INVALIDITA' CIVILE: definizioni
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.L'esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è la seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."
L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.
In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999.
Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.
L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl.
L'accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e produce un verbale di certificazione diverso.
Riferimenti legislativi:
- Legge 30/03/1971 n. 118 (art. 2)
- Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509
- Decreto Ministeriale Ministero della Sanità 05/02/1992
Assegno di invalidità civile
L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (Riforma Fornero: dal gennaio 2016, 65 anni e 7 mesi);
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a limiti annualmente stabiliti;
- non svolgere attività lavorativa
- Si ricorda che l'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l'assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all'assegno.
- L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Pensione di inabilità civile
La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (Riforma Fornero: dal gennaio 2016, 65 anni e 7 mesi);
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a limiti annualmente stabiliti;
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
sono invalide civile 100% inabile al lavoro a novembre ho compiuto 67 anni come si calcola la pensione sociale va addizionata?
RispondiEliminasono dichiarato alla nascita inabile totale e permanente non in grado di compiere atti della vita quotidiana art 2 e 12 118/71, necessità di assistenza continua, e ho anche la 508.
RispondiEliminaTuttavia essendo paraplegico, per la mia cura sono totalmente autonomo, guido e ho una laurea. Posso lavorare senza legge 68 come autonomo?