martedì 25 luglio 2017

Non ricorribile in Cassazione il provvedimento che nega l'accertamento sanitario nelle cause previdenziali, potendo la parte presentare ricorso nel merito ex art. 442 cpc (Cassazione, sent. n° 5338/2014)


In considerazione degli innumerevoli (ed in alcuni casi particolarmente fantasiosi) provvedimenti di alcuni Tribunali campani che stanno negando l'accertamento sanitario nei giudizi di ATPO, ho ritenuto utile ricordare questa interessantissima pronuncia secondo cui, in tali deprecabili ipotesi, la parte è legittimata a presentare il successivo ricorso nel merito (Cassazione, sent. n° 5338/2014).

Se è vero che il giudizio ex art. 442 cpc verrà automaticamente assegnato dal sistema telematico allo stesso magistrato che ha già negato in prima battuta l'accertamento sanitario (e che, con molta probabilità, rigetterà anche questo), è altrettanto vero che la sentenza emessa sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che potranno definire una volta per tutte i relativi orientamenti giurisprudenziali.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF


Al seguente LINK, invece, troverete un interessantissimo articolo sull'argomento scritto dal fraterno amico e collega avv. Nino Irollo, Presidente UIF Napoli Nord

Carmine Buonomo


giovedì 20 luglio 2017

Candidatura elezioni instaurando Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord


A seguito dell’assemblea dei soci della Uif Napoli Nord tenutasi martedì 18 luglio 2017, è emersa forte tra gli associati la necessità di una rappresentanza nel costituendo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.

Tale necessità risulta evidente laddove si guarda alla tragica situazione in cui versano gli uffici dei GDP del circondario e del Tribunale di Napoli Nord, con particolare attenzione alla Sezione Lavoro ed Esecuzioni Civili, che impediscono all’avvocato di svolgere la sua funzione sociale in modo dignitoso.

Il direttivo distrettuale dell’Unione Italiana Forense della Corte di Appello di Napoli, riunitosi in data 19 luglio 2017, ha indicato quali propri rappresentanti, autorizzandoli a presentare la propria candidatura per l’instaurando COA di Napoli Nord, gli avv.ti Carmine Buonomo, Nino Irollo e Ambrogio Coppola

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti proseguendo nella trasparenza ed apertura  da sempre dimostrati in questi anni dalla UIF NAPOLI NORD.

mercoledì 19 luglio 2017

Il Tribunale di Torino rigetta l'opposizione con cui l'Inps lamenta omissioni nella compilazione e/o produzione in giudizio del certificato medico on line (Tribunale Torino, sentenza n. 1456/2017)


Nel procedura conclusasi con la sentenza in esame, l'Inps aveva contestato l'incompletezza del ricorso per Atp per mancata allegazione della domanda amministrativa e del certificato medico, nei quali fosse specificatamente individuata la prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
- lo stesso verbale di accertamento medico fornisce sufficiente riscontro dell'esistenza, a monte, di una domanda amministrativa di invalidità civile;
- la sussistenza di certificato medico attestante la presenza di una delle condizioni di disautonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento, può desumersi dal contenuto dello stesso accertamento medico effettuato dalla Commissione, la quale peraltro ha il dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora ne riscontrasse l'incompletezza;
- l'Inps non può lamentare che, in assenza di apposite specificazioni nel certificato medico,il modulo di domanda si limiti ad indicare come oggetto l"invalidità civile", perché si tratta di modulo predisposto dallo stesso Istituto;
- nel caso di richiedente ultrasessantacinquenne, si desume che la prestazione ambita può essere solo l'indennità di accompagnamento.
Ringrazio in primis l'avv. Salvatore Morrone e la d.ssa Emanuela Morrone del Foro di Torino per la gentile disponibilità nell'aver condiviso questa significativa pronuncia ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani del Foro di Viterbo per averla pubblicata sul suo sito Internet (LINK).
A seguire la massima non ufficiale ed il testo integrale del provvedimento.

Deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento anche quando la necessità dell'aiuto di terzi non si manifesti continuamente nel corso della giornata (Cassazione, ordinanza n° 2600/2017)


L'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare, in cui l'intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. 


La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

In sostanza, quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è "permanente" e "continuo", anche se fa necessità dell'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva".

Carmine Buonomo


giovedì 13 luglio 2017

E' ammissibile il provvedimento di correzione dell'errore materiale anche quando l'errore stesso è stato provocato dal difensore (Ordinanza Tribunale Napoli)

Su gentile concessione dell'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello, ho il piacere di pubblicare la famosa ordinanza del 2008 del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Santulli, con cui fu disposta la C.E.M. sebbene l'errore non fosse dipeso dal giudice ma da una mera disattenzione del difensore nella redazione del ricorso.
Una piccola curiosità: nella suddetta istanza, il collega Mazzucchiello si rifece ad una pronuncia della Cassazione in materia di errori di trascrizioni nei Registri Immobiliari provocati dall'avvocato nell'atto di citazione per uso trascrizione domanda pendente.

Carmine Buonomo