venerdì 3 agosto 2018

Anche per il Tribunale di Roma è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento

Ringrazio il collega avv. Vincenzo Calarco del foro di Roma per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

E' particolarmente degna di nota la parte dell'ordinanza in cui il Giudice, pur menzionando la recentissima sentenza della Cassazione n° 14764 del 7 giugno 2018, statuisce insindacabilmente la nomina del CTU pure in assenza di spunta delle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

giovedì 26 luglio 2018

In tema di invalidità civile, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (Cass. Ord. 19481/2018)

In tema di invalidità civile, sussiste sempre l'interesse ad agire in giudizio anche se l'aspirante invalido non completa la documentazione medica richiesta dalla commissione Asl; difatti, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (cass. ord. 19481/2018).

Ringrazio gli amici avv.ti Gaetano Irollo, Vincenzo Boccarusso e Gaetano Bosone per l'interessantissimo precedente trasmessomi.

Carmine Buonomo

lunedì 23 luglio 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza di cui alla CTU, ritiene di non compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc

Allego con immensa soddisfazione un interessantissimo precedente del Tribunale di Cassino in cui - in un giudizio di ATPO patrocinato dal nostro studio - il G.L. d.ssa A. Gualtieri, pur in presenza di CTU con spostamento della decorrenza rispetto alla domanda originaria, ritiene di non procedere alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa".

In questo caso l'Illuminato Giudice ha rispettato la qualità e la quantità del lavoro svolto dell'avvocato che, importantissimo sottolineare, sono le stesse sia in caso di riconoscimento totale che parziale delle ragioni degli assistiti.

Se a qualcuno fosse sfuggito, segnalo che già la Corte di Cassazione (ordinanza n° 24956/2017) con un encomiabile ragionamento logico-giuridico, aveva limitato, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK). 

Carmine Buonomo




giovedì 19 luglio 2018

Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (Cassazione, sentenza n. 26302/2018)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.


Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.



Carmine Buonomo


Dopo la Corte Costituzionale, anche Strasburgo boccia la "class action" sulle pensioni

Non posso che complimentarmi ancora una volta con me stesso per non aver voluto patrocinare nemmeno un giudizio, nonostante le centinaia e centinaia di richieste pervenuteci da tutta Italia. 

Carmine Buonomo

Fonte: TGCOM24

La Corte europea dei diritti umani ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di 10.059 pensionati contro il decreto Poletti (2015) sulla perequazione delle pensioni dal 2012. 

Nella decisione, che è definitiva, i giudici di Strasburgo affermano che le misure prese dal governo e dal legislatore non violano i diritti dei pensionati.

I pensionati, rappresentati tutti dall'avvocato Pietro Frisani, avevano presentato ricorso a Strasburgo all'inizio dell'anno contro il decreto Poletti (n.65/2015) sostenendo che il provvedimento, adottato per rimediare alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale di quanto previsto dal decreto "salva-Italia" del 2011, avrebbe "prodotto un'ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 2013 e permanente per effetto del blocco sulle rivalutazioni successive". 

Inoltre, secondo i ricorrenti, la misura "non ha perseguito l'interesse generale, è sproporzionata" e avrebbe violato il loro diritto alla proprietà.


La Corte di Strasburgo gli ha dato torto. 


Nella decisione d'inammissibilità i giudici sostengono che la riforma del meccanismo di perequazione delle pensioni è stata introdotta per proteggere l'interesse generale. 

In particolare per "proteggere il livello minimo di prestazioni sociali e garantire allo stesso tempo la tenuta del sistema sociale per le generazioni future", e questo in un periodo "in cui la situazione economica italiana era particolarmente difficile". 

In secondo luogo la Corte osserva che "gli effetti della riforma del meccanismo di perequazione sulle pensioni dei ricorrenti non sono a un livello tale da esporli a delle difficolta' di sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla convenzione europea dei diritti umani".