martedì 7 luglio 2020

Il diritto al prepensionamento per lavori faticosi e pesanti non va necessariamente provato con il contratto individuale di lavoro (Corte Appello Firenze, Sentenza n° 323/2020)

Ho il piacere di postare un interessante precedente della Corte di Appello di Firenze, gentilmente condiviso dal collega avv. Daniele Brotini del medesimo foro, che ha confermato il diritto ai benefici ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato spettante per lavori faticosi e pesanti (D.Lgs n. 67/2011), negando la fondatezza della tesi dell'INPS che riteneva indispensabile la produzione del contratto individuale di lavoro e ritenendo, viceversa, che la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fosse comunque provata con "estratti conto e buste paga". 
Più in generale la Corte ha affermato l'importante principio secondo il quale "la limitazione degli strumenti probatori prevista da fonti normative di livello secondario non può incidere sulle previsioni delle norme di fonte primaria".

Carmine Buonomo

venerdì 12 giugno 2020

Sospensione indennità Naspi per blocco codice fiscale nella piattaforma SCUP (Tribunale Catania, Sentenza n° 1178/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giudiziario gentilmente condiviso dal collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania.


Degna di nota è la parte in cui il Giudice adito si pronuncia, rigettando, l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS ex art. 4 L. 438/1992.

Per quanto invece riguarda la sospensione del pagamento per l'eccepito blocco del codice fiscale del ricorrente nella piattaforma SCUP (Sistema di Controllo Unificato dei Pagamenti) l'attento magistrato rigetta anche quest'ulteriore eccezione, rilevando come l'INPS non abbia fornito prova dell'esistenza di una sentenza di condanna con la quale fosse stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di disoccupazione, assegni sociali o pensioni di invalidità civile.

venerdì 5 giugno 2020

La condanna al versamento dei contributi previdenziali non può essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 6124/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli, Consigliere relatore dr. De Pietro, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico il nostro assistito veniva convenuto in primo grado avanti il Tribunale di Napoli Nord da una ex lavoratrice per essere condannato al versamento dei contributi previdenziali.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite.
La soccombente, non contenta, decideva di impugnare la sentenza in Corte d'Appello.
Ci costituivamo quindi con domanda riconvenzionale chiedendo il rigetto dell'appello ed ovviamente la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice di seconde cure rigettava anche l'appello con condanna al pagamento delle spese di lite.  
La massima è che la condanna al versamento dei contributi previdenziali non può essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Carmine Buonomo

martedì 19 maggio 2020

Nella dichiarazione ex art. 152 d.a. cpc non è richiesta la specifica indicazione del reddito (Cassazione, ord. 8316/2020)


In relazione alla dichiarazione di esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza di cui all’art. 152 disp. att. cpc, la Suprema Corte conferma il principio in virtù del quale al ricorrente NON E’ IMPOSTA L'INDICAZIONE SPECIFICA DELL'ENTITÀ DEL REDDITO NELLA PRESCRITTA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per l'interessante precedente segnalato.