giovedì 18 marzo 2021

E' vietata la compensazione delle spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata" (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1317/2021)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Il giudice di prime cure, pur accogliendo in toto la domanda giudiziale del nostro assistito, provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata".

La Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, pronunciandosi sulle nostre difese che richiamavano l'illegittimità della compensazione per palese violazione dell'art. 92, co II, cpc così come modificato dalla Sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la fondatezza del gravame, condannando il soccombente INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Carmine Buonomo 

mercoledì 3 marzo 2021

Istanza di rettifica in autotutela verbali L. 104/92 e L. 381/70: facsimile e scheda esemplificativa

Capita spessissimo che alcuni verbali INPS di accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) o della sordità (L. 381/1970), riportino la frase "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5". 

Ma la cosa ancora più grave è che anche quando sussistono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012 viene comunque eccepita l'assenza delle seguenti voci:

1) portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art.8, L.449/1997) per acquisto auto con modifiche (*);

2) invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);

3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada.

(*) le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono alternative e quindi non possono essere cumulate. 

La diretta conseguenza è che l'Agenzia delle Entrate interpreta tali omissioni come motivo di esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali del settore auto: esenzione dal pagamento del bollo e detrazione Irpef del costo di acquisto dell'autovettura.
I concessionari auto rifiutano di applicare l'IVA al 4% sul costo di acquisito dell'autovettura. 
Per non parlare, infine, della mancata concessione del c.d. contrassegno invalidi. 

Per porre rimedio a tale "empasse" è possibile richiedere in autotutela al Centro Medico legale INPS di competenza territoriale la rettifica del verbale se, ovviamente, ricorrono i presupposti sanitari.
Ritenendo di fare cosa gradita, posto il realtivo modello da utilizzare e una scheda esemplificativa diciture / benefici.

Carmine Buonomo

lunedì 22 febbraio 2021

Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)

Con la Sentenza n° 4500/2020, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia nuovamente sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre ineccepibile dott.ssa Raffaella Paesano conclude che il dies a quo del suddetto termine decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Su entrambi i punti segnalo l’ennesimo, recentissimo, provvedimento della Suprema Corte (CASSAZIONE, ORDINANZA n° 3409/2021) che, sulla scia delle proprie precedenti pronunce, ribadisce che il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e di conseguenza rigetta la tesi INPS sulla condotta dolosa o evasiva per omessa compilazione del quadro RR.

Carmine Buonomo

mercoledì 3 febbraio 2021

Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.

Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).

La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".

Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".  

Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.

Buona lettura.    

Carmine Buonomo

lunedì 18 gennaio 2021

Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).

Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.

La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO, NON FA ALTRO CHE CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO  DI REVOCA.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della  "illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge: 

18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA  SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.

19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE  AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO  DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE  IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata".

Purtroppo, peró, quando “il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”….

Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.