta in volta si riuscivano a rinvenire.

Non potendo dire di no date le commoventi manifestazioni di stima ed affetto, ho quindi colto l’occasione per fare "tabula rasa", creando ex novo un forum con una grafica più pulita e di facile consultazione.

A ciò si aggiunga che, anche per prevenire i frequentissimi episodi di messaggi-spam, ho deciso di impostare nuove regole di scrittura e lettura, richiedendo la registrazione obbligatoria degli utenti sia per leggere che per scrivere post.

Per il momento ho iniziato a predisporre alcune aree tematiche dedicate alle questioni processuali, alle questioni di diritto sostanziale ed anche altre tre aree genericamente riservate al diritto civile, penale ed amministrativo (anche se sono materie non trattate dal nostro studio).

Inutile dire che non ci assumiamo in alcun modo la responsabilità dei contenuti ivi postati in quanto le singole discussioni non verranno in alcun modo gestite dal nostro staff.

Pertanto il Forum continuerà a rappresentare esclusivamente una piazza virtuale, liberamente messa a disposizione dell'utenza, per lo scambio di opinioni, notizie ed esperienze. 

Ovviamente se avete suggerimenti su ulteriori aree tematiche, o eventuali aspetti tecnici non esitate a farmelo sapere.

Il forum è raggiungibile clicando sul bottone in altro a destra della home page oppure al seguente LINK.

Carmine Buonomo  

giovedì 21 aprile 2022

Il provvedimento di revoca successivo al verbale sanitario di revisione, è impugnabile con giudizio di ATPO (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 5469/2021)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.

Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.

Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.

Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.

Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:

1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;

2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.

Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";

Carmine Buonomo


mercoledì 9 marzo 2022

Assegno sociale, stato di bisogno e anno di riferimento del relativo requisito reddituale (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 674/2022)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, e gentilmente messo a dispoiszione dagli amici e colleghi avv.ti Rosario e Ciro Palladino.

Al collega Rosario Palladino, in particolare, va anche un sentito ringraziamento  per il commento che troverete a seguire.   

"La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la recentissima sentenza n. 674/2022 del 21.02.2022 ha affrontato la problematica riguardante il tempo in cui debba sorgere il c.d. “stato di bisogno” quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale da parte dell’INPS nonché della prova che l’Istituto debba fornire allorchè “sostenga” l’eventuale predeterminazione dolosa dello stesso stato di bisogno da parte del richiedente.

Il principio richiamato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto integralmente un ricorso in appello avverso una sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lav. e Prev., è quello per il quale in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del benefìcio debbano coesistere con l’erogazione del trattamento, con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente.

Ed invero, ha sostenuto la Corte che in caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici

Già da Cass. n. 6570 del 18/03/2010 si deduceva che in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. 

In altri termini il beneficio in parola ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici avviene annualmente.

A ciò la Corte di Appello di Napoli ha aggiunto che ove l’ente erogatore della prestazione (INPS) sostenga che l’istante nell’anno precedente la presentazione della domanda di assegno sociale abbia dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno ha l’onere di provare che la suddetta condotta sia stata posta in essere – appunto – in maniera dolosa".

Buona lettura.

martedì 8 marzo 2022

Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)

In riferimento al titolo del post, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., G.L. d.ssa Federica Ronsini, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni". 

La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.

L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.

Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.

Buona lettura, 

Carmine Buonomo