giovedì 17 dicembre 2020

Ordinanza del Tribunale di Chieti sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Chieti con un'ordinanza del 30/11/2020 gentilmente inviatami dalla collega avv. Maria Grazia D'Amelio dell’omonimo foro.

Davvero interessante è la parte in cui il Giudice, d.ssa Laura Ciarcia, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "Ritenuto che l'eccezione preliminare di improponibilità non possa essere accolta in quanto, come affermato dalla S.C. ... solo ove la revoca della prestazione già fruita sia stata effettivamente adottata, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, l'interessato è obbligato a presentare una nuova domanda amministrtiva, mentre nel caso di specie tale revoca non risulta formalmente adottata nè comunicata".

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Carmine Buonomo




     

martedì 15 dicembre 2020

Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.

Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.

L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.

Carmine Buonomo 

giovedì 3 dicembre 2020

Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)


In tema di indebiti previdenziali, e precisamente di richiesta restituzione somme percepite a titolo di indennità Naspi, allego una interessantissima Sentenza del Tribunale di Bari, G.L. d.ssa A. Vernia, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Francesco Luigi de Cesare dell'omonimo foro. 

Questi, in estrema sintesi i fatti:

  • Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
  • In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
  • Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla fruizione della stessa;
Nel caso di specie, a prescindere dall’estrema genericità degli addebiti INPS e della singolarità del comportamento dell’Istituto (che dapprima accerta la sussistenza dei requisiti di legge, erogando l’acconto NASPI, e poi ne nega l’esistenza (reclamandone la restituzione), è possibile che l’addebito dell’INPS derivi dall’errore commesso dal ricorrente che, all’atto della compilazione della domanda amministrativa, non aveva segnalato l’esistenza di altro rapporto di lavoro part-time con la ditta "B", che, pur non ledendo il diritto alla NASPI, ne avrebbe giustificato una percezione ridotta. 
Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che l’Istituto era ben a conoscenza di tale circostanza, in quanto, come si evince dall’estratto contributivo INPS, il rapporto di lavoro con "B" era in essere sin dal 1.1.2013, ragion per cui gli uffici amministrativi dell’Ente di Previdenza, che riceve ogni 15 giorni gli Emens da parte dal datore di lavoro, con indicazione della forza lavoro impiegata, oltre ai relativi contributi (come risulta dal citato estratto), avrebbero potuto accertare l’esistenza dello stesso, e ridurre proporzionalmente l’indennità NASPI.  
Invece essi dapprima hanno accertato la sussistenza di tutti i requisiti, e poi, a distanza di quasi un anno, li hanno negati.   

Buona lettura
Carmine Buonomo

lunedì 16 novembre 2020

Come consultare i fascicoli telematici e scaricare i relativi documenti gratuitamente dal proprio pc o smartphone senza usare alcun software.


Non tutti gli operatori del diritto (avvocati, CTU e parti processuali) sanno che per collegarsi ai propri fascicoli presenti sul PST e soprattutto per scaricare i documenti presenti all’interno degli stessi basta semplicemente avere un'identità digitale (SPID) ed uno smartphone/pc con connessione internet.

A seguire i vari passaggi:

1. Tramite browser (Chrome, Safari, Firefox, etc.) collegarsi al punto di accesso “PDA - Cancelleria Telematica” messo gratuitamente a disposizione dalla Regione Toscana. 

2. Solo per il primo utilizzo è richiesta la registrazione (cliccare sul pulsante rosso).

3. Una volta completata la procedura di accreditamento, tornare sulla homepage e cliccare sul pulsante azzurro “Login” ed accedere con le proprie credenziali SPID.

4. A questo punto è possibile effettuare ricerche per ufficio giudiziario, inserendo le parti, il giudice, il numero di R.G. etc.

5. L'aspetto particolarmente interessante è che da un fascicolo telematico, potrete scaricare sul vostro device (in particolar modo sullo smartphone) i documenti presenti, in formato .pdf o .p7m.
Per fare ció cliccate su pulsante in alto a sinistra (tre linee sovrapposte), poi su “Fascicoli”, e quindi scegliere il tipo di ricerca; una volta individuato il fascicolo cliccare su “vedi dettaglio” e poi su “Atti e documenti”.

giovedì 12 novembre 2020

Raccolta delle massime più significative della Cassazione in tema di procedimento di ATPO ex art. 445 bis cpc



Ritenendo di fare cosa gradita, posto una interessantissima raccolta di precedenti giurisprudenziali della S.C., gentilmente catalogati e segnalati dal portale Brocardi.it

Il giudizio di ATPO riguarda il solo accertamento del requisito sanitario
Cass. civ. n. 27010/2018

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.


Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
Cass. Sentenza 5338/2014.
Cass. civ. n. 16685/2018

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).