lunedì 18 gennaio 2021

Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).

Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.

La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO, NON FA ALTRO CHE CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO  DI REVOCA.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della  "illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge: 

18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA  SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.

19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE  AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO  DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE  IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata".

Purtroppo, peró, quando “il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”….

Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.

martedì 29 dicembre 2020

La formula esecutiva è finalmente telematica. Normativa di riferimento e facsimile

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In particolare il c.d. "Decreto Ristori" è stato convertito in Legge lo scorso 18 dicembre, con l'inserimento nell' art23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione, previa istanza da depositarsi in modalità telematica.

Ritenendo di fare cosa gradita ho predisposto un modello generico di istanza che andrà trasmessa telematicamente, mediante deposito all’interno del fascicolo informatico della causa come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la cancelleria”: “Richiesta FORMULA ESECUTIVA SENTENZA”.

Ovviamente il modello, una volta personalizzato, potrà essere utilizzato per richiedere qualsiasi titolo esecutivo (sentenze, decreti ingiuntivi, decreti, ordinanze). 

Carmine Buonomo




mercoledì 23 dicembre 2020

Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe la presentaziuone di una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli Nord con un'ordinanza del 14/12/2020 (giudizio R.G. 3831/2020) a firma del Giudice dott. Barbato, Rosario Capolongo, gentilmente inviatami dall'amico e collega avv. Vincenzo Pecorario dell’omonimo foro.

Davvero interessante è la parte in cui il sempre ineccepibile dott. Capolongo, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445
/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "... la ratio decidendi espressa dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28445/2019) in ordine all'indispensabilità della presentazione di una nuova domanda amministrativa in caso di revoca della prestazione assistenziale in godimento non si attagliano al gudizio in esame, che ha, invece ad oggetto la verifica della permanenza del requisito sanitario, di cui l'I.N.P.S. in sede di visita di revisione ha negato la sussistenza".

Conclude, quindi, in maniera davvero impeccabile: "... L'ESITO DELLA VISITA DI REVISIONE SANITARIA NON E' ASSIMILABILE ALLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE".

Anche questa volta giustizia è stata fatta!!!

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Carmine Buonomo

martedì 22 dicembre 2020

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2021 (Circolare INPS n° 148/2020)

 


Fonte: Pensionioggi.it

Al palo nel 2021 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. 
Sia l'assegno mensile di invalidità che l'indennità di frequenza e la pensione di inabilita' civile valgono 287,09€ al mese contro i 286,81 euro erogati nel 2020. 
I nuovi importi sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare numero 148/2020 che, come di consueto, adegua le prestazioni pensionistiche ed assistenziali all'andamento dell'inflazione. 
Quest'anno il tasso ISTAT è risultato pari a zero ma gli importi crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2020 (0,4% contro lo 0,5% definitivo). L'aumento, pertanto, va tutto sull'annualità 2020 (retroattivamente), nel 2021 non ci sarà alcuna ulteriore rivalutazione.

Aggiornati anche i limiti di reddito.
Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza non bisogna superare i 4.931,29 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 
Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 
Per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere il cd. incremento al milione sin dal compimento dei 18 anni (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) grazie al quale è possibile raggiungere un massimo di 652,02 euro al mese. 

venerdì 18 dicembre 2020

E' illegittima la compensazione tra ratei di indennità di accompagnamento e assegno sociale (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3559/2020)

In merito all'annosa questione delle compensazioni tra crediti e debiti, che spessisisimo vengono operate in maniera arbitraria e quindi illegittima dall'INPS, ho il piacere di condividere con tutti voi questa interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente inviatomi dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello dell'omonimo foro.

Nel caso specifico, l'INPS operava autonomamente un ricalcolo sulle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, trattenendo in un'unica soluzione un pregresso indebito da maggiorazione ex L. 448/2001 su assegno sociale non dovuta.

A seguito di una articolatissima e dettagliata ricostruzione logico-giuridica, la sempre ineccepibile d.ssa Chaira Cucinella, dichiara l'illegittimità delle trattenute  pronunciandosi in primissulla non conformità alla legge della trattenuta eccedente 1/5 della somma in pagamento ed in secundis prendendo posizione sui limiti della c.d. "compensazione impropria".

Sul primo punto (da ultima Cassazione n. 30220/2019) infatti afferma che "l'INPS può recuperare gli indebiti anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che a) la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta NON SUPERI LA MISURA DI 1/5 della pensione, assegno o indennità e b) che sia fatto, comunque, SALVO IL TRATTAMENTO MINIMO della pensione".

Sul secondo punto, invece, prosegue argomentando come nel caso di specie non sia giustificabile la compensazione in quanto non sussiste il requisito della COMPENSAZIONE IMPROPRIA (OVVERO QUANDO I RISPETTIVI CREDITI ABBIANO ORIGINE DA UN UNICO RAPPORTO), dal momento che è irrilevante che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, dovendosi sottlineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale (da ultrima Cass. n, 22261/2015) da quelli dell'indennità di accompagnamento.    

Altri miei articoli sulla questione "compensazione crediti e debiti" li troverete QUI

Carmine Buonomo