giovedì 5 settembre 2019

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile (INPS, messaggio n° 4570/2018)



L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale.



Ne consegue che, a decorrere dal gennaio 2018 , il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’ assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei (sessantasette da 1/2019) rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.



Ad esso occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Inoltre, per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo anno d’età.

Si precisa che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018 o sessantasette prima del 1° gennaio 2019, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale.

Costoro, pertanto, anche qualora presentino domanda successivamente, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.


Carmine Buonomo



giovedì 29 agosto 2019

I successi giudiziari dello Studio Legale Buonomo


In oltre 15 anni di attività svolti esclusivamente nel settore di specializzazione, il nostro studio ha seguito un elevatissimo numero di giudizi in materia previdenziale ed asistenziale, partendo dalla presentazione della domanda in fase amministrativa fino a curare la procedura di liquidazione delle provvidenze economiche.

Fa sorridere la circostanza che qualche collega si sia pubblicamente autodefinito "avvocato previdenzialista" per il solo fatto di aver curato  qualche contenzioso teso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, nella migliore delle ipotesi, dell'invalidità civile o ordinaria.

Per noi, invece, parlano i risultati materialmente conseguiti che spaziano, ovviamente, in tutto il settore della previdenza ed assistenza.

A seguire una rassegna di una minima parte delle vittorie giudiziarie conseguite dal nostro studio.

Lasciamo all'intelligenza dei lettori trarne le dovute conclusioni.



- Pensione di reversibilità per figlio inabile (LINK)



- Indebito previdenziale e trasmissione della dichiarazione dei redditi (LINK)


- Liquidazione decreto di omologa e invio dei modelli AP70 o AP23 (LINK)

- Insussistenza degli indebiti INPS carenti di motivazione (LINK)

- Eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate dall'INPS nel giudizio ordinario post dissenso (LINK1) (LINK2) (LINK3)

- L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (LINK)

- Assegno sociale, separazione dei coniugi e assegno di mantenimento (LINK)

- Trasformazione invalidità civile in assegno sociale con riferimento ai soli redditi personali, anche se all'epoca del compimento del 65° anno di età questi superavano i limiti di legge (LINK)

- Assegno di incollocabilità INAIL (LINK)

- Supplemento di pensione e decorrenza (LINK)

- Crisi epilettiche ed indennità di accompagnamento (LINK)

- Sindrome di Down e decorrenza indennità di accompagnamento (LINK)

- Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito di nuova certificazione sanitaria ex art. 149 d.a. cpc (LINK)

- Doppia contribuzione (gestione commericianti e gestione separata): illegittima la richiesta dell'INPS (LINK)

- Spese generali sempre dovute, anche senza espressa menzione nel titolo (LINK)

martedì 27 agosto 2019

Rassegna analitica dei requisiti extrabiologici per la pensione di reversibilità per figlio inabile (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3515/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte della Sentenza in cui il sempre impeccabile dr. V. Trinchillo del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente, anche alla luce della giurisprudenza succedutasi nel tempo, tutti i requisiti extrasanitari richiesti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo  

venerdì 9 agosto 2019

Nell'indebito previdenziale la trasmissione della dichiarazione dei redditi (730/UNICO) sostituisce l'invio del modello RED (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3184/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio e relativo ad un indebito previdenziale per motivi reddituali.

Con un interessantissimo ed ineccepibile excursus logico-giuridico, la d.ssa Anna Pia Perpetua, accogliendo in toto la nostra tesi difensiva, conclude - annullando la pretesa creditoria dell'INPS ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991 - che, contrariamente da quanto asserito dall'Istituto -  parte ricorrente non era tenuta alla presentazione del cd. modello RED, in ragione della trasmissione della propria dichiarazione dei redditi all’Amministrazione Finanziaria.

La Sentenza viene ovviamente pubblicata solo dopo il decorso del termine breve di 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito.

Carmine Buonomo