venerdì 24 giugno 2016

Evento Formativo "Notifiche PEC ed attestazioni di conformità", Tribunale Napoli 28 giugno 2016

Allego la locandina del prossimo evento formativo dal titolo "Notifiche in proprio a mezzo PEC ed attestazioni di conformità" che si terrà martedì 28 giugno 2016 dalle ore 11 presso la sala UIF del Tribunale di Napoli.

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 2 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo



giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo

martedì 21 giugno 2016

Richiesta INPS restituzione somme indebitamente percepite: Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore sull'irripetibilita' delle somme ex L. 412/1991

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Nocera Inferiore (Sentenza n° 1381/2015, G.L. dr. Francesco Ruggiero) in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato l'irripetibilità di un indebito previdenziale contestato dall'INPS  e che, quindi, nulla era dovuto dalla nostra assistita all'Istituto in considerazione, tra le altre, della sanatoria prevista dalla L. 412/1991.
Di particolare rilevanza è la questione, egregiamente affrontata dal dr. Ruggiero, della "tardività" della costituzione INPS che ha, di conseguenza precluso all'Istituto la possibilità di sollevare eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio e di produrre documenti.

Carmine Buonomo.

venerdì 27 maggio 2016

Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali: il rimedio esperibile è la procedura di correzione di errore materiale (Cassazione, ordinanza n. 4174/16)


In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. 

La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).



Il giudice può legittimamente ridurre fino ad 1/3 i compensi al CTU laddove la prestazione non venga completata nel termine stabilito (Cassazione, sentenza n° 9023/2016)



Nel giudizio in oggetto, in particolare, si controverte sulla violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione del ritardo con il quale la relazione è stata depositata.

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile