martedì 29 novembre 2016

In tema di esonero dalle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali si applica la maggiorazione pari ad € 2.064,00 (€ 1.032,00 x 2) per ogni familiare convivente


Per l’applicazione corretta dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esonero dalle spese di lite per l’ipotesi di decisione negativa, si applica la maggiorazione pari ad € 2.064,00 (€ 1.032,00 x 2) per ogni familiare convivente con chi proponga giudizio per il riconoscimento dei benefici previdenziali e/o assistenziali

E’ la conclusione cui è giunta la Sezione VI civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n° 22345 del 03/11/2016.

In ogni caso il medesimo orientamento giurisprudenziale era stato già condiviso dalla Corte di Appello di Roma (Sentenza n° 4012 del 21/07/2016), che ha riformato - sullo specifico punto delle spese di lite e di CTU - la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto l’elevazione applicabile ai soli giudizi penali. 

Per giungere a siffatta conclusione il Collegio ha verificato il portato letterale della norma di cui si discute, articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che fanno specifico e diretto riferimento ai limiti di reddito stabiliti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, come tale applicabile anche ai procedimenti civili. 

Ne consegue, nel ragionamento della Corte, che la stessa norma dovrà trovare applicazione necessariamente anche alle modalità di calcolo del reddito rilevante dalla stessa stabilite, inclusa la considerazione del reddito dei familiari conviventi. 

Certamente si tratta di affermazione importante e di un passo avanti per la miglior tutela di invalidi e disabili, non abbienti, anche se la sentenza in concreto non arriva a determinare le effettive modalità di calcolo della soglia reddituale rilevante.

Ringrazio i colleghi dello Studio Legale Assennato e Associati di Roma per la battaglia vinta e per la diffusione dell'importantissima notizia.

A seguire i provvedimenti liberamente scaricabili in PDF

martedì 22 novembre 2016

Invalidita', visite di revisione e semplificazioni per i neomaggiorenni: la Circolare INPS


Con la Circolare numero 10 del 23 gennaio 2015, l'Inps chiarisce alcuni punti relativi alle novità in merito all'accertamento sanitario di revisione introdotte dall'art. 25, comma 6 bis, Legge n. 114/2014, già D.L. 90/2014.


La novità consiste nel fatto che, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO? 


Due sono quindi le novità per il cittadino in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità: la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. La seconda riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento. 

Così si legge nella Circolare: La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all'Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l'accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all'atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall'Istituto stesso.

Il vantaggio, secondo INPS, è in uno snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, con una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell'Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell'erogazione del servizio da sempre perseguite dall'Istituto. Su questo è interessante il commento del sito specializzato Handylex, che in una analisi della Circolare fa notare anche come "estromettendo" totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate (…), il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi. Continua Handylex:Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all'INPS.

giovedì 17 novembre 2016

Anche in caso di cartella esattoriale non opposta, il termine di prescrizione è sempre quinquennale (SS.UU. Cassazione, Sentenza n° 23397/2016)


Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo anni di orientamenti giurisprudenziali totalmente altalenanti, hanno finalmente preso una posizione ferma ed irremovibile sul termine prescrizionale da applicare in caso di esecuzione fondata su cartella esattoriale per crediti contributivi INPS non opposta.

Nel provvedimento si legge, in estrema sintesi, che la prescrizione è sempre quinquennale, dal momento che la cartella non opposta non può essere giuridicamente equiparata ad una sentenza passata in giudicato.

Ringrazio la collega avv. Eleonora Campione per la preziosissima segnalazione. 

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile.

Carmine Buonomo


mercoledì 16 novembre 2016

E' irrilevante, al cospetto delle norme di legge, il contenuto dei Messaggi INPS (Cassazione, ordinanza n° 3517/2014)


Sebbene questo precedente risalga ad un paio di anni fa, è sempre bene tenerlo in considerazione, soprattutto quando l'INPS - con i propri messaggi  - stravolge la legge e statuisce in totale difformità.

Ringrazio l'amico e collega avv. Domenico Raffaele Addamo per la preziosa segnalazione.

Carmine Buonomo

lunedì 31 ottobre 2016

Tribunale Napoli 09/11/2016, Giornata di studio "Le criticità del processo previdenziale ed assitenziale"

Allego la locandina della prossima giornata di studio in materia previdenziale ed assistenziale, in cui ho il piacere di intervenire come relatore insieme agli amici e colleghi avv.ti Gaetano Irollo, Alessandro Faggiano, Maria Elena Sassone e Patrizia Maestripieri.

L'evento è per il giorno 09/11/2016 (dalle ore 11,30 alle ore 13,30) presso la sala UIF (pal. B, piano 1) del Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli.

E' stata richiesta l'attribuzione di crediti formativi al competente COA di Napoli.